Trasporto marittimo di persone – soppressione corsa – obbligo del vettore alla cd. riprotezione totale – Risarcimento danni
di NOI Consumatori · 6 febbraio 2010
Nel
contratto di trasporto marittimo di persone, ove il vettore sopprima la
corsa per un fatto a lui imputabile è obbligato ad assicurare che il
viaggio venga effettuato con un’imbarcazione della stessa compagnia,
con partenza immediatamente successiva, altrimenti il contratto è da
intendersi risolto con rimborso del prezzo. Infatti, nell’ipotesi in
cui vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore il
passeggero può scegliere se imbarcarsi o risolvere il contratto, in
entrambi quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno, che non può
eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione
avviene per giustificato motivo. Di
notevole importanza per gli utenti del servizio di trasporto marittimo
a pagamento è la decisione del Giudice di Pace di Napoli sez. II^, il
quale con sentenza, depositata in cancelleria nel febbraio 2006, ha
statuito che in caso di soppressione di una corsa, il vettore è
obbligato alla cd. “RIPROTEZIONE”, in favore del viaggiatore, ovvero è
tenuto ad assicurare al cliente, il trasporto al luogo di destinazione,
nonché è altresì obbligato al risarcimento danni.La
fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dell’On.le Giudicante,
ad opera di due legali dell’A.I.D.A.CON., Avv. C. C. e Avv. A. C.,
aveva ad oggetto la vicenda del Sig. Del Prete Fabio, acquirente di
regolare titolo di viaggio, valido per l’imbarco di due passeggeri
adulti con sistemazione in poltrona, nonchè un autoveicolo al seguito,
a bordo di motonave della S.N.A.V. S.p.A., sul tratto Napoli-Golfo
Aranci A/R. L’evento dannoso si verificava in occasione del viaggio di
ritorno, quando dopo un’estenuante attesa al porto sardo sotto il
solleone, veniva negato l’imbarco al passeggero, a causa della
soppressione della corsa verso Napoli. Tuttavia,
il personale della compagnia S.N.A.V. S.p.A., proponeva l’alternativa
di attendere il giorno seguente per la prossima corsa, oppure cambiare
il titolo di viaggio, al fine di ottenere l’imbarco con motonave della
TIRRENIA S.p.A., la quale però avrebbe attraccato al porto di Fiumicino
e non a quello di Napoli. Orbene, tenuto conto che i viaggiatori
abbandonati a sé stessi nel porto, non avevano trovato alcuna struttura
disponibile a riceverli per la notte, visto il pieno periodo
ferragostano (14-15 agosto) in cui si verificava l’evento, erano
costretti al cambio biglietto per accedere alla motonave TIRRENIA, con
partenza il 15 agosto alle ore 01,30. Pertanto,
il Del Prete attese in precarie condizioni per circa dodici ore prima
di partire per Fiumicino, da cui doveva necessariamente rimettersi in
viaggio con l’auto, per raggiungere il luogo di residenza,
sobbarcandosi di spese tanto impreviste quanto necessarie, come:
carburante, pedaggio autostradale, bibite e cibo.Tanto
premesso, richiedeva all’organo giudicante l’accertamento del grave
inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della convenuta
società, e conseguente diritto dell’istante al rimborso delle spese
ulteriori sostenute, come documentate, nonché il diritto al
risarcimento di tutti i danni personali, morali e patrimoniali, diretti
ed indiretti, patiti a causa dei notevoli disagi e disservizi in
occasione dell’evento descritto, per esclusiva responsabilità della
convenuta società.Il
Giudice di Pace adito, dichiarata preliminarmente la legittimazione
delle parti in causa, ritenuta la domanda fondata alla luce delle
risultanze istruttorie, ha ritenuto di risolvere la controversia
facendo ricorso all’applicazione, sia delle norme generali sul
trasporto previste negli artt. 1218 e 1681 C.C., sia quelle speciali di
cui agli artt. 403 e 409 Codice della Navigazione.
Infatti, per il combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c.,
il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta,
consistente nel trasportare la persona da un posto all’altro, è tenuto
al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo
non è dovuto a causa a lui no imputabile. All’esito dell’istruttoria il
Giudice ha ritenuto che la parte convenuta, benché avesse invocato
l’esimente delle cattive condizioni del tempo, non abbia dato prova a
sostegno della sussistenza della invocata esimente, quindi non ha
ritenuto superata la presunzione di responsabilità a carico del
vettore. Inoltre,
la disciplina prevista nel Codice della Navigazione avvalora tali
assunti. In primo luogo l’art. 403 stabilisce espressamente che in caso
di soppressione di corsa per fatto imputabile al vettore, quando il
viaggio non possa essere effettuato con altra imbarcazione del
medesimo, il contratto è da intendersi risolto, in ogni caso spetta il
risarcimento del danno nei limiti del doppio del prezzo netto di
passaggio, se la soppressione è dettato da un giustificato motivo. Ma
occorre rilevare che nel caso in esame il Del Prete accettava la
sostituzione del viaggio con motonave di diversa compagnia, quindi
avvalendosi del sistema di riprotezione, implicitamente manifestava la
sua volontà a dar corso all’esecuzione del contratto. Tuttavia la riprotezione deve essere totale e
l’obbligazione a carico del vettore è da considerarsi assolta ove il
passeggero giunga a destinazione. Ecco perché la convenuta veniva
condannata al rimborso delle spese vive in conseguenza sia degli
esborsi sostenuti per l’acquisto di generi alimentari e di conforto per
la permanenza forzosa nel porto di Golfo Aranci, in attesa di partire,
sia per affrontare la successiva fase del viaggio di ritorno in auto. Avv. Annalisa Castiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli – II sez. Civile dott. De Rosa Maria ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20599/2005 del Ruolo Generale con oggetto : risarcimento danni
TRA
Del
PRETE Fabio elettivamente domiciliato in ….al Viale …. n. ..presso lo
studio degli avv.ti C. C. e A. C. che la rappresentano e difendono
giusta mandato e margine all’atto di citazione
E
S.N.A.V.
Società Navigazione Alta Velocità S.p.a. in persona del legale rapp.te
p.t. ele.te dom.to in Napoli alla Via Depretis n. 114 presso lo studio
degli avv. ………che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla
copia notificata dell’atto di citazione CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da verbali ed atti in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Del Prete Fabio conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la
S.N.A.V. Società Navigazione Alta Velocità S.p.a., in persona del
legale rapp.te p.t., e sulla premessa che : -in data 27.7.2004, per
l’importo di € 518,00, acquistava in Napoli, alla Stazione Marittima,
presso il punto vendita S.n.a.v, titolo di viaggio valevole per
l’imbarco di due passeggeri adulti , con veicolo a seguito per la
tratta Napoli – Golfo Aranci (SS) con partenza il 5.8.2004 ore 15,30;
alla data prevista per il viaggio di ritorno, nonostante fosse giunto
tempestivamente al porto , dopo un’attesa durata alcune ore, gli veniva
negato l’imbarco, in quanto, da informazioni rilasciate al personale
della società convenuta, la corsa della motonave S.n.a.v. era stata
soppressa; la sola imbarcazione in partenza, nella medesima data, dal
porto sardo e disponibile per l’eventuale cambio del titolo di viaggio,
era una motonave della Tirrenia S.p.a. che percorreva la tratta Golfo
Aranci – Fiumicino, mentre, la prima imbarcazione S.n.a.v. sarebbe
partita solo il giorno seguente; alcuna assistenza veniva fornita dalla
compagnia di navigazione ai viaggiatori che, intendendo ripartire il
giorno seguente con la motonave della convenuta, per la peculiarità del
periodo ferragosto, non trovarono alcuna sistemazione alberghiera
disponibile per la notte; per le difficoltà di trovare alloggio, era
costretto ad effettuare il cambio del titolo di viaggio per ottenere
l’imbarco su una nave Tirrenia S.p.a. in partenza dal porto di Golfo
Aranci il 15.08.2004 alle ore 1,30 con destinazione Fiumicino (Roma),
anziché, Napoli come previsto dal titolo di viaggio acquistato;
nell’attesa per l’imbarco, durata circa dodici ore ed effettuata in
precarie condizioni, era necessario acquistare generi alimentari ad
ulteriori spese risultavano indispensabili, una volta giunti a
Fiumicino, per raggiungere il luogo di residenza in provincia di
Napoli, spese documentate in € 75,00; il cambiamento di programma e
l’arrivo in città con circa quattordici ore di ritardo avevano impedito
di trascorrere la giornata di ferragosto, così come previsto con amici
e parenti;- chiedeva, in applicazione del combinato disposto di cui
agli artt. 1218 e 1681 c.c. e delle norme di cui all’art. 2043 c.c.,
riconosciuto il grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale
della convenuta, accertare e dichiarare il diritto dell’istante al
rimborso di € 75,00, oltre interessi, per le ulteriori spese sostenute,
nonché, il diritto al risarcimento danni personali, morali e
patrimoniali subiti da valutarsi equitativamente , e con vittoria di
spese del giudizio in attribuzione al difensore dichiaratosi
antistatario.La convenuta S.n.a.v. S.p.A., ritualmente citata, si
costituiva eccependo, in via preliminare la carenza di legittimazione
attiva all’attore nonché l’infondatezza della domanda, in fatto ed in
diritto, chiedendone il rigetto con la condanna dell’istante al
pagamento delle spese di causa.Ammessa ed espletata la prova
testimoniale richiesta e prodotta ogni documentazione, sulle
conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva riservata in decisione
all’udienza del 21.10.2005.
MOTIVI DELLA DECIONE
La legittimazione delle parti è provata per tabulas, per presunzioni e dalle dichiarazioni testimoniali.Agli
atti di causa l’istante ha depositato in atti il titolo di viaggio in
sostituzione emesso dalla compagnia Tirrena S.p.a., nonché, copia
dell’estratto della carta di credito dalla quale risultava il pagamento
di € 518,00 effettuato dall’attore a favore della Snav Napoli il
27.7.2004 e l’acquisto del biglietto risulta confermato dalle
dichiarazioni testimoniali.Del Prete Fabio, inoltre, con fax del 16.8.2004 chiedeva alla convenuta il rimborso delle spese sostenute. Nel merito, la domanda è fondata e provata solo in parte e va accolta per quanto ragione.Dalle
dichiarazioni rese dai teste di parte attrice, dalla cui attendibilità
non vi è motivo di dubitare, risultate sostanzialmente complementari e
concordanti tra loro, è emerso che nelle circostanze di luogo e di
tempo descritte dall’atto di citazione, l’attore, dopo aver acquistato
un biglietto emesso dalla convenuta compagnia, comprensivo dell’imbarco
per due adulti, con veicolo a seguito, per dalla convenuta compagnia,
comprensivo dell’imbarco per due adulti, con veivolo a seguito, per
l’importo indicato in citazione, comprensivo della tratta Golfo Aranci
(SS)- Napoli per il giorno 14.8.2004 alle ore 15.30 , vista la
soppressione della motonave S.n.a.v. che doveva effettuare tale
percorso, per poter ritornare alla sua residenza, era costretto ad
imbarcarsi su nave della Tirrena S.p.A. in partenza dallo stesso porto
alle ore 1,30 del 15.08.2004 e diretta a Fiumicino.La
teste M.M, dopo aver precisato di non aver intentato alcuna azione di
risarcimento danni nei confronti della convenuta compagnia in, quanto,
tutte le spese di viaggio erano state sostenute dall’istante, riferiva
che , alla data prevista per il ritorno, arrivati al porto d’imbarco in
netto anticipo, venivano informati della mancata partenza solo alcune
ore dopo.Asseriva
che gli addetti alla biglietteria della convenuta riferivano ai
viaggiatori che, per effettuare il viaggio di ritorno a casa, potevano
scegliere se trascorrere la notte in Sardegna , imbarcandosi sulla nave
della S.n.a.v. in partenza il giorno dopo, o partire con
un’imbarcazione della Tirrena S.p.a. in partenza dallo stesso porto
alle ore 1,30, ma con destinazione Fiumicino (Roma), anziché Napoli.Affermava
che durante le ore di permanenza nel porto Golfo Aranci alcuna
assistenza veniva loro prestata dagli addetti della compagnia di
navigazione convenuta.Ricordava
che, arrivati a Fiumicino, per raggiungere la propria abitazione,
l’istante doveva sobbarcarsi delle necessarie spese autostradali, di
carburante e generi di conforto , esborsi che, nonostante le
rassicurazioni in tal senso ricevute dal personale S.n.a.v., non
venivano restituiti, neanche dietro espressa richiesta inoltrata a
mezzo fax.Affermava
che il ritardo nel ritornare a casa aveva impedito la partecipazione ai
festeggiamenti di ferragosto da familiari ed amici.Il
teste E. G., sostanzialmente, confermava la dichiarazione resa dal
primo teste precisando che, ad espressa richiesta, il personale della
Snav del porto Golfo Aranci dichiarava che, ove si fosse scelto di
passare la notte sul posto, in attesa di poter ripartire con una nave
del medesimo vettore il giorno seguente, ai viaggiatori non sarebbe
stato fornito alcun alloggio per la notte.La S.n.a.v. S.p.a., d’altro canto, sostiene che la soppressione della partenza era dipesa da causa non imputabile al vettore.Il
teste indotto dalla convenuta, dichiarava di trovarsi, quale ufficiale
di coperta, a bordo della motonave “Sardinia Jet” partito da Napoli e
diretto a Golfo Aranci in data 14.8.2004 e di aver dovuto interrompere
la navigazione per il peggiorare delle condizioni metereologiche, ma
non precisava se l’imbarcazione in questione fosse proprio quella
attesa dall’istante e dagli altri viaggiatori, né indicava l’ora esatta
dalla partenza dal porto di Napoli.Quanto
asserito dal dipendente S.n.a.v., inoltre, non risulta avvalorato da
alcuna documentazione attestante il peggiorare delle condizioni del
tempo così come riferite.La
convenuta, nella comparsa conclusionale, fa ampio riferimento ad un
articolo apparso sul quotidiani “Il mattino” di Napoli concernente le
cattive condizioni del mare che, alla data dei fatti in causa,
avrebbero costretto, navi e traghetti partiti dal Golfo di Napoli a
rientrare in porto, ma il menzionato articolo non risulta prodotto in
atti e sottoposto alla valutazione del giudicante.Orbene,
si ritiene che la controversia in esame vada risolta facendo ricorso
all’applicazione sia delle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1681
c.c., sia di quelle speciali di cui agli artt. 403 e 409 del Codice
della Navigazione.Per
il combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., il vettore
che non esegue esattamente la prestazione dovuta, consistente nel
trasportare la persona da un posto ad un altro, è tenuto al
risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo
non è dovuto a causa a lui imputabile.All’esito
dell’istruttoria svolta, questo giudice, viste le lacunose
dichiarazioni rese dal teste indotto da parte convenuta, nonché, la
mancata produzione agli atti di causa di qualsiasi documentazione a
sostegno della sussistenza dell’invocata esimente, considera che la
Snav S.p.a. non abbia superato la presunzione di responsabilità posta a
suo carico, poiché, non risulta sufficientemente provato che
l’inadempimento del vettore sia stato provocato da causa a lui non
imputabile. Le
norme richiamate trovano ulteriore specificazione nella disciplina
dell’art. 403 Codice della Navigazione che prevede che, allorquando il
vettore sopprime la partenza della nave per fatto a lui non imputabile
e il viaggio non può essere effettuato con un’imbarcazione dello stesso
vettore, che parte successivamente, il contratto deve considerarsi
risolto.Nell’ipotesi
in cui vi siano partenze successive di alter navi dello stesso vettore
il passeggero può scegliere se effettuare il viaggio su una di questi
navi o di risolvere il contratto ed, in entrambi i casi, ha diritto al
risarcimento del danno, che può eccedere il doppio del prezzo netto di
passaggio, se la soppressione avviene per giustificato motivo. L’art.
409 dello stesso codice, poi, precisa che la prova liberatoria della
non imputabilità per il mancato adempimento è a carico del vettore Occorre
rilevare che nel caso in esame, invece che a bordo di un’imbarcazione
dello stesso vettore, il viaggio, sia pure parzialmente, è stato
effettuato con una nave di altro vettore.Tale
sostituzione è stata accertata dall’istante che avvalendosi del
cosiddetto sistema di “riprotezione”, per percorrere la tratta Golfo
Aranci – Fiumicino, assieme all’altro passeggero per cui aveva
provveduto a comprare il biglietto e con il veicolo a seguito, non ha
dovuto acquistare un ulteriore tagliando di viaggio, il cui costo, è
pacifico tra le parti, è stato sostenuto per intero dalla convenuta.L’attore
quindi, acconsentendo di ritornare con una nave con partenza
successiva, sia pure di altro vettore, ha scelto di dare corso
all’esecuzione del contratto di trasporto, per cui l’azione proposta
con il presente giudizio deve considerarsi diretta ad ottenere il
risarcimento danni.Questo
giudicante ritiene di dover accogliere la domanda proposta dal Del
Prete Fabio esclusivamente per i danni derivanti dalla necessità di
effettuare a proprie spese il tratto di percorrenza Fiumicino – Napoli, non coperto dal sistema di c.d. “riprotezione”, nonché, per quelli conseguenza degli esborsi sostenuti per l’acquisto
di generi di conforto per l’ulteriore permanenza al porto di Golfo
Aranci, in attesa di potersi imbarcare, e per affrontare l’ulteriore
fase di viaggio di ritorno.La
domanda di risarcimento dei danni personali e morali richiesta
dall’attore, invece, va rigettata in quanto infondata e non provata.Occorre
precisare che il cosiddetto danno biologico e/o esistenziale, a cui si
ritiene faccia riferimento l’attore, nel caso in esame, non può essere
considerato in re ipsa negli eventi descritti, poiché, occorreva che
egli provasse di aver definitivamente subito il danno lamentato.L’istante non ha
esibito alcuna documentazione medica e dall’istruttoria svolta, oltre
ad una situazione di disagio per l’inconveniente verificatosi,non
emerge alcuna patologia idonea a provare che l’attore abbia subito, a
seguito ed in conseguenza dei fatti in causa un danno esistenziale e/o biologico che possa essere oggetto di risarcimento.Le
circostante dedotte, ivi compresa quella di non aver potuto partecipare
ad una festa con familiari ed amici, non possono essere considerati
potenzialmente idonei ad arrecare all’istante un pregiudizio
esistenziale che si configura esclusivamente dallo stress emotivo e
dall’alterazione delle abitudini di vita.Per
quel che concerne il quantum debeatur, all’attore vanno riconosciuto €
71,80, che , come da documentazione in atti, corrispondono al costo del
carburante ed al pagamento del pedaggio autostradale per il tratto
Fiumicino – Napoli, non coperto dalla motonave della Tirrena Spa,
nonché € 50,00 equivalente all’importo, valutato equitativamente,
necessario all’acquisto di generi alimentari e di conforto.In
definitiva, in accoglimento parziale della domanda proposta da Del
Prete Fabio, deve essere dichiarata la responsabilità della convenuta
S.n.a.v. Spa Società di Navigazione Alta Velocità che, di conseguenza,
va condannata al risarcimento dei danni a favore dell’istante,
equitativamente e complessivamente quantificati in € 121,80, oltre
interessi dal fatto.Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio,
sussistono giusti motivi per compensare al 50% le spese di causa
liquidate come in dispositivo con attribuzione delle restante metà al
procuratore costituito per dichiarazione di averne fatto anticipo.La
sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Napoli , II Sezione dott. Maria De Rosa, ritenuta la
propria competenza e definitivamente pronunciatosi in ordine alla
domanda proposta, così provvede:1) accoglie
parzialmente la domanda proposta da Del Prete Fabio per i motivi di cui
in narrativa e, per l’effetto, condanna la Snav Società Navigazione Alta
velocità, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
dell’Istante, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€121,80, oltre gli interessi legati al fatto.2) competenza
per il 50% le spese di giudizio e condanna la convenuta S.n.a.v.
Società di Navigazione Alta velocità al pagamento della restante 50%
che liquida in € 280,00 dei quali €30,00 per spese,
€170,00 per diritti ed €80,00 per onorari oltre IVA e CPA come per
legge e con attribuzione al difensore anticipatario.3) rigetta ogni altra richiesta e domanda formulata dalle parti;4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Napoli oggi 30.1.2006 IL GIUDICE DI PACE
DOTT.SSA MARIA DE ROSA