Togliersi i debiti di dosso con il “fallimento del consumatore”: vantaggi e regole
Resettare i propri debiti e ricominciare da capo:
nasce con questa finalità – ma anche per consentire alle imprese di
recuperare i crediti non riscossi – la nuova procedura del “fallimento del consumatore”. Si tratta di una novità appena prevista dal decreto legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
La riforma, copiata dagli USA, consente anche a soggetti cui altrimenti non si applicherebbe la legge fallimentare , di fallire o, meglio, di chiedere un concordato coi propri creditori.
Sino ad oggi, la nostra legge escludeva che potessero fallire le
persone fisiche, i piccoli imprenditori, le imprese agricole, gli
artigiani e gli enti pubblici. La nuova disciplina invece amplia ai consumatori e alle imprese agricole la procedura fallimentare.
Vediamo concretamente quali sono i vantaggi e le regole della procedura in questione.
Il debitore che abbia accumulato debiti superiori alle proprie
capacità economiche può offrire ai creditori – con l’ausilio di appositi
organismi di composizione della crisi – un piano di pagamento per
soddisfare le loro pretese e così estinguere tutti i suoi debiti.
La proposta va depositata presso il tribunale ove egli ha residenza e
deve indicare scadenze, modalità ed eventuali garanzie rilasciate per il
corretto adempimento.
Non è necessario offrire il pagamento integrale dei creditori, anche se questi sono privilegiati o hanno pegni o ipoteche.
Quindi, generalmente, si può proporre il pagamento di tutti i creditori
in misura percentuale (per es. al 50%). Ciò tuttavia non è possibile
per i crediti tributari e previdenziali (che vanno pagati integralmente).
Il piano viene presentato ai creditori, in un’unica udienza, davanti al giudice. Il consumatore deve produrre una documentazione idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.
Al beneficio del concordato sono ammessi solo coloro la cui condizione viene valutata come “meritevole”
di fiducia (in termini di ragionevole prospettiva di adempimento del
piano e di mancanza di colpe del debitore nel suo sovraindebitamento).
Questo vaglio viene effettuato dal giudice.
Sulla proposta votano i creditori. Il programma viene approvato col voto favorevole del 60% dei crediti complessivi e vincola tutti i creditori anteriori, non solo quelli che l’hanno votato. Il silenzio del creditore si considera come assenso.
Se l’accordo viene raggiunto, il giudice omologa il piano.
Con la proposta, il consumatore può chiedere una moratoria sino a un anno per il pagamento dei creditori con cause di prelazione.
Durante il periodo di esecuzione del piano di pagamento vengono sospese tutte le procedure esecutive (espropriazioni e pignoramenti) nei confronti del debitore.
Si può anche prevedere una procedura ad hoc per la vendita dei beni del debitore
entro quattro anni: col ricavato della vendita dei beni si procede a
pagare i creditori. La procedura avviene sotto il controllo del
tribunale.
Se al termine del programma tutto si è svolto regolarmente, per come promesso nel programma, il consumatore viene liberato di
tutti i suoi debiti. Per esempio, se il consumatore aveva debiti per
200 mila euro e ha offerto, con il programma di ristrutturazione, il
pagamento del 50% di tali debiti e, nello stesso tempo, il programma è
stato approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti,
egli, dopo aver adempiuto al programma, è liberato del 100% dei propri
debiti.
I vantaggi della procedura del “fallimento del consumatore” sono evidenti.
Da un lato essa consente a soggetti che, sopraffatti dai debiti,
sarebbero condannati a vivere sotto la minaccia della riscossione
coattiva (e con l’ufficiale giudiziario sempre alle calcagna) di
ricominciare a vivere, purgati dai precedenti errori. Il debitore è così
incentivato a pagare pur di cancellare il proprio passato.
Ciò, sotto un profilo macroeconomico, si risolve in un ulteriore
vantaggio: le imprese che, altrimenti non vedrebbero mai soddisfatti i
propri crediti, rientrerebbero nelle passività, sia pure in misura
percentuale, grazie alle garanzie di adempimento offerte dal debitore e
alla supervisione del tribunale.
In genere, il debitore è scoraggiato dal pagare anche i creditori più
remissivi se, insieme ad essi, ve ne siano altri più ostinati, che
pretendono l’intero capitale e gli interessi (in quel caso, come si suol
dire, “che muoia Sansone con tutti i filistei”). Invece, il
fatto che il piano sia automaticamente obbligatorio per tutti i
creditori fa sì che l’ostinazione di uno soltanto di essi non
pregiudichi la riscossione per gli altri. Con evidenti benefici anche
per l’economia nazionale.