Tassa sulle imbarcazioni, ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni, istituita dal decreto legge n.201/2011, convertito con la legge n. 214/11 e poi successivamente modificato dalla Legge n. 27/2012.
La tassa è annuale ed il versamento, riferito al periodo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo, deve essere effettuato entro il 31 maggio; è tenuto al pagamento chi, alla data del 1° maggio, “risulta proprietario, o titolare di altro diritto reale, o detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno”.
La tassa va ad applicarsi a tutte le unità da diporto, sia imbarcazioni che navi, le quali hanno lunghezza maggiore di 10 metri, e che siano possedute o detenute da soggetti aventi residenza nel territorio dello Stato, nonché da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. L’ammontare del tributo viene calcolato prendendo come riferimento degli importi fissi annuali determinati in base alla lunghezza dell’imbarcazione.
L’imposta deve essere pagata da proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori dell’imbarcazione a titolo di locazione anche finanziaria, per l’intera durata, anche in caso di breve periodo, che abbiano residenza nel territorio dello Stato.
Al fine di sviluppare la nautica da diporto, inoltre, la tassa non viene applicata per il primo anno di immatricolazione delle unità da diporto; esentate, inoltre, alcune categorie, come ad esempio le persone affette da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni.