Tempo di vacanze, ma conoscete i vostri diritti? Ecco il promemoria di NoiConsumatori
Giunti ormai a luglio per molti si avvicina il tempo della tanto attesa villeggiatura. E nonostante il numero dei vacanzieri quest’anno sarà ridotto a causa degli aumenti registrati in questi ultimi mesi, a comiciare dal caro-benzina, tuttavia per gli italiani che decidono di partire, seppur per un breve periodo o per un semplice week-end, NoiConsumatori elenca alcuni consigli basilari da seguire per non inciampare in brutte sorprese e vi ricorda i vostri diritti di turisti.
– Se vi rivolgete ad un’agenzia turistica, assicuratevi sempre che vi siano consegnati i depliant e gli opuscoli illustrativi e che questi riportino le indicazioni chiare sul prezzo, sugli hotel ed sui trasporti.
– Se il costo del pacchetto che avete acquistato aumenta – fino a 20 giorni prima della partenza – assicurarsi che innanzitutto il vostro contratto ne preveda la possibilità e che la modifica in termini di rincari sia dovuta a motivazioni come l’aumento del costo dei trasporti e delle tasse di imbarco o sbarco. Se il rialzo però supera il 10 % potete rinunciare al viaggio ed ottenere il relativo rimborso o potete optare per un pacchetto diverso da quello inizialmente scelto.
– Nel caso doveste subire danni dalla compagnia aerea o dall’albergo compresi nel pacchetto-vacanza acquistato, è responsabile il tour operator che quindi ha l’obbligo di risarcirvi.
– Ricordiamo che per quanto riguarda il danno da vacanza rovinata la Corte di Giustizia nel 2002 ha riconosciuto al turista il danno da stress dovuto ai disagi provocati.
Se invece non vi recate in agenzia e decidete di fare da soli è bene tenere a mente che:
– Se il vostro volo viene cancellato avete diritto al risarcimento eccetto i casi in cui l’annullamento sia dovuto a forza maggiore o sia stato offerto un volo alternativo entro determinati limiti di tempo.
– Se invece il vostro aereo fa ritardo avete diritto all’assistenza in aeroporto e dopo cinque ore vi deve essere data la possibilità di scegliere tra la restituzione completa e non parziale del prezzo del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in data a voi più favorevole. Inoltre in base alle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, per il ritardo, in proporzione alla distanza delle tratte aeree, avete la possibilità di reclamare una compensazione pecuniaria tranne nella circostanzaa in cui il vettore dimostri che il ritardo è avvenuto per una circostanza eccezionale non dipendente da esso.