Telefonia – attivazione di servizi non richiesti – 11.10.2005
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA
servizi di cui a contratti non richiesti. – Il Gestore di telefonia,
non avendo ottemperato all’ordine di esibizione del contratto, ha
abusato della propria posizione dominante, violando il principio di
buona fede nel rapporto contrattuale sancito dall’art.1175 c.c. e
soprattutto ha violato il diritto, riconosciuto ai consumatori dalla
legge 281/98, di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi. Inoltre, stante
l’impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione di cui alla
Delibera AGCOM (autorità per le garanzie nelle comunicazioni) n.182/02
ed in esecuzione della legge 31/7/1997 n.249, giacchè il Corecom della
Campania non risultava ancora abilitato, il tentativo di conciliazione
innanzi alla Camera di Commercio è solo facoltativo.
In nome del Popolo ItalianoIl Giudice di Pace Dott.Francesco Buonocore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1110 / 2004 riservata all’udienza del 15/07/2005
TRA Mx
LOREDANA (C.F.: …) rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine
dell’atto di citazione dall’Avv.Somma Marilisa presso il cui studio è
elett.te dom.to in C.mare di Stabia alla Via G.Martucci n.3; ATTORE
E TELECOM
ITALIA S.P.A., in persona dell’Avv.Vittorio Fusco, procuratore
speciale, rapp.to e difeso dall’Avv.Luigi Stabile con studio in Napoli
alla via Diaz 24, e dom.to elet.te in Torre del Greco alla via Ungheria
1, c/o Avv.Annalisa Sallustio;
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione debitamente notificato in data 04.03.2004 Mx LOREDANA
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C/mmare di Stabia,
la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,.Assume
l’istante di essere cliente della TELECOM ITALIA S.P.A.da numerosi anni
con l’utenza telefonica 081.8712158 e di essersi accorta, nel mese di
settembre 2003, che dal mese di febbraio dello stesso anno la TELECOM
ITALIA S.P.A.aveva attivato l’opzione “contratto teleconomy 24 aziende
city” mai richiesta dalla istante ed il cui costo le veniva addebitato
sulla bolletta.Chiedeva,
quindi, Mx LOREDANA che il G.d.P. adito dichiarasse l’inesistenza e/o
la nullità del “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai
richiesto con la consequenziale condanna della medesima TELECOM ITALIA
S.P.A. alla restituzione delle somme versatele ma non dovutele dalla
istante nonché al risarcimento del danno.Instauratosi
regolarmente il contraddittorio la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si
costituiva depositando fascicolo e comparsa di risposta con la quale
eccepiva la inammissibilità della domanda per non avere l’istante
esperito il rito della procedura per il tentativo obbligatorio di
conciliazione.Il
G.d.P. sulle richieste delle parti si riservava e con provvedimento
depositato il 13.09.2004 dichiarava procedibile la domanda ed ordinava
alla TELECOM ITALIA S.P.A. di depositare copia del “contratto
teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla Mx LOREDANA.A
detta intimazione la TELECOM ITALIA S.P.A. non ottemperava ed alla
udienza del 15.07.2005 la causa, precisate le conclusioni, veniva
riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In
via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va
dichiarata ammissibile per aver rispettato l’attore sia il contenuto
dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 cpc. L’attore ha provato
documentalmente la fondatezza della domanda.Si
evince, infatti, dalle fatture depositate che sulla sua utenza
telefonica fosse stato attivato il servizio “contratto teleconomy 24
aziende city” con relativo addebito del costo.A
fronte di ciò la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si è limitata alla
sola eccezione della inammissibilità della domanda per il mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Con ordinanza
depositata il 13.09.2004 questo Giudice dichiarava procedibile la
domanda avendo l’attore provato documentalmente (vedi missiva di
risposta del CO.RE.COM. del 02.02.2004, depositata, di avere tentato di
proporre il tentativo di conciliazione e cha la impossibilità era
dovuta al fatto che il CO.RE.COM. della Campania non risultava ancora
abilitato.Né
può accogliersi la tesi della proposizione del tentativo obbligatorio
di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio trattandosi di una
facoltà e non di un obbligo.Peraltro,
in riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la prestazione
offerta unilateralmente da una sola delle parti, (in questo caso dalla
TELECOM ITALIA S.P.A.) non è sufficiente ad instaurare un rapporto
contrattuale non essendoci stata, da parte dell’utente, alcuna
richiesta di attivazione del “contratto teleconomy 24 aziende city”.A
tal proposito giova evidenziare che la TELECOM ITALIA S.p.A., non ha
ottemperato all’ordine di questo Giudice di depositare copia del
“contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla Mx LOREDANA
confermando, così, la inesistenza di tale richiesta.Ne
consegue, secondo questo Giudice, la inapplicabilità della normativa
richiamata non esistendo tra le parti alcun contratto che è, invece,
elemento essenziale per l’applicazione della delibera n. 182/02 la
quale, all’art.3,
prevede espressamente che sussista “la violazione di un proprio diritto
o interesse protetti da un accordo di diritto privato”.Va,
pertanto, dichiarata l’inesistenza del contratto tra la attrice Mx
Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al
“contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto.In
conseguenza la domanda di restituzione proposta da Mx LOREDANA va,
pertanto, accolta e la TELECOM ITALIA S.P.A. va condannata a restituire
a Mx LOREDANA le somme indebitamente percepite.La
somma a ripetersi e da porsi a carico della convenuta può essere
determinata in quella richiesta e, peraltro, non contestata di Euro
359,03 supportata dalle fatture prodotte e non contestate.Sulla somma di 359,03 sono dovuti gli interessi legali dal giorno della messa in mora, 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo.Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.La
convenuta infatti ha reiterato nel tempo l’illecita percezione del
costo del “contratto teleconomy 24 aziende city”, mai richiesta dalla
istante, abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di
tal ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto
contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto
soggettivo dell’attore’consumatore, codificato con l’art. 1 capo 2
lett. e della L. 30.7.98 n. 281, alla correttezza, trasparenza ed
equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi,
comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del
danno che può essere quantificato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella
somma di Euro 100,00.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mx
Loredana contro la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te
p.t., così provvede: a) accoglie la domanda attorea per quanto di
ragione e per l’effetto dichiara l’inesistenza del contratto tra la
attrice Mx Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente
al “contratto teleconomy 24 aziende city”; b) condanna, in conseguenza
la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
a pagare a Mx LOREDANA la somma di Euro 459,03 oltre interessi legali
dalla data del 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo; c) condanna,
ancora, la medesima TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale
rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in
complessivi Euro 457,00 di cui Euro 20,00 per spese, Euro 257,00 per
diritti e Euro 180,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso
forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore costituito
Avv. Marilisa Somma che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, lì 11.10.2005.
Il Giudice di Pace Dott.Francesco Buonocore ,