Tosap non dovuta sui cartelloni, resta da pagare solo l’imposta sulle pubblicità
La Tosap non va pagata dalla società che paghi l’imposta sulle pubblicità sui cartelloni in strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 105 dell’8 gennaio 2010, secondo cui “gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di
pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché
gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano
necessariamente una parte di suolo pubblico. Peraltro, l’applicazione
di questo principio non è impedita dal mancato regolare versamento
della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la
tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed
assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le
procedure coattive (e con l’applicazione delle relative sanzioni); cioè
in base al rilievo che, se l’imposta sulla pubblicità comprende in sé
l’imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti
presupposti, non vi é ragione perché questa situazione di diritto muti
nel caso in cui l’applicazione dell’imposta avvenga con atti impositivi
dell’ufficio e non su denuncia del contribuente”.