Tribunale di Milano, diritti assicurativi estesi alla coppie omosessuali
La questione trae origine dalla querela presentata dal dipendente
di una banca, al quale è stato negato il diritto di dare copertura
assicurativa al proprio compagno. L’atteggiamento restio della Cassa
mutua nazionale delle Bcc è derivato dal fatto che il convivente fosse
dello stesso sesso del richiedente, ragion per cui l’ente assicurativo
ha preferito restituire il contributo già versato, piuttosto che
concedere la copertura assicurativa.
Il tribunale meneghino, con sentenza n. 3113 pronunciata lo scorso
15 dicembre, ha censurato tale scelta, affermando la necessità di
interpretare estensivamente l’espressione “more uxorio”, presupposto
della suddetta copertura assicurativa, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 216 del 2003.
In particolare, ha affermato che la “convivenza more uxorio” va
intesa nel senso di “unione” non formalizzata, non solo come
“matrimonio” non formalizzato, dunque senza alcuna discriminazione in
base al sesso.
Il fondamento giuridico della pronuncia è costituito dall’art.3
della Costituzione, enunciazione del principio di uguaglianza formale e
sostanziale, che vieta qualunque discriminazione su base sessuale; gli
articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Inoltre i giudici hanno richiamato anche le innumerevoli
risoluzioni del Parlamento Europeo, con le quali quest’ultimo ha
invitato gli Stati membri ad aprire le porte al riconoscimento dei
diritti delle coppie di fatto e ad abbattere le barriere
discriminatorie.