Telefonia – domanda di restituzione delle spese di spedizione fattura-risarcimento del danno -08.02.07
sentenza del Giudice di Pace di Napoli, il quale, preliminarmente, dopo
aver dichiarato la propria giurisdizione, ha affrontato la questione
relativa alla procedibilità della domanda, non avendo l’attore esperito
il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente per
territorio, ritenendo la domanda procedibile, in quanto, la questione
in esame, non ha ad oggetto disfunzioni del servizio prestato, né le
modalità e i costi della prestazione erogata, bensì la legittimità,
alla luce del D.P.R. n. 633/77, dell’addebito all’attore delle spese di
spedizione della fattura. Lo stesso Giudice ha, inoltre,
affrontato la questione relativa alle clausole del contratto contrarie
a norme imperative, ritenendo che, l’eventuale disposizione
contrattuale che impone le spese di spedizione fattura a carico del
cliente, non soltanto è vessatoria, ma anche improduttiva di effetti
perché contraria ad una norma imperativa, e cioè all’art. 21 del D.P.R.
n. 633/72, dal quale va di diritto sostituita. Infine, il giudicante ha
rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dall’attore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Napoli , Avv. Felice Alberto D’Onofrio, II sezione civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.65939/06 R.G. Cont. TRA Tizio, elett.te dom. to in Napoli …, presso lo studio dell’ Avv. … che lo rappresenta e difende con mandato amargine dell’ atto di citazione -attore-
contro TELECOM ITALIA spa , in persona del l.rp.t., el. te dom. ta in Napoli …, presso lo studio dell’ Avv ….. che larappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta -convenuta-
Oggetto : azione di restituzione indebito ex art. 2033 cc Conclusioni : come da verbali ed atti di causa FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione, ritualmente notificato, l’ attore sopra epigrafato
evocava in giudizio la convenuta esponendo essenzialmente quanto segue
:
che in esecuzione del contratto di utenza telefonica relativo
all’ impianto n. 0817141816, provvedeva al pagamento nei confronti
della società convenuta della fattura relativa al 1 bimestre anno 2006;
che detta fattura comprendeva l’ importo di euro 0,17 a titolo di spedizione spese fattura; che l’ indicata somma era stata indebitamente pretesa dalla convenuta , in violazione del’ art. 21 comma 8 Dpr n. 633/72.
Tanto
sostanzialmente premesso,chiedeva la condanna della convenuta alla
restituzione ai sensi dell’ art. 2033 cc, in favore dell’ istante della
somma di euro 0,17 , oltre interessi dalla data di emissione della
fattura al soddisfo nonchè al risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale da valutarsi secondo criteri equitativi ex art 1226
cc.
Incardinatosi
il contradditorio, si costituiva la convenuta la quale impugnava la
domanda eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, l’
incompetenza del giudice adito, l’ improponibilità per mancato
esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli art. 3 4
delibera n. 182/02 cons.,e nel merito ne contestava l’infondatezza
,indi, precisate le conclusioni che si leggono a verbale , alla udienza
del 18-12-06, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali.
In
ordine alla questione della giurisdizione , va rilevato che l’ attore
non chiede una decisione in ordine all’ accertamento della
obbligatorietà e/o misura di un tributo ,ed in tal caso la controversia
rientrerebbe inevitabilmente nella riserva di giurisdizione tributaria
ex art. 2 dlgs n.546/92,bensì una pronuncia sulla legittimità della
richiesta da parte della Telecom della spese di spedizione della
fattura.
Ne
deriva, che la presente causa, avente ad oggetto la ripetizione dell’
indebito tra l’ attore e la Telecom , non incidendo sulla natura e
misura dell’ imposta ne’ sulla sua obbligatorietà ha natura
privatistica e quindi la giurisdizione , come pacifico in
giurisprudenza, appartiene al giudice ordinario ( Cass sez Un. N.
1147/00 e n. 113133/95).
Va, parimenti, rigettata l’ eccezione di incompetenza per valore.
Invero,
l’ attore ha nell’ atto introduttivo del giudizio, con espressa
clausola (” il tutto da contenersi nei limiti del giudice adito”)
contenuto nei limiti di competenza del giudice adito l’ intero petitum
del giudizio. Va, infine, esaminata la questione relativa alla procedibilità della domanda .
La
convenuta ha eccepito che l’ istante, vertendo la controversia in
materia di Telecomunicazioni , non ha documentato di aver ottemperato
alla richiesta del tentativo di conciliazione presso il Corecom
competente per territorio ex art . 3 del regolamento adottato con
delibera 182/02/cons. della autorità di Garanzia nelle comunicazioni,
ne’ presso gli altri organi di cui al successivo art. 12 ( peraltro,
con ordinanza n. 125/06 la Corte Costituzionale ha dichiarato
manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’ art. 1 comma 11 l 249/97 e degli artt. 3-4 e 12
della deliberazione A.G.C. n. 182/02/Cons del 19-06-02).
Va
rilevato che ,ai sensi dell’ art 4 comma 2, il tentativo di
conciliazione, previa convocazione delle parti a cura del Corecom ex
art 7, va ultimato entro 30 gg. dalla proposizione dell’ istanza. Ne
deriva che, decorso inutilmente il termine indicato, senza che le parti
siano state convocate, il tentativo si considera comunque espletato,e
legittimamente il ricorrente può ricorrere all’ autorità giudiziaria .
In
ogni caso, non essendo ancora stata avviata l’ attività conciliativa
del Corecom campania , l’ istante avrebbe dovuto promuovere il
tentativo presso gli organi non giurisdizionali di risoluzione delle
controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti
dalla raccomandazione 2001/310/CEE ( ad esempio sportelli di
conciliazione, Camere di commercio) .
Dunque,
alla stregua della citata normativa, il tentativo di conciliazione si
configura come una condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, occorre verificare se la stessa sia applicabile alla fattispecie in esame. Ebbene,
il già richiamato art. 3 della delibera 182/02 cons., prevede che il
preventivo ricorso al Corecom debba essere esercitato dagli utenti
singoli o associati , ovvero dagli organismi di Telecomunicazioni ,
“che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti
da un accordo di diritto privato , o dalla norma in materia di
Telecomunicazioni attribuite alla competenza delle autorità “.
A
meglio definirne l’ ambito di applicazione e’, poi, il regolamento
della procedura relativo alle controversie tra organismi di
Telecomunicazione ed utenti integrato dalle modifiche apportate dalle
delibere 307/03/ cons e 137/06/cons.,nel quale all’ art. 1 lett. m. si
precisa che ” il reclamo e’ l’ istanza con cui l’ utente lamenta un
disservizio o solleva una questione attinente l’ oggetto , le modalità
o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all’
organismo di Telecomunicazioni interessato.” Nel
caso in esame , invece , non si controverte di disfunzioni del servizio
prestato ne’ delle modalità e dei costi della prestazione erogata ,
bensì della legittimità , alla luce del Dpr n. 633/77, dell’ addebito
all’ attore delle spese di spedizione della fattura. E’ evidente
,quindi, che la normativa di cui all’ art. 3 delibera 182/02 cons. con
il previsto tentativo di conciliazione,non può trovare applicazione al
caso in esame e conseguentemente va rigettata l’ eccezione di
improcedibilità della domanda.
Nel merito la domanda e’ fondata e merita accoglimento. Invero,
il ricorrente ha versato in atti fattura della Telecom italia n. 01/06
dell’ importo complessivo di euro 164,00 e comprendente la somma di
euro 0,17 per contributo spese di spedizione nonchè ricevuta di
versamento alla Telecom del predetto importo. Occorre, dunque ,accertare la legittimità della imputazione all’ attore delle spese di spedizione. Ebbene, l’ art. 21 dpr n. 633/72 , statuisce al comma 8 che” le spese di emissione della fattura e dei conseguentiadempimenti
e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”
ed al comma 1 ultimo periodo che ” la fattura si ha per emessa al
momento della sua consegna o spedizione all’ altra parte” .
Dunque
, fondamentale importanza, ai sensi del citato dpr , riveste la
spedizione della fattura per l’ acquisizione della validità del
documento ai fini fiscali , e quindi tale fase essendo conseguente e,
persino, necessaria ai fini del perfezionamento della fattispecie, non
può non rientrare in quanto disposto dall’ ultimo comma dell’ art. 21 .
E pertanto, restano a carico del soggetto emittente anche i costi di spedizione della fattura. Ne’ possono prendersi in considerazione le risoluzioni ministeriali n 503348/1975 e 362083/78, citate dalla convenuta .
Tali
atti non hanno natura normativa e,dunque, non sono fonti del diritto, e
non costituiscono neanche atti amministrativi generali, ma si
configurano come atti interni della P. A. ed in particolare delle mere
risposte a quesiti proposti dagli organi sottoordinati al Ministero in
ordine all’ interpretazione di un dato normativo ( Consiglio di Stato
n. 60/97). E pertanto, non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al
giudice amministrativo e non sono vincolanti per l’ autorità
giudiziaria .
Non
e’ legittima, ancora, la richiesta di dette somme, in virtù dell’ art.
8 delle condizioni di pagamento, in base al quale le spese di
spedizione della bolletta telefonica devono essere imputate al cliente,
come dedotto dalla Telecom nei suoi atti difensivi. Sul
punto va osservato che la convenuta, sulla quale gravava l’onere di
provare l’ esistenza di detta clausola, non ha versato in atti il
contratto sottoscritto dalle parti contenente la invocata pattuizione. E
comunque, detto art. 8, non soltanto si configura vessatorio ai sensi
degli art. 1469 bis e ss. e del codice del consumo, ma anche
improduttivo di effetti ex art. 1419cc perchè contrario ad una norma
imperativa e cioè l’ art. 21 del Dpr 633/72 .E per effetto dell’ art. 1419 cc la clausola nulla( art 8 delle condizioni generali ) va sostituita di diritto da normeimperative( art. 21 dpr 631 dpr 633/72).
Va,
infine, rigettata l’eccepita prescrizione del diritto essendo il
pagamento della somma ,portata dalla fattura n. 01/06, avvenuto in data
07-01-06. Ne consegue che la convenuta va condannata alla restituzione della somma di euro 0,17 indebitamente percepita.
Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento danni . Infatti, l’attore non ha provato di aver subito danni a causa dell’ illegittima pretesa della Telecom. E
quindi, non può trovare applicazione l’ art. 1226 c.c. ,il quale
presuppone che il danno pur non essendo provato nel suo ammontare sia
comunque certo nella sua esistenza. La
novità, complessità e peculiarità della controversia giustificano la
compensazione parziale delle spese di lite tra le parti (t.n. f.
scaglione fino ad euro 600,00)
P.Q.M. Il
Giudice di Pace, definitivamente pronunziando ogni diversa domanda od
eccezione reietta, disattesa o assorbita , cosi provvede: –
condanna la Telecom Italia, in persona del l.r. p. t., a titolo di
ripetizione dell’ indebito, al pagamento in favore di Tizio della somma
di euro 0,17 , oltre interessi dal 07-01-06( data versamento somma ) ; -condanna,
altresì , la predetta convenuta, al pagamento in favore dell’ Avv….;.,
distrattario, delle spese di lite che liquida di ufficio in mancanza di
nota, e già ridotte del 50%, in euro 20,00 per spese, euro 80,00 per
diritti ed euro 90,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese
forfettarie, cpa, iva.
Napoli, 08 gennaio2007 Il Giudice di Pace Avv. Felice A. D’Onofrio.
spese spedizione fattura telecom