Tarsu, criteri di calcolo, impugnazione, legittimità (sentenza completa)
L’indicazione dei “rapporti tra le tariffe”, intesi come differenze
proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna sottocategoria, può
essere utile per percepire con immediatezza le differenze tariffarie
quale visivo risultato delle indagini e della determinazione dei
coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti, ma non è in alcun
modo sufficiente.
Nell’ ottica di un graduale transito dalla
tassa alla tariffa risulta sostanzialmente coerente con il regime di
calcolo della TARSU ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 l’utilizzazione
della previsione, di cui all’ art. 49, 10° comma, del d.lgs. n. 22 del
1997, che introduce un” agevolazione per le utenze domestiche.
Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 14 aprile 2009, n. 2300
Svolgimento del processo
Con
sentenze 5 ottobre 2001 n. 992 e 30 settembre 2002 n. 912, confermate
dal Consiglio di Stato con decisioni 3 agosto 2004 n. 5424 e 17 luglio
2004 n. 5137, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
aveva disposto l’annullamento delle delibere (.14 febbraio 2000 n. 12,
24 febbraio 2000 n. 37, 26 marzo 2001 n. 34 e 29 marzo 2001 n. 371)
aventi ad oggetto il Regolamento del Comune di Genova relativo alla
tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e le tariffe
fissate per gli anni 2000 e 2001.
Uguale sorte ha interessato la
deliberazione consiliare 27 febbraio 2002 n. 23 di ulteriore modifica
al Regolamento, nonché la delibera 28 febbraio 2002 n.231 concernente
le tariffe per l’anno 2002, con più sentenze (13 settembre 2005 n.
1167,n. 1168, n.1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172), modificate con
pronunzie emesse in seguito all’ odierna udienza.
Questa Sezione
ha accolto in parte i ricorsi in appello proposti dal Comune di Genova
ed, a modifica delle sentenze impugnate, ha respinto i ricorsi in primo
grado nella parte in cui avevano ad oggetto la delibera consiliare n.
23 del 2002.
Infine, con sentenza 13 settembre 2005 n.1175 il
Tribunale Amministrativo ha annullato la delibera consiliare 13 marzo
2003 n.20, di ulteriore modifica al Regolamento, nonché la delibera 20
marzo 2003 n.316, concernente le tariffe fissate per l’anno 2003.
Con
atto d” appello, notificato il 30 ottobre 2006, il Comune di Genova ha
chiesto la riforma della predetta sentenza n.1175 del 2005 che sarebbe
erronea nella parte in cui:
1.- ha affermato la violazione, ad
opera delle norme regolamentari, degli artt. 65 e 68 del d.lgv 15
novembre 1993 n. 507, per l’asserita mancanza dell’ individuazione
concreta degli indici iqs e ips;
2.- ha affermato la violazione,
ad opera delle norme regolamentari ed, in particolare, ad opera dell’
att. 5 ter, 3° co, degli artt. 65 e 68 del d.lgv. n. 507 del 1993 sotto
altri profili- (per mancata indicazione delle ragioni che supportano le
differenziazioni delle categorie; per aver indicato convenzionalmente
pari ad 1 il parametro dell’ utenze domestiche al quale rapportare le
altre categorie,dopo aver calcolato gli indici di produttività
specifica e di qualità specifica);
3.-4.- ha affermato
inutilizzabile la relazione prodotta in giudizio dalla difesa comunale
da cui è scaturito l’accoglimento delle censure di difetto d”
istruttoria e di motivazione in merito all’ adozione del regolamento e
della delibera tariffaria;
5.- ha giudicato inadeguata la
relazione di GF Ambiente ed ha censurato la mancata pubblicazione di
detto atto istruttorio della delibera di adozione delle tariffe ed
utilizzato anche per la determinazione dei coefficienti ips e iqs;
6.-
ha ritenuto non adeguatamente motivata l’adozione della percentuale
minima di legge per la deduzione del costo complessivo di spezzamento
dei rifiuti solidi urbani;
7.- ha ritenuto illegittima l’adozione delle agevolazioni in favore dell’ utenza domestica.
In vista dell’ odierna udienza il Comune di Genova ha depositato una breve memoria.
Motivi della decisione
1.-
In seguito al reiterato annullamento del Regolamento che disciplina la
tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
interni e le relative tariffe (anni 2000,2001), disposto con più
sentenze, (13 settembre 2005 n. 1167,n. 1168, n. 1169, n. 1170, n.
1171, n. 1172), rese dal Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria ed aventi ad oggetto da ultimo la delibera consiliare 27
febbraio 2002 n.23 e la delibera di giunta 28 febbraio 2002 n.
231(anno2002), il Consiglio comunale di Genova ha adottato la delibera
13 marzo 2003 n. 20 di modifica del Regolamento, nonché la delibera 20
marzo 2003 n. 316, concernente le tariffe per l’anno 2003.
Entrambi questi atti sono stati annullati con l’impugnata sentenza n.1175 del 2005.
2.-L’appello è parzialmente fondato.
2.-1.-Con la delibera consiliare n. 20 del 2003 il Comune di Genova:
-a)ha
confermato, per l’anno 2003, nella misura del 5%, la detrazione per il
costo di stazzamento, già stabilita con deliberazione consiliare 27
febbraio 2002 n. 23 (art. 2 co. 3 del Regolamento);
bha corretto
l’errore materiale riportato nell’ art. 5 bis, co.3, dello stesso
Regolamento, per essere il suo contenuto difforme da quello portato
nell’ allegato A della deliberazione n. 23 del 2002 (dove era riportata
la formula: iqs=Psm/Psi e non la formula iqs=cs/cmk).
Ha introdotto altre minimali variazioni che non sono state fatte oggetto di censure con il ricorso in primo grado.
Data
la sostanziale identità di contenuto tra il Regolamento adottato con
delibera consiliare n. 23 del 2002 e quello adottato con la delibera
consiliare n. 20 del 2003, devono essere riproposte le motivazioni con
le quali, in riforma parziale delle sentenze appellate (13 settembre
2005 n. 1167,n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172), con
pronunzie emesse a conclusione dell’ odierna udienza, questo Collegio
ha respinto i ricorsi in primo grado nella parte in cui avevano ad
oggetto la delibera consiliare n. 23 del 2002.
2.1.-1.-Con la
delibera n. 23 del 2002 (e, conseguentemente, con la delibera n. 20 del
2003) sono state recepite le indicazioni di cui alla circolare 22
giugno 1994 n. 95/E del Ministero Delle Finanze, introducendo l art.
5/bis (di determinazione della tassa) e l art. 5/ter (di
differenziazione della tariffa).
L’art. 5 bis precisa al co. 1°.
che “-la tassa è determinata, per le diverse utilizzazioni dei locali,
in base alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo medio
annuale del servizio per unità di superficie dei rifiuti raccolti sulla
base della seguente formula: TS=Cmg x ips x iqs, dove TS=tassa;
Cmg=costo medio generale del servizio per unità di superficie; ips=
indice di produttività specifica della singola utilizzazione; iqs=
indice di qualità specifica del rifiuto”.
A sua volta l’indice
di produttività specifica (ips), che esprime la quantità media
ordinaria per unità di superficie dei rifiuti producibili da utenze
raggruppate in un” unica categoria, è calcolato secondo la seguente
formula: ips= qs/qm, riportata al comma 2° dell’ art. 5/bis, dove qs è
il coefficiente che indica la produzione annuale media quantitativa dei
rifiuti urbani e/o speciali assimilati per unità di superficie,
producibile dalle singole attività (o da gruppi d” attività omogenee);
qm è il coefficiente che esprime il rapporto tra la quantità totale dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati annualmente raccolti
nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a
ruolo.
Il 3° comma dell’ art. 5/bis dà la formula (iqs=psm/psi)
da utilizzare per il calcolo dell’ indice di qualità specifica del
rifiuto, dove psm rappresenta la massa volumetrica media dei rifiuti
indifferenziati complessivamente raccolti e psi la media volumetrica
dei rifiuti prodotti dalla specifica attività dedotta per via
sperimentale.
L’art. 5/ter riporta al 2° comma i criteri che
devono essere utilizzati per differenziare le tariffe da applicare per
unità di superficie a categorie e sottocategorie d” utenza (.” i
raggruppamenti per categorie e sottocategorie sono determinati dall’
indice di produttività specifica e dall’ indice di qualità specifica
dei rifiuti prodotti secondo range di produzione entro i quali non si
individuano rilevanti differenze sul costo generale del servizio,
tenendo presente, nell’ articolazione delle categorie, i criteri di
massima indicati nell’ art. 68,2° comma, d.lgs n. 507 del 1993…”).
Dette
modalità astrattamente individuate nel Regolamento per operare il
calcolo della tariffa attraverso i coefficienti di produttività
qualitativa e quantitativa del rifiuto, così come dedotto con il primo
motivo d” appello, appaiono rispondenti ai criteri dettati dalle norme
di riferimento (artt. 65, 68, 69 del d.lgs n. 507 del 1993), mentre
rientra nella competenza della giunta comunale la determinazione delle
singole tariffe e dei parametri (che indicano il rapporto intercorrente
tra le tariffe delle diverse sottocategorie).
Occorre ribadire
che, contrariamente a quanto operato con la delibera n. 23 del 2002, la
precedente delibera consiliare n. 34 del 2001 si era limitata ad un
semplice richiamo al contenuto degli articoli nn. 68 e 69 del d.lgs n.
507 del 1994, senza esplicitare alcun criterio di determinazione delle
categorie e delle tariffe.
2.1.-2. -Particolare attenzione
merita la tabella allegata alla delibera n. 23 del 2002 e quella
(identica) allegata alla delibera n. 20 del 2003 che indicano 6
categorie di utenza, ciascuna delle quali sono suddivise in
sottocategorie (in numero di 31).
L’art. 68, 2° comma, del
d.lgs. n. 507 del 1993 indica dei criteri di massima a cui attenersi
per disporre il raggruppamento in un” unica categoria di tutte le
attività.
La “logica” che ha presieduto agli accorpamenti delle
utenze nelle categorie e nelle sottocategorie, in conformità all’ art.
5/ter, 2° co, è rinvenibile nella relazione tecnica (punto 3.1.6)
redatta, al termine di una complessa indagine sperimentale, dalla GF
Ambiente S.r.l, incaricata a ciò con determinazioni dirigenziali 30
ottobre 2000 n. 126 e 7 marzo 2001 n. 21 (in data immediatamente a
ridosso dell’adozione della delibera consiliare 26 marzo 2001 n. 34).
Detta
relazione è stata depositata il 7 marzo 2005 nel giudizio in primo
grado in allegato alla relazione 5 marzo 2005, sottoscritta dai
difensori del Comune di Genova.
Nel provvedimento n. 21 del 2001
è espressamente conferito l’incarico per effettuare un secondo
monitoraggio, il che porta a ritenere che, dopo gli annullamenti delle
delibere del 2000 e del 2001, disposti dal giudice amministrativo, è
stata attivata una nuova istruttoria o, quantomeno, è stato disposto un
riesame (senza che sia dato conoscerne il contenuto) dei dati e degli
elementi precedentemente acquisiti, pur se i risultati istruttori,
tradotti negli atti deliberativi, appaiono similari ai precedenti.
Afferma
il giudice di prime cure, nel rilevare un difetto di istruttoria e di
motivazione, che, non essendo state pubblicate, non è dato sapere per
certo quando e se effettivamente le indagini sono state effettuate.
Si
conviene con il Comune appellante sulla utilizzabilità della relazione
fatta pervenire dai suoi difensori (salvo a verificare la sua idoneità
a rispondere a tutti i quesiti posti con ordinanza istruttoria) e sulla
non preclusione all’ utilizzo della documentazione raccolta e delle
relazioni redatte dalla GF Ambiente S.r.l., a prescindere da una loro
precisa individuazione (a pag 18 dell’ appello è, comunque, fatto cenno
ad un monitoraggio eseguito “tra il 2001 ed il 2002”).
Si
conviene anche sulla non necessità di pubblicazione degli atti dell’
istruttoria tecnica che accompagna un atto deliberativo, potendo gli
stessi essere acquisiti e conosciuti da chiunque ne abbia interesse o
necessità, anche ai fini di giustizia.
Osserva, tuttavia, il
Collegio che gli appellati, di cui l’ordine provinciale dei medici
chirurghi ed odontoiatri di Genova, è soggetto esponenziale e
rappresentativo della loro categoria, esercitano un” attività i cui
locali, nel rispetto del criterio di “similarità”, sono stati
ricondotti alla sottocategoria 4°.1 in cui sono compresi “studi
professionali, studi medici e dentistici, autoscuole, altri locali
adibiti a terziario non ben specificati”.
A prescindere dalle
risultanze dell’ indagine condotta dalla GF Ambiente S.r.l. e da un
diretto riferimento alle stesse, l’inserimento delle utenze degli
appellati nella sottocategoria 4°.1 non appare delineare elementi
evidenti per i quali la tabella allegata alla delibera n. 20 del 2003
debba essere valutata come incongruamente difforme dalla
classificazione di cui all’ art. 68 del d.ls n.507 del 1993, avente
carattere meramente esemplificativo ed alle quale, “di massima”,
avrebbe dovuto conformarsi.
2.-1.-3.- Nel decidere gli appelli
proposti dal Comune di Genova avverso le sopra citate sentenze n.
1167,n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172 del 2005 è stata fatta
salva la delibera consiliare n. 23 del 2002 (e, conseguentemente, è
immune da vizi anche la delibera n. 20 del 2003 che la riproduce) nella
parte in cui introduce il 3° comma dell’ art. 5/ter, disposizione che,
al fine del calcolo delle tariffe, pone convenzionalmente uguale ad 1
(uno) l’incidenza sul costo del servizio dei rifiuti prodotti dalle
utenze domestiche (“la tariffa è calcolata per unità di superficie
applicando al costo medio generale del servizio il parametro relativo a
ciascuna categoria di utenza e l’incidenza sul costo del servizio dei
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, fatto quest” ultimo uguale ad
1 (uno)”).
E’ stata introdotta una procedura semplificata per il
calcolo della tariffa (per gli anni successivi) che non altera il
risultato finale cui si perverrebbe mediante l’applicazione, ogni
volta, della formula cmg x ips x iqs, a condizione imprescindibile che
gli indici di produttività specifica e di qualità specifica del
rifiuto, necessari per un raffronto tra le diverse categorie e
sottocategorie, siano stati correttamente e precedentemente individuati.
2.-1.-4.- Con riguardo alle norme regolamentari, è stata posta in appello un” ulteriore questione.
L’art.
2, co. 3, del Regolamento adottato con delibera consiliare 26 marzo
2001 n. 34, stabiliva che “ai fini della determinazione del costo di
esercizio” dei servizi di nettezza urbana fosse dedotto il 5% del costo
dello spezzamento delle strade.
Tale deduzione è stata operata
dal Comune ai sensi dell’art. 61, comma 3 bis, del d. lgs. n. 507/1993,
secondo cui: “ai fini della determinazione del costo di esercizio è
dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in
regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso
regolamento di cui all’art. 68, non inferiore al 5% e non superiore al
15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di
cui all’art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915” (dunque, la percentuale è da applicarsi al costo complessivo dei
servizi e non al costo complessivo dello spezzamento delle strade, come
erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure).
Ai sensi
dell’art. 53, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, “in deroga
a quanto previsto dall’articolo 61, comma 3-bis, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall’articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della
determinazione del costo d” esercizio della nettezza urbana gestito in
regime di privativa comunale, con apposito provvedimento consiliare, i
Comuni possono considerare l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti
solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22″.
Con decisione (tra le altre) n. 5435 del 2004, nel
confermare la sentenza n. 910 del 2002 e, conseguentemente,
l’annullamento della delibera consiliare n. 34 del 2001, questa Sezione
è pervenuta alla conclusione che all’ Amministrazione comunale era
stata accordata una facoltà il cui esercizio avrebbe dovuto essere
supportato dall’ esternazione di un apprezzamento tecnico-economico per
il quale, a fronte di un significativo margine corrente tra le due
percentuali, era stata indotta ad optare per il valore percentuale
inferiore.
Nell’ adeguarsi alle pronunzie, il Comune ha
esplicitato una sufficiente ed idonea motivazione nelle premesse alla
delibera consiliare n. 20 del 2003 in cui è dato leggere che “il
contenimento della detrazione del 5% appare altresì giustificata dall’
obiettivo previsto dalla normativa vigente di pervenire gradualmente ad
una copertura integrale del costo del servizio”.
Nella delibera
è anche riportato che “per l’anno 2002 la determinazione della misura
della detrazione è stata assunta “tenendo conto delle previsioni del
bilancio di cui alla tabella allegata sotto la lett. “Y”e che “le
tariffe approvate per il 2002 non hanno coperto l’intero costo del
servizio e le agevolazioni tarifferie dei diversi servizi alle fasce
deboli poste a carico della fiscalità generale”
2.-2.-Diverse
sono le conclusioni cui si perviene avendo riguardo alla delibera di
giunta 20 marzo 2003 n. 316 con la quale sono state determinate le
tariffe.
Per il 2003 l’Azienda multiservizi e d” igiene urbana ha preventivato il costo del servizio in euro 85.842.000,00.
Dall’
importo di euro 85.842.000,00 è stata detratta la percentuale del 5%
per lo spezzamento dalle strade dei rifiuti solidi urbani (pari ad euro
4.292.100,00) ed è stata aggiunta la somma di euro 2.500.000,00,
relativa a quote indebite “per cui le spese afferenti alla gestione dei
rifiuti ammontano ad euro 84.049.900,00”.
Il Comune di Genova,
per l’anno 2003, si è proposto di conseguire un grado di copertura del
costo del servizio pari al 97,37% per un importo di euro 81.842.000,00.
Per
pervenire a tale risultato si è reso necessario incrementare la tariffa
del 3,7 % (così è riportato nella parte motiva della delibera di giunta
n. 316 del 2003).
Una prima incongruenza si appalesa evidente
ove l’incremento sia stato calcolato sull’ importo delle singole
tariffe, come definito per l’anno 2002.
Le tariffe fissate per
il 2002 con delibera di giunta n. 231 del 2002, avendo a riferimento
solamente i “parametri” (intesi come rapporto tra le tariffe delle
diverse sottocategorie), sono state annullate con più sentenze del
Tribunale amministrativo regionale, confermate sul punto in appello da
questo Collegio con pronunzie assunte al termine dell’ odierna udienza.
Per
il 2003 nella delibera di giunta n. 316 del 2003 sono stati replicati i
“parametri”, rinvenibili per il 2002 nel prospetto allegato alla
delibera di giunta n. 231 del 2002 (di determinazione delle tariffe per
l’anno 2002),e sono state indicate le tariffe. Per ciascuna
sottocategoria, ad essi si sarebbero dovuti aggiungere gli indici ips
ed iqs e tutti gli elementi che avevano condotto a quantificare i
differenti coefficienti ed a definire le tariffe.
L’art. 69,co.
2°, del d.lgs n. 507 del 1993, prende in considerazione specificamente
i rapporti tra le tariffe e i costi del servizio “discriminati in base
alla loro classificazione economica”. (Cfr. Cass. Civ., Sez.V, 12 marzo
2007 n. 5722).
L’indicazione dei “rapporti tra le tariffe”,
intesi come differenze proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna
sottocategoria, può essere utile per percepire con immediatezza le
differenze tariffarie quale visivo risultato delle indagini e della
determinazione dei coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti,
ma non è in alcun modo sufficiente.
Come già osservato da questa
Sezione con decisione n. 5436 del 2004, i dati e gli elementi di
valutazione offerti dalla GF Ambiente S.r.l. (che si è presa la cura di
indicare gli indici iqs e ips) non dovevano essere acquisiti in modo
acritico, ma l’Amministrazione, dopo averli analizzati, avrebbe dovuto
esplicare ed illustrare le risultanze dell’ indagine, fornendo
chiarimenti e delucidazioni delle quali è priva anche la delibera n.
231 del 2002 di determinazione delle tariffe.
2.-2.-1.-.-Viene,
poi, in rilievo un ulteriore profilo d” illegittimità (7° motivo d”
appello), senza effetto colto con le decisioni attinenti alle
precedenti delibere di adozione delle tariffe per gli anni 2000, 2001 e
2002.
La questione attiene alla sottocategoria dell’utenza domestica.
Il
giudice di prime cure ha censurato la delibera di adozione delle
tariffe nella parte in cui, richiamando l’art. 49, 10° co. d.lgs n. 22
del 1997, il Comune ha espressamente dichiarato l’intento di voler dare
applicazione alla suddetta previsione mediante un abbattimento dell’
indice di produttività specifica delle unità abitative.
Ma, come
già sopra osservato con riguardo alla generalità delle sottocategorie,
non è dato conoscere l’iter attraverso il quale sono stati definiti i
coefficienti iqs e ips, riportando la tabella allegata alla delibera di
giunta n. 316 del 2003 la sola tariffa, pari ad euro 1,95. La tabella
indica anche i “parametri”, intesi come rapporto tra le tariffe delle
varie sottocategorie. Attribuito alla sottocategoria dell’ utenza
domestica il valore pari ad uno, alle altre sottocategorie è assegnato
un parametro che moltiplicato per l’importo della tariffa dell’ utenza
domestica dà come risultato l’importo della tariffa dell’ altra
sottocategoria (es. moltiplicando il parametro (4,00), assegnato agli
ospedali ed alle case di cura, per la tariffa dell’ utenza domestica
(euro 1,95), si ottiene come risultato l’ammontare della tariffa della
sottocategoria 3.6, pari ad euro 7,67 (8)).
E’ evidente
l’incidenza, sull’ importo delle tariffe delle altre sottocategorie, di
ogni abbattimento agevolativo disposto a favore di una di esse,
rimanendo immodificato l’importo determinato di parziale copertura del
costo complessivo del servizio.
Solo dopo che è stata effettuata
correttamente la prima operazione e, anche per condurre una
comparazione tra le tariffe, avuto un quadro conoscitivo completo dei
reali “pesi” per ciascuna categoria d” utenti, è possibile applicare
l’agevolazione, stabilendone la misura.
Non si concorda con il
giudice di prime cure nel punto in cui afferma la non applicabilità
dell’ agevolazione alle utenze domestiche, dovendo trovare attuazione
in toto il vecchio regime (di cui al d.lgs n. 507 del 1993).
Nell’
ottica di un graduale transito dalla tassa alla tariffa “risulta
sostanzialmente coerente” (cfr. la Circolare del Ministero delle
Finanze n. 95/E del 1994, cit) con il regime di calcolo della TARSU ai
sensi del d.lgs n. 507 del 1993 l’utilizzazione della previsione, di
cui all’ art. 49, 10° comma, del d..lgs n. 22 del 1997, che introduce
un” agevolazione per le utenze domestiche.
Si tratta solamente
di verificarne la misura e la sua compatibilità con la previsione (di
cui all’ art. 49, co. 5°, d.lgs n. 22 del 1997) di intraprendere una
graduale applicazione del metodo normalizzato che deve condurre all’
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
3.-
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l’appello deve in
parte essere accolto e, a modifica della sentenza impugnata, il ricorso
in primo deve essere respinto nella parte in cui ha a suo oggetto la
delibera consiliare n. 20 del 2003.
Data la parziale soccombenza, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta,…accoglie
in parte l’appello e per l’effetto, a modifica della sentenza
impugnata, respinge il ricorso in primo grado nella parte in cui ha a
suo oggetto la delibera consiliare n. 20 del 2003.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
– Cesare Lamberti – Presidente
– Marco Lipari – Consigliere
– Aniello Cerreto – Consigliere
– Vito Poli – Consigliere
– Giancarlo Giambartolomei -Consigliere, est.
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