Trasmissione telematica di documenti: al via la marca postale elettronica
Definite le modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica.
E’ quanto prevede il D.P.C.M. 14 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49.
La Marca Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in collaborazione con Microsoft per conto dell’Unione Postale Universale, consente di inviare in tutta sicurezza documenti in formato elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical Postal Certification Mark).
Può essere apposta solo dalle poste e permette di verificare l’integrità del contenuto di un messaggio, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile e di avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste Italiane.
Anche la riservatezza dei contenuti viene tutelata, in quanto la vidimazione del documento avviene senza lettura dello stesso da parte dell’operatore postale.
Queste le principali caratteristiche della marca postale elettronica:
1. L’associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce:
il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l’evento si e’ verificato;
l’integrità dei dati e dei documenti connessi all’evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce.
2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche:
di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell’inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale univoco;
la verifica dell’integrità del documento informatico trasmesso.
3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l’interoperabilità a livello internazionale in relazione agli
standard dettati dall’UPU.
4. La verifica dell’integrità del documento informatico al quale e’ stata associata una marca postale elettronica viene effettuata
secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa.
5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all’accettazione e
transito presso il sistema informatico del gestore.
6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica può fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione ell’avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario.