Sul 730 conguagli a rischio-ritardi
Rischiano di slittare ad agosto i conguagli in busta paga dei 730/2011. È una possibile conseguenza della proroga concessa ai Caf e ai professionisti per trasmettere i prospetti di liquidazione modelli 730/4 entro il prossimo 12 luglio.
È stato infatti l’articolo 2 del Dpcm del 12 maggio 2011 che ha spostato dal 25 giugno al 12 luglio il termine entro cui Caf e professionisti sono obbligati a trasmettere i risultati dei 730 all’Amministrazione finanziaria o ai sostituti d’imposta che non si sono avvalsi della modalità telematica di ricezione dei dati.
Prospetti in arrivo a luglio
I sostituti che non hanno optato per la ricezione telematica dei 730/4 da parte dell’Agenzia, continueranno infatti a ricevere i risultati delle dichiarazioni direttamente dai Caf con le tradizionali modalità (per fax, per posta elettronica o per raccomandata) non oltre il 12 luglio.
Quelli che invece hanno chiesto entro il 31 marzo di ricevere telematicamente i 730/4 direttamente sulla loro utenza Entratel o su quella di un intermediario abilitato, potranno disporre dei prospetti di liquidazione entro il prossimo 22 luglio: l’articolo 16 comma 4-bis del decreto del ministero delle Finanze 164/1999 prevede infatti che l’Agenzia trasmetta i risultati al sostituto entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta ricezione da parte dei Caf o dei professionisti abilitati (il cui termine è stato spostato al 12 luglio).
È evidente che, per la maggior parte dei sostituti d’imposta (esclusi quelli che elaborano la mensilità di luglio nei primi di agosto), il 22 luglio non può considerarsi utile per effettuare i conguagli nelle buste paga di competenza del mese di luglio, la cui elaborazione a quella data è già conclusa o in fase di completamento.
D’altro canto, l’impossibilità per chi si trova nelle condizioni sopra descritte di fare i conguagli nel termine ordinario è in linea con le previsioni della circolare del l’agenzia delle Entrate 14/2011, secondo cui il conguaglio è effettuato a luglio, a condizione che i 730/4 arrivino entro il 30 giugno.
In caso di arrivo successivo, situazione che riguarderà quest’anno molti sostituti, il termine del conguaglio è prorogato al primo mese utile, che dovrebbe essere agosto (sempre che i 730/4 arrivino in tempo, cioè prima della chiusura degli stipendi di quel mese).
Le conseguenze del rinvio
Un’ulteriore conseguenza interesserà i contribuenti a debito, sia perché l’effettuazione della trattenuta ad agosto potrebbe comportare l’ulteriore onere dell’interesse, sia per quelli che, avendo optato per il versamento in cinque rate, di fatto ne avranno a disposizione solo quattro.
Ma l’ulteriore dubbio di aziende e consulenti riguarda l’ipotesi in cui i 730/4 non dovessero pervenire nei termini, arrivando, dunque, quando società e studi sono chiusi per ferie.
Sostituti e assistenza diretta
Le problematiche sopra descritte non dovrebbero invece interessare i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta: lo slittamento al 12 luglio del termine per l’invio dei 730/4 riguarda solo Caf e professionisti abilitati, come prevede il comma 3 lettera b) dell’articolo 2 del Dpr del 12 maggio 2011.
Questo dovrebbe voler dire che per le aziende il termine per inviare le dichiarazioni al l’Agenzia rimane il 30 giugno, con la conseguenza che il conguaglio può sicuramente essere effettuato con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.