Sulla non obbligatorietà del servizio di leva TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, sentenza 15.02.2010 n° 203
Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dalla data del primo gennaio 2005.
Sulla
base di questa premessa, i giudici del TAR Calabria, con la sentenza
203/2010, hanno dichiarato il ricorso presentato manifestamente
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, definendo, quindi,
lo stesso procedimento con sentenza in forma semplificata.
Nella decisione in commento si legge che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 226/2004,
“le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a
decorrere dall’1 gennaio 2005” (e ci si richiama al riguardo alla
precedente giurisprudenza del Tar Napoli, II, n. 2957/2005 e Tar
Catanzaro, II, n. 1695/2005).
La sopra citata legge del 23 agosto 2004, concernente “Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore” precisa al
suo primo comma che “Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere
il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello
Stato, i soggetti nati entro il 1985.
La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti”.
Pertanto
i nati nel 1985 saranno chiamati a prestare il servizio di leva secondo
il vecchio ordinamento; mentre nessun obbligo è previsto per i giovani
che hanno ottenuto il rinvio della leva per motivi di studio.
Tra
i requisiti necessari per entrare a far parte delle Forze armate, l’età
compresa tra 18 e 25 anni per la ferma breve (non superiore ai 30 anni
per la ferma quadriennale); il diploma di istruzione secondaria di
primo grado; il godimento dei diritti civili e politici; l’assenza di
condanne o di procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
l’esito negativo degli esami medici per l’abuso di alcool e per l’uso
anche occasionale di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici.
Sempre
secondo quanto stabilito dalla menzionata normativa, la ferma
volontaria di almeno un anno diventa inoltre un requisito in più per
poter accedere ai concorsi annuali banditi dalle amministrazioni
dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi civili dell’esercito (Polizia di
Stato, Corpo della Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato,
Corpo di polizia penitenziaria, Corpo militare della Croce Rossa, Corpo
dei vigili del fuoco).
Per la formazione delle
graduatorie dei concorsi si terrà conto della specifica formazione già
avuta nell’esercito (durata, contenuti, funzioni e attività svolte).
T.A.R.
Calabria – Catanzaro
Sezione II
Sentenza 15 febbraio 2010, n. 203
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il
ricorso è manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse e può, quindi, definirsi con sentenza in forma semplificata;
che,
infatti, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 226/2004, “le chiamate per
lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dall’1
gennaio 2005” (al riguardo cfr. Tar Napoli, II, n. 2957/2005 e Tar
Catanzaro, II, n. 1695/2005)
che le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
1) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;
2) compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 03/02/2010 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Referendario