Tour operator responsabile dell’infortunio durante il viaggio
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo
quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14,
emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai
rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e’ tenuto a risarcire
qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del
pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile
esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo
il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
Ad affermarlo è la terza sezione della cassazione con la sentenza n. 24044 del 13 novembre 2009.
Secondo la Corte il contratto di “pacchetto” di viaggi e di vacanza
è una forma contrattuale a carattere di negozio misto; dunque comprende
non solo il mero trasporto – e neppure il mero alloggio – ma anche
tutti “prodotti accessori” connessi con quello principale, giacché
contrattualmente configurati come optional.
Nel caso di specie il contratto all’origine della controversia
riguardava un pacchetto di viaggi e di vacanze, comprensivo di
un’estesa serie di prestazioni e di servizi; l’agenzia doveva
rispondere come vettore anche delle escursioni eseguite da
un’organizzazione locale; nella specie l’escursione costituiva
un’optional al pacchetto di viaggio e soggiorno turistico.
Oltre al risarcimento del danno patrimoniale l’agenzia è stata
condannata anche al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto
– a parere della Corte – nel caso di specie ricorrono gli elementi
previsti dalla legge per la liquidazione del cosiddetto danno da
vacanza rovinata, categoria di danno ormai ricompresa nel nostro
sistema nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a
quello morale.