Sull’intervento dei nonni nel giudizio di separazione
Come noto, la Legge 54/2006
ha espressamente riconosciuto il diritto dei minori a mantenere sani ed
equilibrati rapporti con gli ascendenti. Sulla base di una tale
modifica, rispetto al previgente art. 155 c.c., ci si è chiesti se la regula juris
di nuovo conio non avesse introdotto un vero e proprio diritto dei
nonni ad intervenire nel giudizio di separazione giudiziale dei
coniugi, onde vedere salvaguardate le disposizioni concernenti, per
l’appunto, i rapporti tra ascendenti e nipoti. Una simile facoltà era
stata esclusa, in passato, dalla Suprema Corte.
Con la decisione del 16 ottobre 2009, la Corte conferma l’indirizzo.
Secondo
il Supremo Collegio, i nonni non sono legittimati a intervenire nel
giudizio di separazione tra i coniugi anche quando il loro interesse
sia attuale e concreto perché uno dei coniugi impedisce il rapporto
affettivo tra ascendenti e nipoti. L’avere il Legislatore del 2006
sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla
conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza
genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa,
a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad
essere parti. E’, dunque, inammissibile, l’eventuale intervento in
giudizio dei nonni
E’ chiaro che un tale pronunciamento mette in
rilievo il nervo scoperto dell’attuale normativa: viene riconosciuto un
diritto dei minori ad un sano rapporto con i nonni, ma non viene
individuato un soggetto ad hoc che tale diritto, in caso di
compromissione, possa fare valere. Né è utile riferirsi al Pubblico
Ministero: ove i coniugi siano entrambi d’accordo nell’escludere i
nonni dalla compagine familiare allargata, questi può anche rimanere
all’oscuro del fatto che siano ostacolati i rapporti con gli
ascendenti, atteso che nessuno, in giudizio, può introitare le
circostanze di rilievo.
E’ senza dubbio necessario reperire una
soluzione, nell’ordinamento, che vada a tutelare il diritto del minore
al rapporto con gli ascendenti. Se è vero, dunque, che i nonni non
possono intervenire nel giudizio di separazione, sembra però possibile
affermare che agli stessi può essere riconosciuta la legittimazione ad
agire con azione di accertamento finalizzata al riconoscimento della
loro situazione giuridica soggettiva, da far valere contro chi ostacola
il rapporto con i nipoti.