Sulla nullità delle multe prive della sottoscrizione autentica Giudice di Pace Lecce, sentenza 18.01.2010 n° 8190
E’ nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al CdS
se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell’agente
accertatore.
E’ questo il principio con cui
il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Cosimo Rochira) ha accolto il ricorso
annullando il verbale impugnato.
Nel caso in esame, a seguito
di ricorso, proposto da un automobilista avverso un verbale elevato
dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultima aveva
depositato quale originale del verbale notificato mediante copia
meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che
presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente
comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che
ne attestava la conformità all’originale e la notifica.
Con la
sentenza 18 gennaio 2010, n. 8190, che si rifà ad altri precedenti
giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce,
richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d.
Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale
di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali
di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui
è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di
sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.
Giudice di Pace
Lecce
Sentenza 18 gennaio 2010, n. 8190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Aw. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
nella
causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine,
avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in
decisione all’udienza del 4.12.2009, promossa da: ……, rappresentato e
difeso dall’avv. Alfredo Matranga e M. Marinosci
CONTRO
COMUNE DI LECCE, domiciliato per legge presso il suo ufficio,
rappresentato e difeso dai Funzionari della P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato il 22.12.2008, ……. proponeva opposizione avverso il
verbale di contestazione n. P 12659 del 1.9.08 con il quale gli veniva
ingiunto di pagare la somma di Euro 121,00 quale sanzione
amministrativa comminatagli, per la violazione del art.7 e 15$ com. 9 e
13 del C.d.S. in quanto sostava in zona a traffico limitato.
Rilevava
il ricorrente l’illegittimità della contestazione e del relativo
verbale. Concludeva chiedendo, l’annullamento del suddetto verbale di
contestazione. Il Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione.
Alla
suddetta udienza si costituiva in Giudizio il Comune resistente il
quale impugnava e contestava il ricorso chiedendone il rigetto,
compariva inoltre il ricorrente, a mezzo del suo procuratore, il quale
insisteva per l’accoglimento del ricorso, quindi, la causa, all’udienza
del 4.12.2009, precisate le conclusioni, dopo ampia discussione; veniva
decisa dando lettura in udienza del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
In
via preliminare si rileva the all’udienza del 17.6.09 ii resistente si
impegnava a depositare la documentazione attestante la presenza di
adeguata segnaktica regolamentare, ma nelle successive udienze si dava
atto del mancato deposito.
Dalla documentazione esibita in atti
emerge the i verbali di contestazione notificati all’opponente,
dall’Ufficio di Bologna CMP, sono tutti diversi dal verbale redatto
dfill’ausiliario del traffico, e non sono autenticati.
Al
riguardo, si osserva the la normativa del vigente Codice della Strada
(D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento (D.P.R. n. 495/1992)
stabilisce all’art. 385, comma 3°, the it verbale redatto dall’organo
accertatore rimane agli atti dell’Ufficio o Comando, mentre ai soggetti
ai quail devono esseme notificati gli estremi viene inviato uno degli
originali o copia autenticata a cure del responsabile dello stesso
Ufficio o Comando; invece, nel caso di verbali redatti con sistemi
meccanizzati o di elaborazione dati, essi sono notificati con il modulo
prestampato recante Pintestazione dell’Ufficio o Comando predetti.
Il
sistema di contestazione, dunque, 8 diverso, in quanta contempla
l’invio di uno degli originali del verbale redatto dall’organo
accertatore, oppure di copia autenticata, dalla quale deve, dunque,
risultare (ancorche come meramente riprodotta nella copia medesima) la
sottoscrizione dell’agente accertatore, giusta Ia prevision di cui al
comma 4° dell’art. 385 D.P.R. n. 495/1992, the — a sua volta — fa
espresso riferimento al precedente art. 383, il cui comma 4°
testualmente statuisce: Il verbale deve in genere essere conforme al
modello allegato, e fa parte integrante del presente regolamento,: se
redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare
le stesse indicazioni contenute nel modello”, compresa, naturalmente,
la sottoscrizione dell’agente accertatore, come si ricava agevolmente
dal fac-simile di modello allegato al regolamento d’esecuzione del
Codice della Strada.
Né tale disciplina può ritenersi
odiernamente modificata da quanto stabilito dall’ultimo periodo
dell’art. 3, comma 2; L. 39/1993 (Se per la validità di tali operazioni
e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la
stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto
dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile),
stante l’entrata in vigore dell’art.15 L: 59/1997 e dei regolamenti
attuativi in esso previsti, secondo i quali la firma a stampa, in
sostituzione di quella autografa, può essere apposta solo per gli atti
che non richiedano alcuna previa valutazione e non anche per gli atti
che debbano essere motivati in relazione alle particolarità del caso
concreto, come nei verbali di accertamento e contestazione di
violazioni al Codice della Strada (Cass. Civ., Sez. I, 28/12/2000, n.
16204 — conformi: Cass. Civ., Sez. I, 03/03/1998, n. 2341; Cass. Civ.,
Sez. I, 07/05/1999, n. 4567).
E’ ormai concetto consolidato
della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. IIi, 15/04/1999,
n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, ti 8031; Cass. Civ., Sez. I,
29/12/1989, n. 5826) che, dinanzi alle contestazioni dell’opponente, è
onere dell’ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato
e della fondatezza della sua pretesa.
Rilevata la fondatezza ed
il carattere assorbente del primo motivo di ricorso,appena trattato, si
appalesa inutile l’esame dei successivi motivi,che vengono assorbiti
dal primo.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto, le spese e
competenze di giudizio, per giustificati motivi dovuti alla
particolarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.
Il Giudice di Pace di Lecce:
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ……. avverso il verbale n.. P 12659 del 1.9.08, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
spese compensate.
Così deciso in Lecce, oggi 4.12.2009.