Tessera del tifoso e obbligo di card bancaria: il Consiglio di Stato dice no
La tessera del tifoso, viste le forme del rilascio, e’ illegittima
perche’ puo’ rappresentare una pratica commerciale scorretta. E’ quanto
stabilito dal Consiglio di Stato (Sez. VI, Pres. Giancarlo Coraggio,
Rel. Giulio Castriota Scanderbeg) che, come riferisce il Condacons, ha
accolto l’appello presentato dal’associazione dei consumatori e
Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che nelle scorse
settimane aveva respinto il ricorso avverso la ”tessera del tifoso”
presentato dalle due organizzazioni.
Codacons e Federsupporter, spiega la nota dell’associazione guidata da
Carlo Rienzi, ”contestavano in particolare il fatto che per ottenere la
tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero
costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza
che rischia di condizionare le scelte economiche dei
tifosi/consumatori”.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello dei due enti, ha cosi’ motivato:
”L’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra
il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita’ di
prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e
la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il
rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare
indebitamente (nella misura in cui si provi che l’uso della carta non
sia funzionale ad assicurare le finalita’ proprie della tessera del
tifoso) la liberta’ di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto
assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del
Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso,
l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere
ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto
dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che
l’acquisizione di tale utilita’ potrebbe indurlo a compiere
un’operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non
avrebbe altrimenti compiuto”.
Sulla base di tali motivazioni, conclude il Condacons, ”i giudici del
Cds ordinano al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere
nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando
quindi la sussistenza delle illegittimita’ denunciate dai due enti”.