Sul pagamento degli oneri accessori nel condominio
Per quanto concerne le spese per l’energia elettrica, l’acqua ecc. il locatore ha diritto alla richiesta del pagamento anche nella ipotesi in cui la locazione sia conclusa, quando l’assemblea condominiale abbia approvato il rendiconto annuale oppure cumulativamente quello relativo a più esercizi precedenti.
Il locatore, quindi, può richiedere anche dopo la cessazione del rapporto di locazione, il pagamento degli oneri accessori al conduttore, a patto che il diritto al rimborso (effettivamente sostenute) non sia prescritto.
Così la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza 6 febbraio 2012, n. 62.
Nella vicenda de qua i proprietari di un appartamento avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli inquilini (rapporto di locazione concluso) per il pagamento delle spese relative al servizio di pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, spurgo di pozzi nei, ecc.”.
Il Tribunale ha revocato il sopra citato decreto considerando il fatto che le citate spese “riguardassero utenze private”.
La questione si spostava, quindi, dinanzi alla Corte d’Appello, ove i giudici chiariscono il fatto che tali spese riferite ad un immobile concesso in locazione, ubicato in un condominio, non possono che essere riferite ad oneri per servizi comuni che possono essere richiesti solamente a certe condizioni.
Per quanto concerne l’esistenza del credito del locatore, essa è subordinata alla immediata disponibilità del locatore, ossia all’approvazione del rendiconto annuale e del bilancio con il riparto delle spese condominiali da parte dell’assemblea.
Ciò poiché solo in quel momento viene a sorgere il debito del condomino verso il condominio, e, di conseguenza, il credito dello stesso verso il conduttore.
Nella decisione in commento i giudici d’Appello affrontano anche la questione della prescrizione, precisando che il credito del locatore, per quanto concerne il pagamento degli oneri condominiali a carico del conduttore (ex articolo 9 legge 27 luglio 1978, n. 392), si prescrive in due anni, in quanto trattasi di crediti richiesti anteriormente al provvedimento c.d. Taglia leggi, ossia la legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione del decreto 25 giugno 2008, n. 112).
Tale normativa, a decorrere dalla data del 22 dicembre 2008 ha abrogato, infatti, l’articolo 6, al comma 4, della legge 22 dicembre 1973, n. 841 con conseguente applicazione della normativa generale dettata dall’articolo 2948, n. 4, del codice civile, che prevede il termine di prescrizione quinquennale.
Il citato provvedimento ha, di fatto, portato alla equiparazione del termine di prescrizione quinquennale delle spese condominiali tra locatore/conduttore e condomino/condominio.