Trasporto aereo – smarrimento bagagli – responsabilità compagnia aerea – risarcimento danni – 11.04.07
Giudice di Pace di Caserta accoglie la domanda degli attori e condanna
la compagnia aerea al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri, a
causa dello smarrimento dei bagagli. Il giudicante ha precisato:” Nel
merito, dunque, è incontestato che gli attori, per tutto il tempo della
loro permanenza in Russia non hanno potuto disporre dei propri bagagli
perché smarriti ed è parimenti indubbio che gli stessi siano stati
costretti all’acquisto di abbigliamento, biancheria intima e
quant’altro, certamente necessari ed indispensabili, appunto, per la
loro permanenza in terra straniera. “…nel caso di perdita
totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a
ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, mentre
nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il
rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali
subite dai due passeggeri in tali limiti …”.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A...nella
causa iscritta al n. 77/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni,
introitata in decisione nell’udienza del 3.4.2007, vertente:
T R A
TIZIO
e MEVIA , entrambi elettivamente domiciliati in …….. (CE) alla via …,
presso lo studio dell’Avv. … che li rappresenta e difende per mandato a
margine dell’atto di citazione; – attori-E……..
Linee
Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
… del Foro di Roma, per procura in calce alla comparsa di costituzione
e con essa elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla
via … , presso lo studio dell’Avv. … ; -convenuta-***Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio e Mevia ,
rappresentati e difesi come in epigrafe, conveniva la …….. S.p.A., in
persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir
dichiarare che: lo smarrimento dei bagagli e la loro ritardata consegna
sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno si è verificato per
colpa e responsabilità dell’…….. e, per l’effetto, condannarla, anche
in via equitativa, al risarcimento dei danni patiti dagli attori,
considerando che l’incresciosa perdita e assenza dei bagagli si è
protratta per l’intero soggiorno in terra straniera e ripetuta anche al
rientro in Italia, con condanna della medesima compagnia alle spese
sostenute per le esigenze primarie durante la settimana di soggiorno in
Russia. Il tutto da quantificarsi nei limiti di € 2.564,00. Vinte le
spese e competenze di lite, con attribuzione.
A
fondamento della domanda, gli istanti esponevano: 1) il 24.5.2006,
prenotavano presso l’Agenzia Sempronia Travel” di Caserta, un pacchetto
turistico per un viaggio di una settimana da trascorrere in Russa, a S.
Pietroburgo e Mosca, nel periodo dal 13.8.2006 al 20.8.2006. Nel
pacchetto, acquistato al prezzo di € 3.180,00; erano compresi due voli
…… (Napoli-Milano e Milano-S.Pietroburgo) del 13.8.06, pernottamenti
nelle città da visitare e due voli di ritorno (Mosca-Milano e
Milano-Napoli) del 20.8.06; 2) giunti all’aeroporto di S. Pietroburgo,
i coniugi Tizio scoprivano che i loro bagagli erano stati smarriti e,
quindi, si recavano presso l’ufficio Lost and Found dove denunciavano
lo smarrimento, vedendosi costretti ad acquistare alcuni oggetti
necessari per la prima notte di soggiorno in Russia; 3) i bagagli
smarriti venivano rinvenuti il 20.8.06, giorno previsto per il rientro
in Italia, per cui i coniugi Tizio, per trascorrere la settimana di
ferie avevano acquistato capi di abbigliamento e quant’altro sostenendo
un spesa complessiva di € 1.772,52 (pari a rubli 61.152,02); 4) al loro
rientro in Italia, gli istanti constatarono che i loro bagagli erano
stati nuovamente smarriti e così denunciarono nuovamente lo smarrimento
all’aeroporto di Capodichino (NA). Tali bagagli furono rinvenuti il
22.8.2006 e consegnati agli esponenti presso l’aeroporto di Napoli. 5)
nel caso di specie non v’è dubbio che agli attori sono derivati
notevoli danni e disagi da quantificare secondo equità del giudice
adito.
Si
costituiva in giudizio …. Linee Aeree S.p.A. , in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda
attrice e chiedeva: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva
in capo all’……… e, per l’effetto, dichiararne l’estromissione dal
giudizio; 2) in subordine, rigettare la domanda attrice perché
infondata in fatto ed in diritto; 3) in via ancor più gradata,
circoscrivere il danno alla metà delle spese sostenute. Vinte le spese
e competenze di giudizio.
A
sostegno della propria tesi, la comparente ……. S.p.A. deduceva, tra
l’altro: 1) trattandosi di pacchetto turistico acquistato presso
l’Agenzia Sempronia Travel , sussiste la carenza di legittimazione
passiva di ………., al sensi del D.L. 17.3.1995 n. 111, dove è previsto
che qualsivoglia reclamo deve essere indirizzato all’organizzatore del
viaggio o al tour operator; 2) la convenzione di Montreal stabilisce
che nel trasporto aereo di bagagli, sia registrati che a mano, la
responsabilità del vettore in caso di deterioramento, distruzione o
perdita e limitata a 1.000,00 DSP per passeggero e, dunque, la domanda
degli attori è esorbitante; 3) il danno risarcibile deve essere
commisurato all’effettivo nocumento che il viaggiatore ha subito ed è
tenuto a provare e, comunque, pur sempre nei limiti del valore massimo
prescritto; 4) in vettore non è responsabile per danni indiretti non
patrimoniali.
Nessun
mezzo istruttorio veniva richiesto o espletato e la causa veniva
introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti,
delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.Preliminarmente,
deve ricordarsi che le clausole contenute nelle condizioni generali di
un contratto di trasporto aereo prevedono, tra l’altro: a) si
attribuisce al vettore la facoltà di rifiutare il trasporto di
qualsiasi oggetto a causa del suo volume, peso, forma o natura, senza
prevedere una decurtazione del prezzo del viaggio; b) si prevede che il
bagaglio registrato, quando il vettore ritenga impossibile trasportarlo
sullo stesso aeromobile del passeggero, venga imbarcato su un volo
successivo, purché vi sia disponibilità di carico; c) si ammette il
trasporto del bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni
stabiliti nei regolamenti del vettore; d) si prevede che l’accettazione
del bagaglio da parte del possessore del biglietto, senza alcuna
riserva scritta al momento della riconsegna, costituisca presunzione
che il bagaglio sia stato riconsegnato in buone condizioni ed in
conformità del contratto di trasporto; e) si presume che, in tutti i
casi di danno al bagaglio registrato, se la persona avente diritto alla
riconsegna non contesti l’irregolarità al vettore, il bagaglio sia
stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni
ed in conformità del contratto di trasporto; a tal fine, la
contestazione deve farsi per iscritto ed immediatamente all’atto della
riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire; f) si
prevede che qualsiasi diritto al risarcimento dei danni alla persona
e/o al bagaglio non registrato, si prescriva nel termine di sei mesi
dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui il passeggero sarebbe
dovuto arrivare.Per
altro verso, deve osservarsi che il richiamo di parte convenuta al
D.Lgs. 17.3.1995 n. 111, sulla base del quale sussisterebbe la carenza
di legittimazione passiva di essa …….. S.p.A. e, dunque, andrebbe
dichiarata l’estromissione dal giudizio della stessa, è palesemente
inconsistente e pretestuoso.Invero,
la disciplina di cui al citato D.Lgs 111/95 concerne la specificazione
dei termini e le condizioni da seguire nella vendita di pacchetti
turistici ed attiene esclusivamente al rapporto tra il consumatore
(turista) e l’organizzazione (tour operator) e venditore (Agenzia di
Viaggi), senza alcun minimo riferimento al vettore che, in tutti i casi
assume, nei confronti del viaggiatore, gli obblighi tipici del modo e
del mezzo di trasporto previsto ed utilizzato.A
titolo esemplificativo, è appena il caso di ricordare che l’art. 7 del
medesimo D.Lgs, statuisce che: 1. Il contratto contiene i seguenti
elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora
sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed
estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto
turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri
posti a carico del viaggiatore; d) importo, comunque non superiore al
venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto
importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art.
1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da
fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte; e) estremi della copertura
assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f)
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all’art. 21; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data,
ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h)
ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità
all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri
servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore
deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; m) accordi
specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della
prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la
cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il
consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta
esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve
comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all’art. 12.
Come
si può agevolmente rilevare, nulla è detto a proposito del ruolo del
vettore il quale, sul piano sostanziale, pur essendo legato da un
negozio interno, tra esso ed il tour operator, deve comunque rispondere
nei confronti del turista in tutti i casi nei quali a questi derivino
complicanze ascrivibili esclusivamente a responsabilità diretta del
medesimo vettore.Sicché, l’eccezione sulla carenza di legittimazione passiva di essa …… S.p.A. va rigettata perché infondata e pretestuosa.
Nel
merito, dunque, è incontestato che gli attori, per tutto il tempo della
loro permanenza in Russia non hanno potuto disporre dei propri bagagli
perché smarriti ed è parimenti indubbio che gli stessi siano stati
costretti all’acquisto di abbigliamento, biancheria intima e
quant’altro, certamente necessari ed indispensabili, appunto, per la
loro permanenza in terra straniera.
Atteso,
quindi, che nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o
distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo
massimo di 1.000 DSP, mentre nel caso di specie, dove i bagagli sono
stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate
le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri/istanti in tali
limiti.
Va
anche detto che il DSP (diritto speciale di prelievo) è una unità
convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell’oro e
indipendente dalle fluttuazioni valutarie ed è rilevabile ogni giorno
sul Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde approssimativamente al
seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP.
Pertanto,
tenuto conto che le somme sborsate dagli istanti, per gli acquisti in
parola, ammontano a complessivi € 1.772,52, deve dedursi che tale somma
corrisponde a DSP 2.085,32.Da
ciò, tenuto conto della somma massima di indennizzo, di 1.000 DSP per
passeggero, applicabile nei soli casi perdita totale; considerato che i
bagagli degli attori sono stati comunque, seppur con notevole ritardo,
rinvenuti e ad essi consegnati, il decidente ritiene equa la
quantificazione del danno di che trattasi, ex art. 1226 c.c., in
complessivi DSP 1.000,00, pari ad Euro 850,00.Consegue
che la ……… Linee Aeree , in persona del l.r.p.t., va condannata al
pagamento in favore degli attori della complessiva somma di Euro
850,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il
Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da Tizio e Mevia , contro la …….
Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, così provvede:
–
Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto,
condanna la ……. Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., al
pagamento, in favore di Tizio e Mevia , in solido tra loro, della somma
di € 850,00, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della
domanda alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio
che liquida in complessivi € 560,00, di cui € 200,00 per diritti, €
220,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed
I.V.A., con attribuzione al procuratore per essi costituito;
Si esegua nonostante gravame.Caserta, 11 Aprile 2007
Il Giudice coordinatore
Avv. Generoso