SVOLTA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE DALLE SEZIONI UNITE:ESTRATTI DI RUOLO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI!
Una sentenza
che segnerà la storia nella battaglia contro gli abusi dell’Equitalia nei
confronti dei contribuenti incapaci di difendersi di fronte ad illegittime ed
infondate pretese dell’ente di riscossione. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n.15704/2015, accogliendo il ricorso di una società
che era venuta a conoscenza di una cartella di pagamento emessa da Equitalia
nei suoi confronti solo dopo aver ottenuto l’estratto di ruolo, affermano definitivamente l’impugnabilità
dell’estratto di ruolo quale documento attraverso il quale il contribuente è
venuto a conoscenza di una cartella mai ritualmente notificatagli.
Sul punto
interviene il Presidente di Noi consumatori Angelo Pisani: «Abbiamo da sempre
sostenuto che l’estratto di ruolo è totalmente impugnabile fin dal primo
momento senza dover attendere un’esecuzione. Ed oggi la Cassazione accoglie in
toto le nostre ragioni, permettendo a migliaia di cittadini di esercitare
compiutamente il loro diritto di difesa».
Gli
ermellini, in particolare, nel provvedimento affermano chiaramente che «è
ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza
attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario», e ciò «nel doveroso
rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso,
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela
giurisdizionale, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di
garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un
concreto problema di reciproca limitazione». Necessario, in via preliminare,
per i Giudici della Cassazione chiarire il significato dei due distinti termini
“ruolo” ed “estratti di ruolo” spesso ed erroneamente usati come sinonimi; Il primo, atto amministrativo impositivo
espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua
impugnabilità e ai termini perentori per l’impugnazione, è un
“provvedimento” proprio dell’ente impositore, quindi un atto
potestativo contenente una pretesa economica dell’ente suddetto, il secondo
invece, un documento informativo emesso dall’ente di riscossione attraverso il
quale si viene a conoscenza della propria posizione debitoria non contenente
nessuna pretesa impositiva.
Le Sezioni
Unite, tuttavia, precisano che il caso in esame attiene la diversa questione
della ammissibilità della cartella invalidamente notificata e conosciuta
attraverso l’estratto di ruolo, precisando che le considerazioni svolte ben
possono riferirsi anche alla impugnazione del ruolo. Infatti il ricorrente, ha interesse ad
impugnare il contenuto dello stesso estratto di ruolo ossia gli atti che
l’estratto indica, che sono a norma dell’art.19 lett.D e 21 del
D.lg. 546/1992 univocamente impugnabili. Il problema si pone quando questi atti
non sono stati validamente notificati e sono venuti a conoscenza del contribuente
attraverso l’estratto di ruolo .Gli Ermellini ritengono “ammissibile
l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente)
notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso
l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che
ciò sia di ostacolo al disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di
tale norma impone di ritenere che la ivi previsa impugnabilità dell’atto
precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non
costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un
atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza
e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche
prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza
motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio
accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia stato imposto dalla
stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto
ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.