“Tango bond”: l’acquisto è valido, ma l’investitore va risarcito per la mancata informazione sul rischio
«Sono come i Bot, ma rendono di più». Galeotto fu
il consiglio a investire nelle obbligazioni argentine e il paragone con
i titoli italiani: la banca risarcisce il risparmiatore, interessi
compresi, al netto del residuo valore dei Tango bond. E ciò anche se
vanno escluse la nullità e la risoluzione del contratto d’acquisto e il
conflitto d’interessi dell’intermediario. Lo chiarisce una sentenza
emessa dalla seconda sezione civile del Tribunale di Lecco.
La validità dell’ordine
d’acquisto è confermata dalla giurisprudenza di legittimità: non c’è
norma che sanzioni con la nullità il contratto concluso in spregio
degli obblighi informativi sui titoli, che pure tutelano interessi
rilevanti. Né la banca ha rifilato al cliente titoli-spazzatura del suo
portafoglio: c’è la prova che li ha comprati da un intermediario
straniero in concomitanza con l’ordine del risparmiatore. La
risoluzione del contratto d’acquisto va esclusa perché l’obbligo
d’informazione è preesistente, in quanto legato al contratto-quadro
d’investimento che sta a monte: l’investitore non dimostra la gravità
nell’inadempimento nel negozio originario; una colpa che, anche se
acclarata, non travolgerebbe automaticamente il successivo contratto
d’acquisto. Il risarcimento, tuttavia, scatta perché si configura la
responsabilità contrattuale della banca: il cliente comprò i Tango bond
poco prima del default, quando il rating del titolo era già molto
negativo e l’intermediario doveva saperlo. Il dovere di informazione è
parte integrante degli obblighi legali del rapporto contrattuale ed è
la banca a dover provare la sua condotta diligente nell’esecuzione del
servizio: non basta la consegna del documento sui “rischi generali”, le
informazioni sui titoli devono essere «specifiche, analitiche e
complete». È invece il risparmiatore a dover dimostrare il nesso
causale fra l’inadempimento dell’intermediario e il pregiudizio
patrimoniale subito: si presume, nella specie, che se il cliente fosse
stato informato del rischio di alta insolvenza delle obbligazioni
argentine avrebbe ripiegato su investimenti più sicuri. Escluso,
invece, il lucro cessante: il risparmiatore non dimostra neanche per
presunzioni quali cedole o rendimenti avrebbe altrimenti ricavato dalle
somme investite.