Cassazione, sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111
Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990 del 1969, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti
Cassazione, sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111
Rilevato in fatto
che M..S. ricorre per cassazione – affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia dell’assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969 – avverso la sentenza n. 510.05 del giudice di pace di L’Aquila che, decidendo secondo equità, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta dalla S. nei confronti della Gas Service Abruzzo s.r.l. e di P.M. (quali proprietaria e conducente della macchina operatrice con targa che, procedendo in retromarcia, aveva urtato il veicolo dell’attrice) e l’ha rigettata nei confronti dell’assicuratrice Axa Assicurazioni s.p.a. sul rilievo che il fatto era avvenuto su area privata;
che resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.
Ritenuto in diritto
che non è controverso tra le parti che l’area dove è avvenuto il fatto fosse utilizzata per la distribuzione di carburanti;
che il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990 del 1969, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti;
che quello appena esposto è un principio informatore della materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, sicché ne è denunciabile la violazione con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità;
che da tale principio – che va anche in quest’occasione ribadito – il giudice di pace s’è discostato laddove ha sostenuto il contrario, in particolare enunciando i principi affermati da Cass., nn. 1561/1998 e 7682/2000;
che la prima delle due sentenze citate dal giudice di pace non è difforme dall’orientamento sopra indicato (come chiaramente risulta dalla lettura della motivazione), mentre la seconda (cui adde, ex coeteris, Cass., nn. 258/08 e 8058/90) è impropriamente richiamata, in quanto attinente alla precedenza che compete a chi circoli su strada rispetto a chi vi si immetta provenendo da luogo “non soggetto a pubblico passaggio” e debba per questo dare la precedenza a chi circoli sulla strada (ai sensi dell’art. 105, comma 3, del previgente codice della strada, la cui formulazione è identica a quella dell’art. 145, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al d. lgs.vo n. 383 del 1992);
che i concetti di (a) luogo “non soggetto a pubblico passaggio” ai fini della regolazione dell’obbligo di dare la precedenza stabilito dal codice della strada a favore di chi circoli sulla strada e quello di (b) area equiparata a strada pubblica ai fini dell’applicabilità della legge sull’assicurazione obbligatoria, non sono necessariamente coincidenti in relazione agli scopi perseguiti dai due diversi plessi normativi, essendo il primo volto a porre le regole della circolazione ed il secondo a garantire il risarcimento al danneggiato;
che la sentenza va dunque cassata con rinvio allo stesso giudice di pace, che deciderà nel rispetto dell’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di L’Aquila.