Successioni, la dichiarazione può essere modificata
essere ritratta e modificata, anche dopo la scadenza del termine
fissato nell’art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – la cui
mancanza osservanza potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni
di cui agli artt. 50 e seguenti -, purchè prima della notificazione
dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. In tale
arco temporale è altresì consentito al contribuente correggere la
dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione
c.d. automatica e l’ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata
uniformandosi ai parametri legali, perchè così finirebbe per
assoggettare il dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi
di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.