Trasporto Aereo: Sanzione per chi non accetta di prenotare un volo
Sarà
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro il
vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi
di disabilità o di mobilità ridotta di accettare una
prenotazione per un volo.
E’ quanto
prevede il Decreto Legislativo 24 febbraio 2009, n. 24 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2009) con il quale è stata emanata
la disciplina sanzionatoria in materia di violazione
di diritti dei c.d. diversamente abili nel trasporto aereo.
In
particolare tra le altre sanzioni amministrative previste si segnalano:
- da
30.000 a
120.000 euro nel caso in cui venga rifiutato l’imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi
di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento; - da
20.000 a
80.000 euro nel caso in cui a seguito di un imbarco rifiutato a causa di
una delle ragioni di deroga sopra citate non si provveda al rimborso del
biglietto o all’offerta di un volo alternativo anche all’eventuale
accompagnatore; - da
5.000 a
20.000 euro nel caso in cui il gestore aeroportuale non designi in modo
chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all’interno che
all’esterno dei terminal.
Vengono inoltre previsti
determinati obblighi per l’assistenza dei vettori aerei nei confronti dei
disabili, il cui mancato rispetto è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 euro:
- trasporto
in cabina dei cani da assistenza riconosciuti; - oltre
agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di
mobilità per persona con disabilità o persona a
mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di
quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo
dell’aeromobile nonchè nel rispetto della
pertinente normativa relativa alle merci pericolose; - comunicazione
delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile; - assistenza,
quando necessario, alle persone affinchè possano
raggiungere i servizi igienici; - attribuzione,
se possibile, di un posto che tenga conto delle singole esigenze del
disabile e di un posto vicino al disabile stesso per l’accompagnatore.
Amministrativo
| Trasporti e navigazione
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24
Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo
ai diritti delle persone con disabilita’ e delle persone a mobilita’
ridotta nel trasporto aereo.
(GU n. 69 del 24-3-2009
)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria 2007) ed, in
particolare, l’articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita’
e delle persone a mobilita’ ridotta nel trasporto
aereo;
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo
2006, n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore
dell’aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del
consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione
dell’ENAC quale organismo responsabile dell’applicazione del regolamento (CE)
n. 1107/2006;
Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa, e l’ENAC, sottoscritto
il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della
giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita’;
Emana il seguente decreto legislativo:
Organismo responsabile
dell’applicazione delle disposizioni
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore
aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l’imbarco a causa
di una delle ragioni di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del
regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo
alternativo anche all’eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure
previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle
stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che
applica al trasporto di persone con disabilita’ e di
persone a mobilita’ ridotta, nonche’
le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per
la mobilita’ a causa delle dimensioni
dell’aeromobile;
b) non informa la persona con disabilita’ o a mobilita’ ridotta delle ragioni in base alle quali si e’
avvalso delle deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b), del
regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una
richiesta in tale senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza, purche’ abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48
ore prima dell’ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di
assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche’ al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore
dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato
membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilita’ e di persone a mobilita’
ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l’assistenza di cui
all’allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell’assistenza
necessaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore
aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le
notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta
presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si
applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.
Designazione di punti di arrivo e di partenza
Mancata assistenza da parte del
gestore e norme di qualita’
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualita’ per l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente
decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di
passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Obblighi di formazione del personale
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un
subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilita’
o a mobilita’ ridotta;
b) non provvedono affinche’ tutto il personale che
lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato
corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti
alla disabilita’ in modo di essere
idoneo all’assistenza alle persone con disabilita’ o
a mobilita’ ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di
formazione sulla disabilita’ e che tutto il personale
segua corsi di aggiornamento in materia.
Mancata assistenza da parte dei
vettori aerei
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni
biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le pari opportunita’, sono
definite le modalita’ di destinazione al fondo
speciale e di impiego delle predette entrate.
2. L’ENAC provvede ai compiti, di cui all’articolo 2, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 febbraio 2009
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Allegato 1 (Previsto dall’articolo 7,
comma 1)
ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEI
GESTORI AEROPORTUALI
1) comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza
ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal;
2) spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione;
3) adempiere alle formalita’ di registrazione del
passeggero e dei bagagli;
4) procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli
per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
5) imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra
assistenza specifica necessaria;
6) procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere;
7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8) procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile;
9) sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra
assistenza specifica necessaria;
10) procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli,
completando i controlli per l’immigrazione e doganali;
11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a
terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze
specifiche;
13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita’.
Quando una persona con disabilita’ o una persona a mobilita’ ridotta e’ assistita da un accompagnatore, questa
persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza
in aeroporto nonche’ per l’imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilita’,
comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e
limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonche’ nel rispetto della pertinente normativa relativa
alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilita’
danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi
comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
Allegato 2 (Previsto
dall’articolo 9)
ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo
due dispositivi di mobilita’ per persona con disabilita’ o persona a mobilita’
ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto
ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonche’ nel rispetto della pertinente normativa relativa
alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i
posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilita’ o a mobilita’
ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita’.
Se necessario, assistenza alle persone affinche’
possano raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilita’ o una persona a mobilita’ ridotta sia assistita da una persona di
accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per
attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilita’ o alla persona a mobilita’
ridotta.