Telelaser valido anche senza fotografia, almeno fino a querela di falso
Brutte notizie per gli automobilisti per quanto riguarda il telelaser. È legittimo, infatti, il verbale redatto dagli
agenti basato sulla rilevazione dei dati dell’apparecchiatura. Dunque, non è indispensabile né la fotografia né altri mezzi di riproduzione
meccanica della velocità e dell’auto multata, le
trascrizioni dei vigili vanno più che bene, salvo querela di falso da parte
dell’automobilista. A questa interessante conclusione, che susciterà non poche polemiche da parte degli automobilisti, è giunta la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 171 dell’8 gennaio 2010, con cui ha sottolineato il fatto che “con
specifico riferimento all’apparecchiatura denominata “telelaser”,
debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che
l’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo
determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale
degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale
dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati
in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto
ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell’art. 345 del
regolamento d’esecuzione “in modo chiaro e accertabile” implichi la
necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova
documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica
(scontrino), dell’individuazione del veicolo e non solo la
visualizzazione sul display dalla velocità dello stesso. Qualora
l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare,
specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento
dell’apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere
tratta la conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto con
l’apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova
contraria, l’accertamento dell’infrazione è valido e legittimo, in
quanto, da un lato, l’apparecchiatura utilizzata, “telelaser”,
consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata,
dall’altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato
discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione
del veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in
uso l’apparecchiatura in questione”.