Timbra il cartellino in luogo diverso da quello in cui lavora? Non è truffa
Non è configurabile il reato di truffa a carico del pubblico
impiegato che effettua in modo improprio la timbratura della scheda
magnetica, indicante l’attività lavorativa prestata (c.d. badge), se il
danno economico per il datore di lavoro è minimo.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, nella
sentenza del 19 dicembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 212.
Il caso in esame riguardava una dipendente in servizio presso l’Ufficio
Legale di un ospedale, accusata di essersi procurata ingiusto profitto
ai danni dell’ASL in quanto aveva più volte inserito il cartellino
nell’apposita apparecchiatura, timbrandolo sia in entrata che in uscita,
in un luogo diverso da quello in cui svolgeva il proprio lavoro.
Il G.I.P. aveva ritenuto che il requisito dell’apprezzabilità economica
del danno fosse assente, condividendo l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di truffa la
condotta del pubblico ufficiale che si allontani senza far risultare,
mediante timbratura del cartellino e della scheda magnetica, i periodi
di assenza, purché tale condotta produca un danno economicamente
rilevante, contemplato dal codice penale (articolo 640 del cp) quale
requisito per l’integrazione del reato di truffa.
Nella fattispecie in oggetto, la Suprema Corte ha ritenuto che il
Giudice di prime cure avesse spiegato in modo adeguato le ragioni delle
poco significative probabilità di successo dell’ipotesi accusatoria nel
giudizio dibattimentale, specificando in modo analitico gli elementi
pertinenti a tal fine. Inoltre, i giudici di Piazza Cavour hanno
puntualizzato che la motivazione della sentenza impugnata non è
sindacabile in sede di controllo di legittimità, soprattutto perché
nell’atto proposto, l’interessata si è limitata a sollecitare il riesame
del merito, mediante la rilettura del materiale probatorio.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.