Tavolini del bar nell’area condominiale? Non è un utilizzo improprio del bene comune
Si possono collocare in un area condominiale i tavolini di un bar. Lo
stabilisce la Cassazione. A patto però che quel tipo di utilizzo non si
trasformi un un appropriazione in via esclusiva dell’area condominiale. È
quanto emerge dalla sentenza (869, depositata il 23 gennaio 2012) con
cui la Corte di Cassazione ha stabilito che se non c’è una vera e
propria appropriazione dell’area, la revoca dell’autorizzazione concessa
al titolare di un bar ad occupare una parte del cortile del condominio,
con i tavolini, è illegittima se basata su generici motivi, come il
presunto abuso del condominio. Se non viene alterata la destinazione
dell’area condominiale, l’apposizione dei tavolini nella stessa è
legittima. Nella sentenza impugnata – scrive la Corte – “sono stati
esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere
che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello
spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della
cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la
possibilità di fruizione da parte degli altri condomini; il che del
resto – ha osservato ancora il Tribunale – neppure era stato dedotto dal
condominio, il quale anche in giudizio non aveva spiegato le ragioni
dell’adozione della deliberazione in questione. A questi argomenti il
ricorrente null’altro ha opposto, se non la generica affermazione
secondo cui si era trattato nella specie della “autonoma decisione di un
condomino di accorpare in via esclusiva un’area comune per finalità
esclusiva”, né ha mosso contestazioni di sorta circa l’esattezza di
quanto sul punto si legge nella sentenza impugnata, sicché la doglianza
in esame difetta del tutto del requisito della specificità. Il ricorso
viene pertanto rigettato”.
Con la stessa sentenza la Corte ha avuto poi modo di precisare che, (in
riferimento al motivo di ricorso proposto dal condominio che aveva
eccepito il difetto di legittimazione attiva del proprietario del
locale, in quanto il locale era stato dato in locazione ad un terzo),
“il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il
disposto dell’articolo 1137 Cc, ai titolari di diritti reali sulle
singole unità immobiliari, salvo che nella particolare materia dei
servizio di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la quale
la decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice sono
attribuite ai conduttori. Ne consegue che deve essere riconosciuta la
legittimazione in capo al proprietario dei locali a impugnare la
delibera che ordina la rimozione dei tavolini da bar dal cortile
condominiale, dovendosi confermare la competenza in materia del giudice
di pace in base all’articolo 7, terzo comma, n. 2 Cpc”.