Successioni, no alla divisione dell’immobile in eredità se c’è "perdita di valore"
Va respinta l’istanza dell’erede che richiede l’assegnazione di una
porzione dell’immobile ricevuto in eredità, qualora tale suddivisione
comporti un decremento del valore di mercato del bene.
Questa in sintesi la pronuncia della Corte di appello di
Caltanissetta con una sentenza del 20 gennaio scorso, nella quale,
richiamando il dettato dell’art. 720 c.c., si afferma che:
il bene di cui la (A) chiede
l’assegnazione costituisce – con tutta evidenza – una pertinenza del
bene principale (si tratta di un vano adibito a garage-cantina che
insiste nello stesso stabile in cui è ubicato l’appartamento ad uso
abitativo: come emerge dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio,
infatti, entrambi i beni sono siti nella via … n. .. di …),
consegue che, in caso di assegnazione del garage alla medesima (A), il
valore del bene principale verrebbe a subire un decremento, e ciò
(quanto meno) perché tale bene sarebbe privato del suo naturale
completamento strutturale, la cui utilità (quasi al limite
dell’essenzialità) ai fini di un miglior utilizzo di quello stesso bene
non richiede particolari indugi da parte di questa Corte.
Secondo il novellato articolo 720, infatti, se nell’eredità vi sono
immobili non “comodamente” divisibili, o il cui frazionamento
strutturale comporti costi eccessivi, essi devono preferibilmente
essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione
di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle
porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo
alla vendita all’incanto.