(Cass. sez. II civ. n.6978/11)
E’ valido il testamento quando la mancanza della firma del testatore sia giustificata da spossatezza e sfinimento, attestati alla presenza dell’ufficiale rogante, che di per sé non rivelano una incapacità di intendere e di volere in capo al de cuius.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito basata sulla attestazione del notaio rogante, che ha dato contezza nel fatto delle ragione che avevano indotto il de cuius a non sottoscrivere il testamento pubblico.
“… invero, la presenza dell’Ufficiale rogante alla redazione di tutto l’atto, e la successiva attestazione delle dichiarazioni rese dal testatore circa il proprio stato di spossatezza e sfinimento sono state considerate elementi convergenti e sufficienti a dimostrare che la mancata apposizione della firma non dipendevano da volontà di invalidare l’atto né da incapacità di intendere e di volere.
Tale conclusioni, segnatamente rafforzate dalla presenza del notaio, che, ovviamente non sia ravvisato nel testatore segni di incapacità di intendere e di volere, possono essere certamente discusse, ma non private della intrinseca valenza che le contraddistingue…” atteso anche che le condizioni fisiche del testatore, “… ampiamente documentate, ben potevano essere causa di sfinimento e di spossatezza, fenomeni di incapacità fisica che non attingevano a profili di incapacità mentale”.
Testamento valido anche senza firma