Tettoia coperta in metallo e muri in cemento armato: serve permesso di costruire TAR Campania-Napoli, sez. II, sentenza 02.12.2009 n° 8320
Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di
altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti
edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi
liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un
progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso
di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte
dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di
semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti
atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
Gli
interventi di installazione di tettoie non possono ritenersi legittimi
senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di
entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle
parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro
consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero
ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o
nella parte dello stesso cui accedono.
La
nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante
realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano
state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro
materiale, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del
tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a
soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale. In altri
termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione
dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili
funzionali dell’opera.
Con queste motivazioni, il
T.A.R. Campania Napoli ha respinto il ricorso proposto avvero un ordine
di demolizione che un Comune aveva emesso nei confronti di un cittadino
il quale aveva proceduto alla costruzione di una tettoia in ferro con
muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate.
Premessa una definizione generale di “costruzione” rilevante a fini urbanistici e osservato che la struttura non può ritenersi “irrilevante
sotto il profilo edilizio per la sua tipologia (muratura e struttura
metallica non leggera), per essere completamente chiusa su più lati,
per la sua dimensione (46,20 mq.), perché suscettibile di autonoma
utilizzazione e perché ha determinato una non irrilevante alterazione
dello stato dei luoghi” il Giudice ha evidenziato che “per l’installazione di tale struttura era necessario il permesso di costruire (e non una semplice DIA)”, conseguentemente concludendo che “la
realizzazione della stessa in assenza del titolo dovuto ne ha
determinato l’abusività e quindi l’irrogazione della prevista sanzione
ripristinatoria”.
T.A.R.
Campania – Napoli
Sezione II
Sentenza 2 dicembre 2009, n. 8320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2006, proposto da:
D. F., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Pignatiello, con domicilio eletto in Napoli, piazza Sannazaro n. 57;
contro
il Comune di Brusciano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa
sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 24 (prot. n. 4464) del
13.3.2006 di demolizione di una struttura portante in ferro coperto con
lamiere coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità da
una precedente DIA all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2016 del 6 luglio 2006;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 550 del 9 luglio 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il dott. Dante
D’Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.-
Con ricorso notificato il 12 maggio 2006 e depositato il successivo 26
maggio il signor D. F., coltivatore diretto e proprietario di un
giardino interno alla via Turati n. 27, ha impugnato il provvedimento
n. 24 (prot. n. 4464) del 13.3.2006 con il quale l’Ingegnere Capo
dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del Comune di Brusciano ha
ordinato la demolizione di una struttura portante in ferro coperta con
lamiere coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità di
una precedente DIA presentata il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per
la realizzazione di un pergolato all’interno del predetto giardino, e
ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.
2.-
Questa Sezione, considerato che il Comune di Brusciano non si è
costituito in giudizio e che il ricorrente ha depositato in atti solo
la copia dell’ordinanza impugnata dalla quale non si ricavava nemmeno
la dimensione esatta della struttura sanzionata, con ordinanze n. 375
del 18 maggio 2009 e n. 550 del 9 luglio 2009 ha chiesto al Comune di
Brusciano, ai fini della decisione del ricorso, una copia della
relazione, richiamata nel provvedimento impugnato, di sopralluogo ed
accertamento tecnico redatta dall’Ufficio Urbanistico – Sez. Abusivismo
edilizio, in data 21 febbraio 2006, una copia della DIA presentata dal
signor D. il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di
un pergolato all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27 nonché
una relazione da parte dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del
Comune esplicativa della esatta tipologia e delle effettive dimensioni
dell’abuso oggetto del provvedimento impugnato, con aggiornate
fotografie a colori dello stato dei luoghi, nonché ogni altro
chiarimento utile alla definizione del ricorso.
3.- Il Comune di Brusciano ha depositato in data 2 settembre 2009 gli atti richiesti da questo TAR.
Da
tale documentazione si può evincere che il sig. D. ha realizzato una
struttura in ferro con muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere
coibentate, di dimensioni in pianta pari a circa ml 5,50 x ml 5,70 + ml
3,00 x ml 4,95 per un totale di mq 46,20 ed un’altezza al colmo di ml
2,75 e alla gronda di ml 2,73. Le foto a colori, pure depositate dal
Comune, evidenziano che parte della struttura è chiusa da pareti
perimetrali (oltre che dalla tettoia) anche su due dei 4 lati, l’altra
parte (più piccola) è chiusa da pareti perimetrali su tre dei 4 lati.
4. Alla luce dei chiarimenti e dei documenti depositati dal Comune il ricorso si rileva infondato.
Il
ricorrente non ha dato infatti la dimostrazione di essere in possesso
di un titolo che consentisse la realizzazione delle opere contestate
dal Comune con il provvedimento impugnato.
Al riguardo si deve
ricordare che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR
Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29
gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre
2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008),
gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre
strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici
come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi,
cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto
assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di
costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte
dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di
semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti
atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
Tali
strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso
di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da
arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello
stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza
dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in
ragione della accessorietà, nell’edificio principale o nella parte
dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n.
3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754
del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n.
1442).
5.- Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione
di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata
al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a
trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio
di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo
2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di costruzione,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in
presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia
del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a
prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere
murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in
metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si
sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico
ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non
precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II,
26 settembre 2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del
2008). In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali
(composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma
anche i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I
quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).
6.- Applicando tali
principi al caso in esame si deve ritenere che la tettoia oggetto del
provvedimento impugnato, realizzata dal ricorrente in ferro con muri
perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate, non possa
ritenersi irrilevante sotto il profilo edilizio per la sua tipologia
(muratura e struttura metallica non leggera), per essere completamente
chiusa su più lati, per la sua dimensione (46,20 mq.), perché
suscettibile di autonoma utilizzazione e perché ha determinato una non
irrilevante alterazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza che
per l’installazione di tale struttura era necessario il permesso di
costruire (e non una semplice DIA), con l’ulteriore conseguenza che la
realizzazione della stessa in assenza del titolo dovuto ne ha
determinato l’abusività e quindi l’irrogazione della prevista sanzione
ripristinatoria (art. 31 del DPR n. 380 del 2001).
Del resto
l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza
di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi
abusivamente (giurisprudenza costante anche di questa Sezione,
Consiglio di Stato, sez. VI^ n. 4743 del 28 giugno 2004) e non
necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico o sulla
eventuale sanabilità delle opere.
7.- Si deve aggiungere che
risulta irrilevante (ai fini della legittimità edilizia) la
destinazione pertinenziale della tettoia e l’utilizzo della stessa in
parte a parcheggio e in parte a deposito.
Per principio pacifico
infatti la nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta
di quella civilistica ed è riferibile ai soli manufatti di dimensioni
tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi
considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio.
Non
può, invece, attribuirsi carattere pertinenziale ai fini edilizi ad
opere di rilevante consistenza anche se destinate al servizio od
ornamento del bene principale (fra le tante, TAR Lombardia Milano, sez.
II, 17 giugno 2008, n. 2045).
8.- La struttura oggetto del
provvedimento impugnato per la sua tipologia e dimensione doveva quindi
essere realizzata con un permesso di costruire e la mancanza di tale
titolo ha determinato l’abusività dell’opera e la conseguente
irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (mentre la sanzione
pecuniaria è prevista per le opere realizzate in assenza della DIA).
9.-
Non possono assumere poi rilievo nella fattispecie eventuali vizi
procedimentali tenuto conto che gli stessi non sono comunque in grado
di incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
L’art.
21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ha infatti sancito
l’irrilevanza in termini di annullabilità di uno specifico vizio
procedurale ove risulti che il contenuto e quindi l’esito delle
valutazioni compiute dall’amministrazione non avrebbe potuto essere
diverso da quello che ha condotto all’emanazione del provvedimento
impugnato.
Peraltro per giurisprudenza costante (T.A.R Campania
Napoli, sez. II n. 2458 dell’8 maggio 2009, sez. IV, n. 9710 del 1
agosto 2008), l’ordine di demolizione di opere abusive (perché
realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo) non deve
essere (normalmente) preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in
considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli
abusi edilizi.
10.- Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune di Brusciano.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez.
II^, respinge il ricorso in epigrafe n. 3625 del 2006, proposto da D.
F..
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:
Dante D’Alessio, Presidente FF, Estensore
Anna Pappalardo, Consigliere
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02/12/2009.