Tettoia in pali di ferro e copertura in plastica. Occorre il permesso di costruire?
Una tettoia di tela plastificata, sostenuta da tubi metallici
fissati nel terreno e dal medesimo realizzata al fine di ricoverarvi le
macchine agricole ha natura pertinenziale viste le modeste dimensioni
dell’opera e i materiali con i quali è stata realizzata la copertura
(tela), oltre alle concrete finalità assolte dalla stessa (ricovero di
macchine agricole, in relazione all’attività di coltivatore diretto).
Con
la motivazione poco sopra sintetizzata, il T.A.R. Emilia ha accolto la
domanda di annullamento di un ordine di demolizione avente ad oggetto
una tettoia con copertura plastificata, sorretta da tubi in metallo
piantati a terra, ordine che era stato emesso con la falsa applicazione
dell’art. 12 della l. n. 47/1985, che prevede la sanzione
ripristinatoria solo per opere subordinate al permesso di costruire.
Nella
fattispecie, la necessità del c.d. “titolo forte” non è parsa
sussistere, posto che la pertinenzialità del manufatto risultava ben
evidente sia per le caratteristiche intrinseche del bene, che per
l’impiego concreto che esso aveva assunto (rimessa di mezzi agricoli)
rispetto al fabbricato principale esistente (e legittimato), utilizzato
per l’attività di coltivazione diretta del fondo, regolarmente svolta
dal ricorrente.
T.A.R.
Emilia Romagna – Bologna
Sezione II
Sentenza 29 giugno 2009, n. 1013
(Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 36 del 1996, proposto da:
T.
A., rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Del Giudice e Claudio
Moscati, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bologna,
via Savenella n. 2;
contro
Comune di Castenaso, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza
in data 14.10.1995, con la quale il Comune di Castenaso ha intimato al
ricorrente la demolizione di una tettoia di tela plastificata sostenuta
da tubi metallici fissati al terreno, utilizzata quale ricovero per
macchine agricole e dallo stesso realizzata sul fondo di cui è
proprietario, sito in Castenaso, via Albertazzi n. 6 e di ogni altro
atto connesso, e, in particolare, della comunicazione del Corpo di
Polizia Municipale 26.9.1995 e della la relazione tecnica comunale in
data 28.9.1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
all’udienza pubblica del giorno 28/05/2009, il dott. Umberto Giovannini
e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La
presente controversia concerne la legittimità dell’ordinanza con la
quale l’amministrazione comunale di Castenaso (BO) ha ingiunto
all’odierno ricorrente, svolgente l’attività di coltivatore diretto, la
demolizione di una tettoia di tela plastificata, sostenuta da tubi
metallici fissati nel terreno e dal medesimo realizzata al fine di
ricoverarvi le macchine agricole.
Il Comune di Castenaso non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 28/5/2009, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il
Collegio osserva che il ricorso va accolto, risultando fondati entrambi
i primi due mezzi d’impugnazione, mediante i quali, rispettivamente, si
rilevano eccesso di potere per travisamento di fatti e violazione
dell’art. 41 dell’all’epoca vigente Regolamento Edilizio Comunale.
In
particolare, si ritiene che l’amministrazione comunale del tutto
erroneamente non abbia qualificato la tettoia in questione quale
pertinenza dell’edificio principale, che, a sua volta, risulta
strumentale rispetto all’attività agricola svolta nel podere.
La
natura pertinenziale di tale struttura è rivelata, a giudizio del
Collegio, oltre che dalle modeste dimensioni dell’opera e dai materiali
con i quali è stata realizzata la copertura (tela), anche e soprattutto
dalle concrete finalità assolte dalla stessa (ricovero di macchine
agricole, in relazione all’attività di coltivatore diretto svolta
dall’odierno ricorrente v. doc. n. 6 del ric.).
Nella specie,
pertanto, il Comune ha illegittimamente irrogato la sanzione
demolitoria prevista dall’art. 12 L. n. 47 del 1985 per la ben diversa
ipotesi di opere realizzate in parziale difformità dalla concessione
edilizia e conseguentemente nemmeno ha applicato – come invece avrebbe
dovuto, l’art. 41 del Regolamento edilizio comunale, che prevede
l’assoggettamento a semplice autorizzazione edilizia delle opere aventi
natura pertinenziale (v. doc. n. 9 del ric.).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.
Sussistono,
tuttavia, anche in relazione agli incerti e controversi confini che
all’epoca delimitavano (ed anche tuttora delimitano) la definizione di
opera pertinenziale in materia edilizia, giusti motivi per compensare,
tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29/06/2009.
AMMINISTRATORE UNA TETTOIA IN LEGNO SOLO COPERTURA E APERTA TUTTE QUATRO LATI CE BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE O SOLO UN SEPLICE COMUNICAZIONE AL COMUNE SI CHIEDE CORTESEMENTE UNA CONFERMA SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE CORDIALI SALUTI