Il condomino non ha possibilità di installare un impianto di videosorveglianza per riprendere aree condominiali comuni.
E non può farlo nemmeno nel caso in cui lo scopo di tale installazione sia la propria sicurezza, messa in pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti e di effrazioni.
Così il Giudice del Tribunale di Varese, nella persona del Dr. Buffone, si è espresso con la decisione 16 giugno 2011, n. 1273, il quale ha precisato che nel silenzio della legge, il condomino non ha nessun potere di installare (per sua sola decisione) le telecamere in ambito condominiale, al fine di riprendere gli spazi comuni o addirittura spazi che siano esclusivi degli altri condomini.
Il Giudice va anche oltre precisando che nemmeno il condominio ha la potestà normativa per installare le telecamere, eccezion fatta per la ipotesi in cui una simile decisione venga deliberata all’unanimità da tutti i condomini, in quanto, in tal caso, “si perfeziona un consenso comune atto a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti”.
I problemi che si possono rilevare in assenza di una specifica norma in tal senso (ossia le videoriprese in condominio) hanno portato il Garante della privacy a sollecitare l’intervento del legislatore al fine di risolvere alcune questioni come il fatto di quale possa essere l’utilizzo fatto dalle videoriprese acquisite dal singolo proprietario, o ancora che limiti possa incontrare la videorirpresa rispetto a soggetti considerati deboli quali l’incapace o il minore.
Come si rileva e si legge testualmente nella stessa sentenza che qui si commenta “almeno in sede penale, la questione è stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di Cassazione, infatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2008, n. 44156 in Dir. Pen. e Processo, 2009, 9, 1125), ha affermato che “non commette il reato di cui all’articolo 615-bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell’edificio (come un vialetto e l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell’esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”.
Anche e soprattutto in considerazione di tale assenza normativa, il Giudice,nella sentenza de qua ha precisato che il periculum in mora è in re ipsa, in quanto si tratta di diritti fondamentali e della personalità che ad ogni lesione si consumano senza possibilità di ripristino dello status quo ante.