Trasporto aereo, nuovi diritti per i passeggeri in Europa
Chi vola in Europa potrà contare su diritti sicuri e avanzati: oggi la Commissione Europea ha annunciato ulteriori passi avanti grazie ad un nuovo pacchetto di misure che garantiranno ai passeggeri del trasporto aereo nuovi e maggiori diritti in materia di informazione, assistenza e imbarco su un volo alternativo quando rimangono a terra. Previste anche migliori procedure di reclamo, affinché tutti possano effettivamente esercitare i loro diritti.
Vengono chiariti anche gli aspetti di natura giuridica che oggi sono un po’ confusi. Il vicepresidente Siim Kallas ha dichiarato: “È molto importante che i diritti dei passeggeri non esistano solo sulla carta. Dobbiamo essere sicuri di poterne beneficiare nei momenti più importanti, quando si verificano problemi. Per i passeggeri rimasti a terra la priorità assoluta è rientrare a casa e quindi la proposta si concentra sull’informazione, sull’assistenza e su una valida alternativa di viaggio. L’obiettivo è portare i passeggeri dove desiderano nel più breve tempo possibile, dando alle compagnie aeree il tempo necessario per risolvere i problemi.”.
La proposta aggiorna i diritti dei passeggeri in 4 ambiti fondamentali:
1) Precisa gli aspetti poco chiari: diritto a ricevere informazioni sui voli cancellati o in ritardo; circostanze eccezionali; diritti relativi ai ritardi prolungati e ai ritardi in pista; piani di emergenza; diritto all’imbarco su un volo alternativo e diritti relativi alle coincidenze.
2) Nuovi diritti: in caso di riprogrammazione del volo, di errori ortografici nei nomi, di danneggiamento del bagaglio e in merito agli obblighi di trasparenza relativi al bagaglio a mano e al bagaglio imbarcato.
3) Applicazione, procedure di reclamo e sanzioni: potenziamento del controllo sui vettori aerei da parte delle autorità nazionali ed europee (monitoraggio e indagini comuni); migliore gestione dei reclami e applicazione dei diritti individuali (compreso l’obbligo per le compagnie aeree di rispondere ai reclami entro due mesi); insolvenza.
4) Oneri finanziari sproporzionati: limiti all’assistenza, limiti per le operazioni regionali, condivisione dell’onere economico
Fonte: www.helpconsumatori.it