Telefonia – Disagi e disservizi -05.03.2002
convenuta società è obbligata alla custodia degli impianti, per evitare
manomissioni od uso improprio delle linee telefoniche ma, qualora
dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati, come nel caso
in esame, non può essere sollevato dall’onere, come creditore, di
dimostrare la legittimità della sua richiesta, in casi di contestazione
da parte dell’utente, restando, comunque, a carico della fornitrice
I’onere della prova relativa alla richiesta (art. 1697 c.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di C/mare di Stabia, Avv. G. D., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.350/C/2002 del RG. riservata a sentenza all’udienza del 16/12/2002.TRAF.
L., elett.te dom.to in C/mare di Stabia, al Viale Europa n. 167, presso
lo studio dell’Avv. L. V., che lo rapp.ta e difende, giusta mandato a
margine dell’atto di citazione notificato; ATTORE
E S.P.A.
TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te, con sede in Torino,
elett.te dom.ta in C/mare di Stabia, alla Via C. Fusco n. 21, presso lo
studio degli Avv.ti A. C. e G. C., che la rapp.no e difendono giusta
mandato in calce della copia dell’atto di citazione notificata. CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento consumo utenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione, ritualmente notificato il 07/01/2002, F. L. esponeva
di essere utente telefonico della S.p.A. Telecom Italia dal giugno 1997
con il n.081.XXXXX77; che il consumo di telefonate per detta utenza
oscilla da un minimo di £:48.000 ad un massimo di £:417.000 a bimestre
con una media per tutto il periodo fino al giugno 1997 di £:106.160;
che a partire dal 31/01/2001 la detta utenza utilizzava l’operatore
lnfostrada dal 07/02/2001; che nel marzo 2001 è pervenuta all’attore
una fattura commerciale dell’08/03/2001 per pagamento telefonate,
relativamente al 2° bimestre 2001 dell’importo di £:1.098.000,
contestata dall’utente con richiesta del dettaglio del traffico
relativo a detto periodo, dal quale emerge che dette telefonate
sarebbero state fatte il 02/02/2001, contestate, perché non eseguite,
con racc. 6686 del 26/02/2001, con la quale si denunziava, altresì, che
la cassetta di derivazione delle linee telefoniche era priva di
serratura; che con racc. n.3946.2 del 02/11/2001, il F. richiedeva il
ripristino della linea telefonica, nelle more interrotta ad oggi, non
ancora attivata.Pertanto,
l’attore chiedeva la declaratoria di non doversi la somma di £:
1.098.000 relativa alla fattura dell’8/03/2001, perché non effettuate,
con richiesta di risarcimento danni quantificati nella misura di €.
1.032,00 e comunque, entro i limiti da esenzione da bollo, oltre
svalutazione, interessi dalla domanda, oltre alla condanna alle spese
di giudizio con attribuzione.All’udienza
di prima comparizione del 18/02/2002, si costituiva la convenuta S.p.A.
Telecom Italia, con deposito fascicolo e comparsa, con la quale
impugnava estensivamente la domanda, presente l’attore F. che
rilasciava sue spontanee dichiarazioni. Veniva disposta la comparizione
delle parti al fine di meglio specificare le rispettive posizioni
processuali ed esibire eventuale documentazione probatoria, con rinvio
al 24/05/2002.Nell’impossibilità
di esperire il tentativo di conciliazione, veniva ammessa prova per
testi con escussione all’udienza del 23/10/2002, nella quale venivano
escussi D. G., S. M. e S. S.Sulle
conclusioni di qualsiasi tipo e discussione rese all’udienza del
16/12/2002, la causa veniva riservata per la sentenza, assegnando alle
parti il termine di gg. 15 per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente,
la domanda attrice è sufficientemente provata. Infatti l’attore ha
effettivamente, con racc.te 07/02 – 09/02 – 26/02/2001, contestata la
fattura n.1T03888893 dell’08/03/2001. Dalla documentazione esibita
dall’attore e dalla prova assunta, è rimasto sufficientemente accertato
che né il F. né i suoi familiari abbiano potuto effettuare le chiamate
riportate nei tabulati e nella fattura.Considerato
inoltre che la materia oggetto della causa è senz’altro complessa sia
per configurazione contrattuale dell’utenza telefonica e sia per il
particolare regime probatorio cui fa riferimento – infatti il contratto
di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di
somministrazione previsti dall’art.1559 c.c. con esecuzione continua –
rientra tale tipo di contratto nella categoria dei contratti cosiddetti
per adesione con la particolarità che lo schema non è predisposto solo
dalla concessionaria, ma è in parte direttamente fissato da
provvedimenti legislativi od amministrativi, pur conservando sempre la
sua natura contrattuale di diritto privato (Cass. Sez. Unite 29/11/1978
n.5613).Poiché
è indubbio che trattasi di un contratto sinallagmatico, l’emissione
della fattura periodica non può apparire come negozio di accertamento,
inteso a rendere certa ed incontestabile l’entità della periodica
somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto
dall’utente, ma si configura solamente come un atto unilaterale di mera
natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all’utente, al
fine di ottenerne il pagamento (consumo) secondo precise scadenze, le
prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento
dell’emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con dati
reali senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la
disciplina circa l’essenzialità e la riconoscibilità dell’errore,
prevista dall’art. 1428 c.c. per gli atti di natura negoziale (Cass.
Sez. I 17/02/1986 n.947).In
sostanza la convenuta società è obbligata alla custodia degli impianti,
per evitare manomissioni od uso improprio delle linee telefoniche ma,
qualora dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati, come
nel caso in esame, non può essere sollevato dall’onere, come creditore,
di dimostrare la legittimità della sua richiesta, in casi di
contestazione da parte dell’utente, restando, comunque, a carico della
fornitrice I’onere della prova relativa alla richiesta (art. 1697
c.c.). In sostanza, le prove prodotte dalla Telecom Italia S.p.A., in
merito alla quantità e specialità della fornitura in contestazione,
sono suscettibili di prova contraria. E’ ovvio in tale contesto che
l’utente non ha la possibilità di accesso ai contatori per controllarne
la funzionalità ma, nel contempo, non è condivisibile una sorta di
presunzione della esattezza del funzionamento dei contatori perché la
Telecom è soggetta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione, come
affermato in qualche sentenza di merito. Nella fattispecie l’attore
deduce, come da ampia documentazione fotografica allegata per lungo
periodo datato, la mancanza di chiusura del contenitore degli attacchi
delle linee telefoniche, tale da essere accessibile da chicchessia,
nonché la presunzione che tutto il traffico a contatore derivi dalla
utenza di origine, cioè dall’abbonato, può essere anche accettata,
quando i consumi oscillano su livelli alti o enormemente superiori a
quelli normalmente ascritti come nel caso in esame, dove i consumi
anormali sono riferiti al solo bimestre febbraio 2001, peraltro
anticipatamente rilevati dalla stessa Telecom, che non si è fatta
nemmeno diligente d’informare l’utente dell’anomalia.Dalla
puntuale ed attenta istruttoria è emerso che i documenti e le
testimonianze non hanno sancito una verità certa, ma anzi fanno
propendere per una valutazione positiva a favore dell’attore
desumibile, da una serie di elementi oggettivi considerato che l’utenza
del F. dopo regolare utilizzo ha ricevuto la spropositata bolletta
riferita ad un solo bimestre, peraltro, in coincidenza con un periodo
che la famiglia non si trovava in casa nonché da valutazioni soggettive
palese buona fede dell’attore, contegno dello stesso durante le fasi
del processo (Art. 116 com.20 c.p.c.) e la personalità dello stesso,
che sostanzialmente orienta alla estraneità del F. all’anomala
fatturazione.Da
quanto innanzi appare che la pretesa della Telecom è da ritenersi e
dichiararsi ingiustificata e, comunque, non dovuta per difetto di
regolare prova e documentazione, mentre l’addebito di cui alla fattura
in contestazione è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento, per
difetto di prova dei consumi da parte della Telecom Italia S.p.A.
riferiti a carico del F. per l’uso di utenze estranee alla sue
necessità e per non aver tenuto conto degli addebiti precedenti.Per
quanto attiene l’importo da ritenere equo per la rettifica, questo
Giudice ritiene, considerata la media dei valori delle ultime bollette
precedenti al periodo in contestazione, determinare il quantum dovuto,
per il 2° bimestre 2001 e relativo alla fattura dell’importo di £:
1.098.000 nella somma di €.57,00 (£. 110.000). Una corretta
interpretazione dell’art. 13 del regolamento di servizio non consente a
Telecom Italia S.p.A., in pendenza di giudizio innanzi alla
Magistratura di procedere alla rescissione del contratto, come nel caso
in esame, per cui se ne dichiara la illegittimità con conseguente
condanna per Telecom Italia S.p.A. al ripristino della linea telefonica
con lo stesso numero di utenza.Va
rigettata la spiegata domanda riconvenzionale da parte della convenuta
Telecom Italia S.p.A. difettandone i presupposti e, comunque, perché
non provata. Poiché il valore della causa non eccede gli €. 1.032,00,
questo Giudicante decide secondo equità in osservanza dell’art. 113, 2°
comma c.p.c.Le
spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e
considerati i motivi nell’accoglimento della domanda, evolversi della
vicenda e posizioni rispettivamente assunte, vengono liquidate ex art. 93 c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciandosi sulla domanda, il Giudice di Pace così provvede:1)
Accoglie la domanda così come proposta da F. L. contro la S.p.A.
Telecom Italia, ritenendo equa la somma di €. 57,00 a copertura della
bolletta telefonica relativa al 2° bimestre 2001, come da fattura
dell’08/03/2001;2) Dichiara non dovuta la somma di £: 1.098.000 pretesa dalla S.p.A. Telecom Italia in relazione al bimestre di cui sopra.3)
Condanna la medesima convenuta al pagamento, in favore dell’attore
all’immediato ripristino della linea telefonica interrotta con lo
stesso numero di utenza.4)
Condanna la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore del
procuratore dell’attore, quale antistatario, liquidate in complessivi
€.5 60,00, di cui €. 50,00 per spese; €. 150,00 per diritti ed €.
360,00 per onorario, oltre Iva e Cap come per legge.5) La presente è esecutiva ex Art.282 c.p.c..
Così deciso in C/mare di Stabia, il 05/03/2002. Il Giudice di PaceAvv. G D.