Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 16.03.2011 n° 6148
Il licenziamento, se motivato della mancata trasferta del lavoratore per mancanza dell’autovettura aziendale, è da ritenere illegittimo per difetto della sussistenza dell’ipotesi di insubordinazione o comunque di inottemperanza alle direttive aziendali. E’ quanto ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6148 del 16 marzo 2011, con la quale rigetta il ricorso della CNA, ovvero della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, avverso la pronuncia dei giudici di merito che avevano affermato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un proprio dipendente.
Nella specie il lavoratore, alla stregua del contratto collettivo e di quello individuale, non aveva l’obbligo giuridico di mettere a disposizione un proprio autoveicolo per effettuare le trasferte. L’accordo provinciale del 18 aprile 2000, infatti, menzionava l’utilizzo del mezzo proprio, da parte del dipendente, non come un obbligo in capo a quest’ultimo, ma come una mera eventualità, la quale necessitava di un’autorizzazione aziendale.
Il giudice di legittimità ha evidenziato come l’Associazione Artigiani fosse un datore di lavoro non imprenditore, svolgente senza fine di lucro attività di natura sindacale e di rappresentanza di categoria, non soggetta, quindi, all’applicazione dell’art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), con la conseguenza che doveva ritenersi corretta la determinazione dei giudici territoriali, ai sensi dell’art. 8 della legge 604/1966, dell’indennità spettante al lavoratore in luogo della riassunzione.