Trasporto aereo: per la perdita del bagaglio l’indennizzo comprende anche il danno morale
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 6 Maggio 2010, Causa C-63/09)
In applicazione della convenzione di Monteral, il vettore aereo è responsabile per il danno derivante dalla perdita del bagaglio nel limite di € 1.134,71. tale importo deve ritenersi comprensivo tanto del danno danno materiale quanto di quello morale.
E’ riconosciuto, tuttavia, al passeggero, la possibilità di effettuare una “dichiarazione speciale di interesse” al momento della consegna del bagaglio al vettore, con conseguente diritto ad un indennizzo anche oltre il predetto limite.
Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione (attualmente in € 1.134,71) della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
Secondo il terzo comma del preambolo della convenzione di Montreal, gli Stati parti di tale convenzione, riconoscendo «l’importanza di tutelare l’interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione», hanno deciso di prevedere un regime di responsabilità rigorosa dei vettori aerei.
Per quanto riguarda più precisamente i danni sopravvenuti in caso di distruzione, perdita, deterioramento di bagagli consegnati, il vettore, a tenore dell’art. 17, n. 2, della convenzione di Montreal si presume responsabile di tali danni «per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati».
Siffatto regime di responsabilità rigorosa implica tuttavia, come peraltro risulta dal quinto comma del preambolo della convenzione di Montreal, che sia preservato il «giusto equilibrio degli interessi», in particolare per quanto riguarda gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri.
Da ciò consegue che «il giusto equilibrio degli interessi» summenzionato richiede, nelle diverse ipotesi nelle quali il vettore è ritenuto responsabile in forza del capo III della convenzione di Montreal, l’esistenza di limiti chiari di risarcimento riferiti all’integralità del danno subito da ciascun passeggero in ciascuna delle dette ipotesi, indipendentemente dalla natura del danno causato a quest’ultimo.
Infatti, una limitazione del risarcimento così concepita consente ai passeggeri d’essere risarciti agevolmente e rapidamente, senza per questo imporre ai vettori aerei un onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, idoneo a compromettere, se non a paralizzare, la loro attività economica.
Da ciò deriva che le differenti limitazioni del risarcimento menzionato al capo III della convenzione di Montreal, compresa quella di cui all’art. 22, n. 2, di tale convenzione, vanno applicate all’integralità del danno causato, indipendentemente dalla natura materiale o morale di quest’ultimo.
Inoltre, l’art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal prevede la possibilità per il passeggero di fare una dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna dei bagagli registrati al vettore. Tale possibilità conferma che il limite di responsabilità del vettore aereo per il danno risultante dalla perdita di bagagli previsti al detto articolo è, in assenza di qualsiasi dichiarazione, un limite assoluto che comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale.