“Tango bond”, la banca ridà i soldi al cliente: senza informazioni adeguate la vendita dei titoli non è trasparentel
Riavrà indietro i suoi soldi, più interessi, il
cliente che comprò tango bond dalla banca senza essere informato dei
rischi che correva investendo in titoli di natura speculativa. In capo all’istituto di credito si configura un grave inadempimento contrattuale:
per l’ordine d’acquisto delle obbligazioni, autonomo dal
contratto-quadro, può scattare la restituzione della somma. È quanto
emerge dalla sentenza 546/09 del Tribunale di Piacenza.
Il caso
Il correntista investe oltre 22
mila euro nelle obbligazioni argentine e soltanto tre giorni dopo firma
un documento in cui l’intermediario lo informa sui rischi di base degli
investimenti in strumenti finanziari. Non conta che, nel barrare le
caselle ad hoc del contratto quadro, il cliente mostra di non voler
fornire informazioni su eventuali precedenti esperienze di acquisto nel
mercato immobiliare: a parte che il testo del prospetto risulta quasi
illeggibile, ma il silenzio dell’investitore non può ritorcersi contro
di lui (che nella specie era un absolute beginner a digiuno di
finanza). L’intermediario finanziario – ammonisce il giudice – deve
tutelare il mercato oltre che i clienti. E laddove il risparmiatore
tace, sta al professionista del ramo stabilirne la propensione al
rischio in base all’età, alla professione e alle condizioni
patrimoniali. Di fronte alla riservatezza dell’utente sui dati
“sensibili” l’area degli investimenti proponibili si restringe, mentre
nella specie il rating del titolo è prospettato al cliente senza scala
di riferimento: l’equilibrio del rapporto è compromesso, scatta il
grave inadempimento contrattuale (Cassazione 1773/01). In sintesi:
l’ordine di acquisto non può essere dichiarato nullo ma è ammessa la
domanda di risoluzione circoscritta al solo contratto di acquisto del
prodotto finanziario.