Telefonia – inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico – risarcimento danni – 27.03.07
condannato il gestore telefonico all’adempimento del contratto, nonché
al risarcimento dei danni subiti dall’attore. In particolare ha
precisato: il gestore ha, tra l’altro, violato la L. 30 luglio 1998, n.
281 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti. L’ art. 2 della citata legge qualifica consumatori “le persone
fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non
riferibili all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta” e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche
soggettive garantite dal comma 2 dell’ art. 1, tutelabili
giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma). La
norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori
“la correttezza, la trasparenza e l’ equità nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi”. La posizione della convenuta deve essere
considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Pertanto, essa
va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto
stipulato. Inoltre, il gestore viene condannato al risarcimento dei
danni.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D’ARCO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato la seguente SENTENZAnella causa civile iscritta al n 623/06 del Ruolo Generale avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”TRAD. R. , rapp.to e difeso dall’Avv. …….., presso cui elett.te domicilia in Pomigliano D’arco alla Via —–Attore
E
Wind
Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e
difesa dall’ Avv. ……, presso cui elett.te domicilia in Ottaviano alla
via Palazzo del Principe 3 nello studio dell’Avv. …….convenuta
Conclusioni dell’attore:
Accertare
e dichiarare l’illegittimo comportamento consistente nelle
ingiustificate modifiche in peius alle condizioni contrattuali del
servizio telefonico “Noi due Wind” posto in essere uniteralmente dalla
soc. Wind;
condannare la Wind a dare esatta esecuzione al
contratto stipulato inter partes …garantendo ad esso Sig. D. R.
l’applicazione dell’orinaria tariffa che prevedeva ogni mese
cinquecento minuti di telefonate al costo mensile di € 2,00 verso il
numero telefonico Wind —-; condannare la Wind al risarcimento di
tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella
misura di € 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza
su due quotidiani a diffusione nazionale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Conclusioni
della convenuta: In via preliminare dichiararsi improcedibile atteso
che i gestori di telefonia non possono personalizzare un contratto di
utenza ; nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed
in diritto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato, l’ attore premesso: d’aver in
data 29/02/04 aderito alla proposta contrattuale inerente alla
tariffazione “Noi due Wind” attivando tale tariffa verso il numero di
telefonino Wind —-, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di
telefonate gratuite al costo mensile di € 2,00 ; che la Wind
illegittimamente dopo 9 mesi dall’attivazione di tale tariffa
unilateralmente aveva ridotto dall’ 1// a 400 minuti al mese al costo
di € 2,00 e dall’ 1/8/05 aveva aumentato ad € 3,00 mensili il costo di
quattrocento telefonate gratuite tanto premesso chiedeva oltre all’
adempimento del contratto il pagamento della somma di € 1.000,00, a
titolo di danni patrimoniali morali ed esistenziali sofferti a seguito
dell’ inadempimento contrattuale di essa convenuta.Si
costituiva la convenuta che eccepiva, preliminarmente, l’
improponibilità nella domanda per non essere quello invocato un
contratto personalizzato; nel merito deduceva l’ infondatezza della
stessa e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Prodotta
documentazione utile, ammesso l’interrogatorio formale del legale
rapp.te della Wind Telecomunicazioni e da questi non reso, ammessa ed
espletata la prova, precisate le conclusioni la causa, all’ udienza del
14/03/07 veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In
via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere
l’ attore espletato,- così come da documentazione in
atti-preventivamente, il tentativo obbligatorio di riconciliazione
previsto dall’ art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02
dell’ Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell’ art.
1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .
Nel
merito, questo Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a
base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti,
nonché dalla prova testimoniale da cui si evince il grave e colpevole
inadempimento della convenuta.Infatti
non solo la Wind Telecomunicazioni S.p.a. nel costituirsi in giudizio
ha ammesso e riconosciuto che l’attore ha aderito alla proposta wind ut
ante, ma il legale rapp.te, della Wind non ha reso l’interrogatorio
formale che gli è stato deferito dall’ attore.
E’
risaputo infatti che ai sensi dell’ art. 232 c.p.c. in materia di
interrogatorio formale se la parte cui è stato deferito detto
interrogatorio non si presenta o rifiuta di rispondere senza
giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova,
può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Nel
caso di specie l’ attore ha articolato interrogatorio formale del
legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni S.p.a. al fine di ottenere
la confessione in ordine ai seguenti fatti: 1) Vero che l’attore in
data 29/2/04 ha aderito alla proposta contrattuale inerente alla
tariffazione “Noi due Wind” che prevedeva cinquecento minuti di
telefonate gratuite al costo di € 2,00, verso un numero Wind prescelto;
2) Vero che la soc. Wind telecomunicazioni S.p.a. successivamente con
due SMS ha comunicato all’ attore la modifica delle condizioni
contrattuali (durata e costo), senza avvisare lo steso dalla
possibilità di recedere dal contratto.Tenuto
conto che il legale rapp.te della Wind, non si è presentato per rendere
detto interrogatorio, né ha fornito alcuna giustificazione in
proposito, valutato il comportamento processuale di esso convenuto
improntato ad assenteismo ed a disinteresse, questo giudice ritiene di
dover considerare siccome ammessi dal convenuto i fatti e le
circostanze sopra riportati.
Quindi
è rimasto provato che l’ attore in data 29/02/04 ebbe a stipulare con
la Wind il contratto di somministrazione de quo che prevedeva
cinquecento minuti di telefonate gratuite al mese al costo di € 2,00,
verso un numero Wind prescelto; e che essa Wind ha nel corso del
contratto unilateralmente ed illegittimamente modificato le condizioni
di detto contratto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
con sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978, hanno affermato che il “il
contratto di utenza telefonica, che va inquadrato nello schema
giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria
dei cosiddetti contratti per adesione, ha natura contrattuale di
diritto privato, sicché i rapporti che si instaurano tra utente e
società concessionaria sorgono e si muovono nell’ ambito di diritto
soggettivo perfetto”.Vale
a dire che la natura pubblica del servizio non vale ad attribuire
natura pubblica ed autoritativa all’ attività posta in essere nell’
esplemento del servizio medesimo (Trib. Roma, ord. 23 marzo 1987, in
Giust. civ. 1987, I, 2669). La
stessa Corte costituzionale in varie pronunce (20 dicembre 1998, n.
1104; 30 dicembre 1994, n. 546) ha affermato il generale principio che
i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’ art. 43 dell
Costituzione, devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa,
secondo criteri di economicità, i quali comportano la conformazione dei
rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente
soggetti al regime del diritto privato. Quindi,
nell’ordinamento attuale non trova alcuna giustificazione l’ esistenza
di privilegi a favore del servizio pubblico telefonico. Va,
quindi, applicato al caso de quo il normale rapporto del contratto di
somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi ed obblighi
delle parti contraenti.Sicché
la società erogatrice del servizio telefonico, non può essere sollevata
dall’onere, di provare d’aver concordato con l’ utente le modifiche
delle originarie condizioni contrattuali.Principalmente
la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza
l’accettazione dell’ utente. Accettazione che ovviamente l’ attore ha
contestato e provato esservi mai stata, e che la Wind non ha provata
esservi stata.
Per
completezza, ritiene il Giudicante, oltre quanto motivatamente sopra
esposto, e disattendendo i rilievi della Wind, che la convenuta,
inoltre, abbia violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 disciplinare la
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Infatti
l’ art. 2 della citata legge qualifica consumatori “le persone fisiche
che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili
all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e
che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive
garantite dal comma 2 dell’ art. 1, tutelabili giudizialmente anche con
azioni individuali (art. 3, ult. comma).La
norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori
“la correttezza, la trasparenza e l’ equità nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi”. Dovere
di correttezza, quindi, il quale importa dovere di rettitudine e buona
fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto,
codificati in linea generale dagli art. 1175, 1176 e 1375 c.c.;
trasparenza che impone mancanza d’ambiguità nel corso delle trattative
e dell’ esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al
criterio ermeneutico posto dall’ art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono
essere intese in senso favorevole al consumatore (Cass.5621/87); equità
che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in
contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla
norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di
debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente che,
durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle
condizioni, come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e
consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.In
applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti
contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della
convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con
riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione
del contratto.Alla
luce di quanto esposto risulta evidente che la Wind in violazione di
quanto contrattualmente convenuto tra le parti abbia unilateralmente ed
arbitrariamente modificato i termini contrattuali riducendo i minuti
mensili prima ed aumentando il costo mensile poi e pertanto essa va
condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto
stipulato con l’attore il 29/02/04 dando modo allo stesso di usufruire
i 500 minuti di telefonate al costo di € 2 mensili.
In
merito ai danni è rimasto provato che l’attore sin dall’ 1/1/05 non ha
più potuto usufruire delle gratuità pattuite e che per tale mancata
usufruizione ha sopportato disagi. Tenuto conto del periodo di carenza
tale danno suscettibile di valutazione equitativa si ritiene essere di
€ 300,00.Pertanto
il decidente, in applicazione dell’ art. 2043 c.c. dichiara tenuto e
conseguentemente condanna la S.p.a. Wind Telecomunicazioni S.p.a., in
persona del legale rapp.ta pro tempore, al pagamento in favore dell’
attore della somma di € 300,00 a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale ed esistenziale equitativamente determinato all’ attualità.Le spese del presente giudizio, liquidare come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il
Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta D.
R. nei confronti della S.p.a.Wind Telecomunicazioni S.p.a., disattesa
ogni altra istanza ed eccezione, così’ provvede.
1)
Accoglie la domanda e per l’ effetto condanna la Wind Telecomunicazioni
S.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore all’ adempimento
contrattuale dando modo a esso D’Angelo Raffaele di usufruire al costo
di € 2,00, con rinnovo automatico della richiesta ogni 30 giorni a
partire dalla data di pubblicazione della sentenza di 500 minuti di
traffico telefonico mensile per le chiamate verso il numero telefonico
Wind —-,
2)
Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale
rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di D.R.della somma di €
300,00, oltre interessi legali dalla domanda sino soddisfo.
3)
Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale
rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese processuali che si
liquidano in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 50,00 per spese, euro
560,00 per diritti ed euro 230,00 per onorario, oltre il 12,50%
rimborso forfetario spese, oltre IVA e cpa, con attribuzione all’ Avv.
……procuratore anticipatario. Pomigliano D’ Arco lì 22/03/07
Il Giudice di Pace
Avv. Orazio Rizzo