Tassa avvocati: la giurisdizione spetta al giudice tributario
Il contributo ai fini dell’iscrizione all’Albo degli avvocati costituisce una
tassa e, quindi, sulle controversie deve decidere il giudice tributario.
Così hanno stabilito i giudici della Corte, a sezioni unite, con la
sentenza 26 gennaio 2011, n. 1782 (cfr. anche sull’argomento delle imposte e
tasse in genere Cass.
civ. SS.UU. 26.01.2011, n. 1780) precisando, altresì che il contributo
dovuto dagli avvocati ha natura fiscale e quindi sarà il giudice
tributario competente a decidere in caso di contestazioni.
Nella sentenza che qui si commenta viene precisato che nonostante il fatto
che la prestazione in oggetto venga denominata contributo, lo stesso presenta le
caratteristiche di una tassa e cioè:
– collegamento della prestazione imposta alla spesa riferita ad un
presupposto che sia economicamente rilevante, ossia il legittimo esercizio della
professione forense;
– doverosità della prestazione, poiché l’avvocato iscritto non ha
facoltà di scelta in merito al versamento della stessa tassa (ossia se pagarla o
meno); il pagamento di tale contributo è condizionato al “solo fatto
dell’appartenenza all’ordine”.
Nella decisione in commento si legge, infatti, testualmente che …….”anche
se l’art. 14, D.lgs.Lgt. n. 382 del 1944, denomina “contributo”, la prestazione
dovuta dagli iscritti nell’albo per le spese del funzionamento del Consiglio
(Nazionale Forense), tale denominazione è irrilevante al fine di determinare (od
escludere) la natura tributaria della prestazione.
Questa, infatti, ha le stesse caratteristiche e scopi della “tassa” (così
denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista
dall’art. 7 del medesimo decreto. Tale norma, al comma 2, prevede che ()il
Consiglio (dell’Ordine) può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le
spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per
l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché
una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli
onorari…”.