Sul divieto di vendita di alcolici allo stadio durante le partite di calcio
È illegittima in relazione agli artt. 5 della legge 287/1991 e 54 del d.lgs. 267/2000
un’ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il divieto di
vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello
stadio comunale durante le partite di calcio.
È questo il
principio fissato nell’ordinanza cautelare 09/07/2009, n. 3511 con la
quale il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza n.
602/09 del Tar Lazio – Roma sez II.
La vicenda aveva ad oggetto
l’impugnazione della sentenza con la quale il Tar Lazio aveva respinto
il ricorso – proposto dal gestore del Bar dello stadio – avverso
l’ordinanza sindacale che aveva vietato la vendita di bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale.
In
particolare il Giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo il
provvedimento restrittivo impugnato attesa la necessità di tutelare
l’ordine e la sicurezza pubblica ed il grave fenomeno della violenza
negli stadi.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza in commento
ha invece sospeso la pronuncia di primo grado e quindi anche il
provvedimento impugnato “in relazione al mancato rispetto dei limiti
che perimetrano – sul piano della congruità della motivazione, della
specificità dell’oggetto e dell’ambito temporale di operatività il
potere sindacale di ordinanza, sia ai sensi della normativa speciale
recata dall’art. 5 della legge 287/1991 che in relazione al disposto
dell’art. 54 del d.lgs n. 267/2000”.
L’art. 5 comma II della Legge 287/91 espressamente recita che: “La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi,
fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati
con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di
convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali
all’aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume”.
La formulazione della norma non lascia quindi margini di dubbio ove:
–
da un lato dispone il divieto assoluto di vendita di bevande con
gradazione alcolica superiore al 21% all’interno degli impianti
sportivi;
– dall’altro consente, di regola, la vendita
all’interno di tali impianti, delle bevande aventi un contenuto
alcolico inferiore al 21% salvo poi a consentire al Sindaco di vietarne
la somministrazione in via del tutto TEMPORANEA ed ECCEZIONALE.
Il giudice di prime cure aveva invece completamente omesso di considerare tale disposizione normativa ed aveva ritenuto legittimo un generico divieto esteso in via ordinaria e senza alcun limite temporale e per di più fondato sul generico rilievo di contrastare “il grave fenomeno della violenza negli stadi”.
Consiglio di Stato
Sezione V
Ordinanza 9 luglio 2009, n. 3511
N. 03511/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 04233/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul
ricorso numero di registro generale 4233 del 2009, proposto da: D. V.,
rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Valeria
Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma,
corso del Rinascimento N. 11;
contro
Comune di Lecce,
rappresentato e difeso dagli avv. Laura Astuto, Maria Luisa De Salvo,
con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Roma, via Cola di
Rienzo N. 271; Sindaco di Lecce; Ministero dell’Interno, Ufficio
Territoriale del Governo di Lecce, rappresentati e difesi dall’Anna
Collabolletta, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della
sentenza del Tar Lazio – Roma: sezione II Ter n. 602/2009, resa tra le
parti, concernente DIVIETO VENDITA BEVANDE ALCOLICHE IN STADIO COMUNALE
DURANTE PARTITE DI CALCIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2009 il dott. Francesco
Caringella e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per
l’accoglimento dell’istanza cautelare, in relazione al mancato rispetto
dei limiti che perimetrano – sul piano della congruità della
motivazione, della specificità dell’oggetto e dell’ambito temporale di
operatività- il potere sindacale di ordinanza, sia ai sensi della
normativa speciale recata dall’art. 5 della legge n. 287/1991 che in
relazione al disposto dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09/07/2009.
IL SEGRETARIO