Sulla trasmissione della cittadinanza al figlio minore di cittadini stranieri (sentenza completa)
Corte di Appello
Salerno
Decreto 20 agosto 2009, n. 32
La
Corte di Appello di Salerno ha pronunziato il seguente decreto sul
reclamo proposto da S. R. (Avv. Vito Carabotta e Rodolfo T. Parrella),
nei confronti del Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello
Stato di Salerno) e con l’intervento necessario del Procuratore della
Repubblica presso questa Corte di Appello, avente ad oggetto decreto n.
13/09 cron. In proc. 190/08 r.g.v.g. del Tribunale di Salerno in data
7.1.09, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana;
rilevato in fatto
-
Che
il reclamante, nato in territorio italiano da padre e madre a quel
tempo entrambi cittadini stranieri, si duole dell’erroneità della
mancata applicazione della Legge 13.1.1912 n. 555, ma pure della
interpretazione della riforma di cui alla Legge n. 91/92, siccome egli
doveva comunque ritenersi convivente con il padre, che aveva conseguito
la cittadinanza italiana con d.P.R. 30.9.98; -
Che
l’Avvocatura dello Stato insiste per l’insussistenza del diritto a
conseguire la cittadinanza, non essendo il minore convivente con il
padre, per essere stato nel 1997, in sede di separazione giudiziale dei
suoi genitori, affidato alla madre; ma non mancando di rilevare che
difetta la prova di un regolare permesso di soggiorno per il reclamante
fin dalla data della nascita, anche solo mediante annotazione su quello
dei genitori, nonché ulteriore documentazione prevista dalla L. 91/92 e
dalla normativa di attuazione;
ritenuto in diritto
-
Che
al momento della nascita di S. R. vigeva la Legge 13.1.1912, n. 555, la
quale, al suo art. 1, prevedeva che era cittadino per nascita anche
colui che era nato in territorio italiano se entrambi i genitori non
avevano la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato; -
Che
pertanto la tesi del reclamante sull’acquisizione del diritto alla
cittadinanza italiana in forza di tale normativa non può condividersi,
in quanto i genitori dell’odierno reclamante erano comunque, al momento
della nascita, l’uno cittadino egiziano e l’altra cittadina libanese; -
Che
di conseguenza occorre vagliare se il diritto del S. sia configurabile
alla stregua della normativa sopravvenuta, vale a dire della L. 5.2.92
n. 91 (e del d.P.R. 12.10.93 n. 572); -
Che per l’art.
14 di tale legge “i figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana”, mentre per l’art. 12 del d.P.R. “l’acquisto
della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista …. la
cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore
alla data in cui quest’ultimo acquista … la cittadinanza”, mentre “la
convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata
con idonea documentazione”; -
Che i primi giudici
escludono la convivenza utile ai fini del riconoscimento della
cittadinanza sul presupposto che l’intervenuta separazione dei genitori
e l’affidamento alla madre quella abbia fatto venir meno; -
Che
pure è sostenuta la necessità della prova della persistenza della
legale residenza in Italia fin dalla nascita, con richiamo all’art. 4,
comma 2, della L. 91/92 (per il quale diviene cittadino “lo straniero
nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età”), ovvero della legale
residenza in Italia del genitore; -
Che però alla fattispecie si applica l’art. 14 e non l’art. 4 L. cit.;
-
Che la ratio di
detta disciplina pare risiedere in ciò, che l’effettività della
convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare
con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad
esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando
l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente
rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto
evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel
contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza; -
Che
effettivamente, come sostiene il reclamante, la potestà genitoriale non
viene meno n caso di separazione giudiziale dei coniugi e che solo essa
muta concrete modalità di estrinsecazione, sicché, a prescindere dalla
persona del coniuge affidatario, la persistenza della frequentazione da
parte dell’altro coniuge secondo le modalità del provvedimento
giudiziale (o di omologazione della separazione consensuale, come è
avvenuto nel caso di specie) integra, ad avviso di questa Corte, i
presupposti e gli estremi per l’applicazione di detta normativa; -
Che
tra le condizioni della separazione (omologata il 7.2.97, come da
documenti versati nella produzione del reclamante) è prevista la
prosecuzione delle visite da parte del padre, con amplissime facoltà di
incontri giornalieri e perfino con divieto di allontanamento della
madre oltre una breve distanza, come pure le contribuzioni ed
interventi diretti nella vita dei figli all’epoca minori; -
Che
può quindi dirsi che, ai fini della normativa applicabile, S. R. era
sostanzialmente convivente con il padre poi divenuto cittadino
italiano: e che pertanto, in accoglimento del reclamo e riforma del
reclamato decreto, anch’egli ha diritto a conseguire la cittadinanza; -
Che,
quanto alle spese, la complessità della materia e soprattutto la totale
assenza di precedenti giurisprudenziali editi, come pure la non
fondatezza della tesi principale del reclamante sull’applicabilità
della L. 555/1912, integrano – ad avviso di questa Corte – un giusto
motivo di totale compensazione;
p. q. m.
in
accoglimento del reclamo ed in riforma dell’impugnato decreto, dichiara
la sussistenza dei presupposti del diritto di S. R. a conseguire la
cittadinanza italiana ed ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di
eseguire gli adempimenti conseguenti; dichiara interamente compensate
tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno 16.7.09.
Il Presidente (dott. Nicola Bartoli).