“Va riconosciuta la trasmissione della
cittadinanza italiana al figlio minore di cittadini stranieri separati
giudizialmente, anche quando il genitore non affidatario-non convivente acquisti la cittadinanza successivamente alla separazione”.
“E’
applicabile l’art. 14 co. 1, l. 91/1992, anche in caso di separazione
giudiziale dei coniugi, poiché la separazione non fa venire meno la
potestà (del genitore divenuto cittadino italiano e non affidatario dei
figli minori, nda), mutando solo le sue concrete modalità di estrensicazione”.
Con
il Decreto in esame, la Corte di Appello di Salerno (decidendo in
materia di “riconoscimento della cittadinanza italiana” ed
intervenendo, così, in una materia complessa ed in totale assenza di
precedenti giurisprudenziali editi) ha accolto il reclamo proposto da
S.R. (nato a S., da padre libanese e madre egiziana, separati
giudizialmente nel 1997) nei confronti del Comune di B., del Ministero
dell’Interno e con la partecipazione necessaria del Procuratore
Generale della Repubblica, avverso il provvedimento di rigetto
(Tribunale di Salerno, decreto 29 dicembre 2008)
emesso dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, che negava
l’esistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per ottenere
la cittadinanza italiana (di fatto, reiterando la decisione assunta
dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di B., confermata dal
parere rilasciato in merito dal Ministero dell’Interno).
La
vicenda sorge nel giugno 2006, quando il sig. S.R. – divenuto
maggiorenne – ha richiesto all’Ufficiale di Stato Civile dell’Anagrafe
del Comune di B. di poter rendere la dichiarazione di cui all’art. 4
co. 2 l. 91/1992 1–
ed ha ricevuto risposta di diniego (confermata dal parere reso in
merito dal Ministero dell’Interno), siccome – a dire dell’Amm.ne –
carente dei presupposti di legge.
Veniva depositato, quindi, ricorso ex artt. 95 co. 1 e 96, co. 2 e 3 del D.P.R. 396/20002.
In particolare, nel ricorso si richiedeva:
l’applicazione dell’art. 1, l. 555/19123,
in quanto il ricorrente era nato nel 1988 (dunque, prima della vigente
legge sulla cittadinanza) per cui – in base alla cd. Teoria dei Diritti
Quesiti4 – avrebbe dovuto applicarsi tale disposizione normativa e non la successiva legge 91/1992;
in
subordine l’applicazione dell’art. 4, co. 2, l. 91/1992, non
attribuibile al minore la mancanza di un regolare permesso di
soggiorno, e ciò sulla base sia del parere del Consiglio di Stato –
Sez. I del 6.11.19965, che della Circolare applicativa del Ministero dell’Interno del 7/11/20076;
inoltre,
l’applicazione – in via gradata – dell’art. 14, l. 91/1992, poiché la
mancata “convivenza” – nel senso letterale della legge – con il
genitore (divenuto cittadino italiano solo dopo la separazione) – non
era imputabile al ricorrente, e che in ogni caso, il rapporto con il
padre non era venuto meno, continuando quest’ultimo a “curare” gli
interessi del minore.
Il Giudice di prima istanza,
omettendo – fra l’altro – ogni decisione in merito ad alcuni punti
della questione, rigettava il ricorso, reiterando di fatto i motivi
addotti dall’Ufficiale di Stato civile dell’Anagrafe, secondo cui “il
S.R. non ha un permesso di soggiorno, né risulta iscritto sul permesso
di soggiorno del genitore straniero convivente”; riteneva, inoltre, non
sussistere i presupposti di cui all’art. 14, co. 1, L. 91/19927,
poiché – affidato alla madre nel 1997 – non conviveva con il padre
quando, questi, nel 1998, acquisiva la cittadinanza italiana.
Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo, che – basato sui seguenti motivi – trovava accoglimento.
In
via preliminare, si reiterava l’applicabilità della l. 555/1912, poiché
il S.R. era nato nel 1988; in via subordinata, veniva richiesto il
riconoscimento della cittadinanza ex art. 14, l. 91/1992, poiché il
S.R. non poteva essere privato di un proprio diritto per il solo fatto
di essere stato affidato – in sede di separazione coniugale – alla
madre, e non al padre che, di lì a poco, sarebbe divenuto cittadino
italaiano; in via gradata si chiedeva ancora una volta l’applicazione
dell’art. 4 della vigente legge sulla cittadinanza, poiché il
ricorrente era in possesso dei relativi requisiti, con particolare
riferimento al parere emesso dal Cons. Stato, sez. I, in data
6/11/1997, ed alla Circ.re del Ministero degli Interni del 7/11/2007.
La
Corte di Appello di Salerno, non condividendo e dichiarando infondato
il richiamo all’art. 1 della l. 555/1912 (a parere di chi scrive,
erroneamente8) ha accolto il reclamo, ritenendo applicabile l’art. 14 e non l’art. 4 della legge sulla cittadinanza.
La
novità della decisione va rinvenuta nella diversa ed estensiva
interpretazione del termine “convivenza” cui all’art. 12, D.P.R.
572/19939, requisito necessario per l’applicabilità dell’art. 14, l. 91/1992.
Infatti,
la C.A. ha stabilito di fatto accogliendo la tesi difensiva che “ la
ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò che l’effettività della
convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare
con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad
esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando
l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente
rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto
evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel
contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza;
che
effettivamente, come sostiene il reclamante, la potestà genitoriale non
viene meno n caso di separazione giudiziale dei coniugi e che solo essa
muta concrete modalità di estrinsecazione, sicché, a prescindere dalla
persona del genitore affidatario, la persistenza della frequentazione
da parte dell’altro coniuge secondo le modalità del provvedimento
giudiziale (o di omologazione della separazione consensuale, come è
avvenuto nel caso di specie) integra, ad avviso di questa Corte, i
presupposti e gli estremi per l’applicazione dell’art. 14 l. 9/1992”.
Dunque, a parere dei Giudici del gravame, il figlio minore – nato dal matrimonio fra cittadini stranieri, che in sede di separazione giudiziale sia affidato ad uno di essi, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana ex
art. 14, l. 91/1992, anche nel caso in cui l’altro genitore, “non
affidatario”, sia divenuto cittadino italiano successivamente alla
separazione, purchè continui a mantenere con quest’ultimo un rapporto
tale da assicurare “un’effettiva sussistenza del vincolo genitoriale,
che si estrinseca in un vincolo morale e spirituale quale presupposto
per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto
nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza. In tal caso,
la prova semmai da fornire sarà quella della persistenza e
dell’effettività del vincolo genitoriale, nonostante la “non convivenza
fisica” fra genitore non affidatario e figlio.
_______________
1Art. 4 co. 2 l. 91/1992
“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data.”.
2
D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – Titolo
XI – Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti
dello stato civile e delle correzioni – Art. 95 (Ricorso) 1. Chi
intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la
ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un
atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o
intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di
ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una
trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre
ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato
civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il
quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Art. 96 (Procedimento)
1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere
informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale
dello stato civile. 2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire
il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del
caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere
opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile.
3L. 13/6/1912, n° 555 – Disposizioni in materia di cittadinanza italiana – Art. 1 co. 3°
: E’ cittadino per nascita chi è nato nel Regno se entrambi i genitori
o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro
Stato …..
4
Fra gli altri: Trabucchi – Istituzioni di Diritto Civile – Cedam – pag.
27 e ss – “I diritti quesiti sono quelli già entrati a far parte del
patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si
presenti sotto la nuova legge”.
5Consiglio di Stato, Sezione I, parere del 6/11/1996
– “…che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a
nome del minore possano considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di
cui si discute, alla triplice condizione che:
la
nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale
regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai
fini anagrafici;
che
i genitori fossero, al momento della nascita, legalmente residenti con
valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;
che
tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il
periodo considerato, quanto meno sino a che il figlio non abbia
acquisito un titolo di soggiorno autonomo”.
Secondo
l’Alto Consesso, quindi, “con il solo concorso delle suddette tre
condizioni …si verifica, da un lato, la sussistenza di un titolo
legittimo ad ottenere il permesso di soggiorno, e dall’altro, la
pubblicità, certezza e stabilità della residenza del minore straniero
in Italia”.
6Circ Min. Interno – 7/11/2007
– “Oggetto: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri
nati in Italia. Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91. ….. Si è
ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4,
comma 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93 sopracitati, che
meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che
le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai
soggetti esercenti la patria otestà e non imputabili al minore, possano
arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del
Governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela
in via preliminare degli interessi del minore.
Alla
luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare
n. k. 60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una
documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel
nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica
(attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.).
L’iscrizione anagrafica dovrà
comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita
e quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.”.
7Art. 14 co. 1 L. 91/1992
– “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con essi acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza.”.
8 Invero, il richiamo all’art. 1 l. 555/1912
appare più che corretto solo se si consideri il tenore letterale dello
stesso. La circostanza che il S.R. sia nato in Italia (nel Regno) da
cittadini stranieri è assolutamente pacifica, per cui il ricorrente sin
dalla nascita aveva acquisito il diritto ad ottenere la cittadinanza
italiana (cd. jus soli), in quanto già entrato “…a far parte del
patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si
presenti sotto la nuova legge…” (Trabucchi, op.cit.): inoltre, va
considerato, in diritto, che la l. 91/1992 all’art. 20 stabilisce che
“Salvo che non sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza (e,
dunque, anche il relativo diritto, nda) acquisito anteriormente alla
presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di
entrata in vigore della stessa”.
9D.P.R. 572/1993, Regolamento di Esecuzione l. 91/1992,
Art. 12 “Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori. Ai fini
dell’applicazione dell’art. 14, della legge l’acquisto della
cittadinanza italiana, da parte dei minori di chi acquista o riacquista
la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitori
alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La
convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata
con idonea documentazione”.
“Va riconosciuta la trasmissione della
cittadinanza italiana al figlio minore di cittadini stranieri separati
giudizialmente, anche quando il genitore non affidatario-non convivente acquisti la cittadinanza successivamente alla separazione”.
“E’
applicabile l’art. 14 co. 1, l. 91/1992, anche in caso di separazione
giudiziale dei coniugi, poiché la separazione non fa venire meno la
potestà (del genitore divenuto cittadino italiano e non affidatario dei
figli minori, nda), mutando solo le sue concrete modalità di estrensicazione”.
Con
il Decreto in esame, la Corte di Appello di Salerno (decidendo in
materia di “riconoscimento della cittadinanza italiana” ed
intervenendo, così, in una materia complessa ed in totale assenza di
precedenti giurisprudenziali editi) ha accolto il reclamo proposto da
S.R. (nato a S., da padre libanese e madre egiziana, separati
giudizialmente nel 1997) nei confronti del Comune di B., del Ministero
dell’Interno e con la partecipazione necessaria del Procuratore
Generale della Repubblica, avverso il provvedimento di rigetto
(Tribunale di Salerno, decreto 29 dicembre 2008)
emesso dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, che negava
l’esistenza in capo al ricorrente dei requisiti necessari per ottenere
la cittadinanza italiana (di fatto, reiterando la decisione assunta
dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di B., confermata dal
parere rilasciato in merito dal Ministero dell’Interno).
La
vicenda sorge nel giugno 2006, quando il sig. S.R. – divenuto
maggiorenne – ha richiesto all’Ufficiale di Stato Civile dell’Anagrafe
del Comune di B. di poter rendere la dichiarazione di cui all’art. 4
co. 2 l. 91/1992 1–
ed ha ricevuto risposta di diniego (confermata dal parere reso in
merito dal Ministero dell’Interno), siccome – a dire dell’Amm.ne –
carente dei presupposti di legge.
Veniva depositato, quindi, ricorso ex artt. 95 co. 1 e 96, co. 2 e 3 del D.P.R. 396/20002.
In particolare, nel ricorso si richiedeva:
l’applicazione dell’art. 1, l. 555/19123,
in quanto il ricorrente era nato nel 1988 (dunque, prima della vigente
legge sulla cittadinanza) per cui – in base alla cd. Teoria dei Diritti
Quesiti4 – avrebbe dovuto applicarsi tale disposizione normativa e non la successiva legge 91/1992;
in
subordine l’applicazione dell’art. 4, co. 2, l. 91/1992, non
attribuibile al minore la mancanza di un regolare permesso di
soggiorno, e ciò sulla base sia del parere del Consiglio di Stato –
Sez. I del 6.11.19965, che della Circolare applicativa del Ministero dell’Interno del 7/11/20076;
inoltre,
l’applicazione – in via gradata – dell’art. 14, l. 91/1992, poiché la
mancata “convivenza” – nel senso letterale della legge – con il
genitore (divenuto cittadino italiano solo dopo la separazione) – non
era imputabile al ricorrente, e che in ogni caso, il rapporto con il
padre non era venuto meno, continuando quest’ultimo a “curare” gli
interessi del minore.
Il Giudice di prima istanza,
omettendo – fra l’altro – ogni decisione in merito ad alcuni punti
della questione, rigettava il ricorso, reiterando di fatto i motivi
addotti dall’Ufficiale di Stato civile dell’Anagrafe, secondo cui “il
S.R. non ha un permesso di soggiorno, né risulta iscritto sul permesso
di soggiorno del genitore straniero convivente”; riteneva, inoltre, non
sussistere i presupposti di cui all’art. 14, co. 1, L. 91/19927,
poiché – affidato alla madre nel 1997 – non conviveva con il padre
quando, questi, nel 1998, acquisiva la cittadinanza italiana.
Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo, che – basato sui seguenti motivi – trovava accoglimento.
In
via preliminare, si reiterava l’applicabilità della l. 555/1912, poiché
il S.R. era nato nel 1988; in via subordinata, veniva richiesto il
riconoscimento della cittadinanza ex art. 14, l. 91/1992, poiché il
S.R. non poteva essere privato di un proprio diritto per il solo fatto
di essere stato affidato – in sede di separazione coniugale – alla
madre, e non al padre che, di lì a poco, sarebbe divenuto cittadino
italaiano; in via gradata si chiedeva ancora una volta l’applicazione
dell’art. 4 della vigente legge sulla cittadinanza, poiché il
ricorrente era in possesso dei relativi requisiti, con particolare
riferimento al parere emesso dal Cons. Stato, sez. I, in data
6/11/1997, ed alla Circ.re del Ministero degli Interni del 7/11/2007.
La
Corte di Appello di Salerno, non condividendo e dichiarando infondato
il richiamo all’art. 1 della l. 555/1912 (a parere di chi scrive,
erroneamente8) ha accolto il reclamo, ritenendo applicabile l’art. 14 e non l’art. 4 della legge sulla cittadinanza.
La
novità della decisione va rinvenuta nella diversa ed estensiva
interpretazione del termine “convivenza” cui all’art. 12, D.P.R.
572/19939, requisito necessario per l’applicabilità dell’art. 14, l. 91/1992.
Infatti,
la C.A. ha stabilito di fatto accogliendo la tesi difensiva che “ la
ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò che l’effettività della
convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare
con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad
esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando
l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente
rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto
evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel
contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza;
che
effettivamente, come sostiene il reclamante, la potestà genitoriale non
viene meno n caso di separazione giudiziale dei coniugi e che solo essa
muta concrete modalità di estrinsecazione, sicché, a prescindere dalla
persona del genitore affidatario, la persistenza della frequentazione
da parte dell’altro coniuge secondo le modalità del provvedimento
giudiziale (o di omologazione della separazione consensuale, come è
avvenuto nel caso di specie) integra, ad avviso di questa Corte, i
presupposti e gli estremi per l’applicazione dell’art. 14 l. 9/1992”.
Dunque, a parere dei Giudici del gravame, il figlio minore – nato dal matrimonio fra cittadini stranieri, che in sede di separazione giudiziale sia affidato ad uno di essi, ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana ex
art. 14, l. 91/1992, anche nel caso in cui l’altro genitore, “non
affidatario”, sia divenuto cittadino italiano successivamente alla
separazione, purchè continui a mantenere con quest’ultimo un rapporto
tale da assicurare “un’effettiva sussistenza del vincolo genitoriale,
che si estrinseca in un vincolo morale e spirituale quale presupposto
per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto
nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza. In tal caso,
la prova semmai da fornire sarà quella della persistenza e
dell’effettività del vincolo genitoriale, nonostante la “non convivenza
fisica” fra genitore non affidatario e figlio.
_______________
1 Art. 4 co. 2 l. 91/1992
“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data.”.
2
D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – Titolo
XI – Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti
dello stato civile e delle correzioni – Art. 95 (Ricorso) 1. Chi
intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la
ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un
atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o
intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di
ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una
trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre
ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato
civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il
quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Art. 96 (Procedimento)
1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere
informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale
dello stato civile. 2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire
il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del
caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere
opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile.
3 L. 13/6/1912, n° 555 – Disposizioni in materia di cittadinanza italiana – Art. 1 co. 3°
: E’ cittadino per nascita chi è nato nel Regno se entrambi i genitori
o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro
Stato …..
4
Fra gli altri: Trabucchi – Istituzioni di Diritto Civile – Cedam – pag.
27 e ss – “I diritti quesiti sono quelli già entrati a far parte del
patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si
presenti sotto la nuova legge”.
5 Consiglio di Stato, Sezione I, parere del 6/11/1996
– “…che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a
nome del minore possano considerarsi non pregiudizievoli, ai fini di
cui si discute, alla triplice condizione che:
la
nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale
regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai
fini anagrafici;
che
i genitori fossero, al momento della nascita, legalmente residenti con
valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;
che
tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il
periodo considerato, quanto meno sino a che il figlio non abbia
acquisito un titolo di soggiorno autonomo”.
Secondo
l’Alto Consesso, quindi, “con il solo concorso delle suddette tre
condizioni …si verifica, da un lato, la sussistenza di un titolo
legittimo ad ottenere il permesso di soggiorno, e dall’altro, la
pubblicità, certezza e stabilità della residenza del minore straniero
in Italia”.
6 Circ Min. Interno – 7/11/2007
– “Oggetto: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri
nati in Italia. Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91. ….. Si è
ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4,
comma 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93 sopracitati, che
meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che
le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai
soggetti esercenti la patria otestà e non imputabili al minore, possano
arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del
Governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela
in via preliminare degli interessi del minore.
Alla
luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare
n. k. 60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una
documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel
nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica
(attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.).
L’iscrizione anagrafica dovrà
comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita
e quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.”.
7 Art. 14 co. 1 L. 91/1992
– “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con essi acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza.”.
8 Invero, il richiamo all’art. 1 l. 555/1912
appare più che corretto solo se si consideri il tenore letterale dello
stesso. La circostanza che il S.R. sia nato in Italia (nel Regno) da
cittadini stranieri è assolutamente pacifica, per cui il ricorrente sin
dalla nascita aveva acquisito il diritto ad ottenere la cittadinanza
italiana (cd. jus soli), in quanto già entrato “…a far parte del
patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione per farli valere si
presenti sotto la nuova legge…” (Trabucchi, op.cit.): inoltre, va
considerato, in diritto, che la l. 91/1992 all’art. 20 stabilisce che
“Salvo che non sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza (e,
dunque, anche il relativo diritto, nda) acquisito anteriormente alla
presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di
entrata in vigore della stessa”.
9 D.P.R. 572/1993, Regolamento di Esecuzione l. 91/1992,
Art. 12 “Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori. Ai fini
dell’applicazione dell’art. 14, della legge l’acquisto della
cittadinanza italiana, da parte dei minori di chi acquista o riacquista
la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitori
alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La
convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata
con idonea documentazione”.