Telelaser: accertamento legittimo anche senza lo scontrino
Anche senza lo scontrino l’accertamento effettuato tramite telelaser risulta legittimo.
Sono valide, quindi, le multe per superamento dei limiti di velocità
rilevato da tale strumento anche nella ipotesi in cui all’automobilista
non venga consegnato “lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla
velocità e alla targa del veicolo”.
Così la Cassazione, sezione II civile, con la sentenza 8 novembre 2011, n. 23212.
Nella fattispecie oggetto di controversia l’opposizione al verbale
della Polizia era fondato sulla circostanza della mancata consegna
all’automobilista dello scontrino indicante i dati relativi sia alla
velocità che alla targa del veicolo.
Secondo quanto precisato nella decisione de qua la rilevazione di
specie doveva ritenersi pienamente legittima; il telelaser non rilascia
documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione verso un certo
veicolo, bensì consente l’accertamento della velocità in un determinato e
preciso momento.
Resta, peraltro, affidata alla attestazione degli agenti accertatori la
riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato allo stesso
organo.
Da ciò ne consegue l’efficacia probatoria fino a querela di falso per
tale attestazione cui è suscettibile di prova contraria solamente in
presenza di un difetto di omologazione oppure di funzionamento
dell’apparecchiatura elettronica.
In pratica l’automobilista deve querelare l’agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione.
Nella sentenza che qui si annota si legge testualmente che “………questa
Corte ha affermato in varie occasioni, la legittimità dell’uso delle
apparecchiature elettroniche denominate “telelaser” ai fini
dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone
solo la necessaria preventiva omologazione e l’uso da parte del
personale addetto. Al riguardo Cass. 2006, n. 7126 ha
affermato che ” … è legittima la rilevazione della velocità di un
autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata
“telelaser” apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica
dell’avvenuta rìlevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma
che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato
momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia
stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio
al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta
attestazione ben puo integrare, con quanto accertato direttamente, la
rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo,
risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fìno a
querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente
il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura
elettronica.
Orientamento confermato da Cass. 2008 n. 14097 anche per le apparecchiature in uso dopo l’entrata in vigore del dl 2002, n. 121 art. 4”.