Tribunale di Salerno: ordinanza d’urgenza per stabilizzazione di un lavoratore precario
Sussiste il diritto alla stabilizzazione, con l’inserimento negli elenchi di cui alla legge Regionale Campana n°1/2008, del dipendente con contratto a termine, titolare di più contratti di lavoro in successione, il cui inizio del rapporto sia avvenuto in data antecedente al 29.09.06 ed in servizio al 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge statale n°296/2006) che per effetto di ripetute proroghe, senza soluzione di continuità, viene a maturare il requisito dei 36 mesi necessari per poter produrre l’istanza, anche dopo tale limite temporale.
Il Collegio adito, in sede di reclamo, ha completamente ribaltato le argomentazioni e la tesi interpretativa, letterale e restrittiva, del primo Giudicante relativamente alle disposizioni di cui alla Legge Statale del 27.12.2006 n°296, art. 1, comma 519 (norme sulla stabilizzazione del precariato nella P.A.-Finanziaria 2007) e alla Legge Regionale n°1/2008, art.81 comma 2, poste a sostegno dell’ordinanza di rigetto e ha riformato integralmente l’ordinanza di rigetto emessa dal primo Giudice, vista la sussistenza:
– del fumus: in quanto il lavoratore precario titolare di una pluralità di contratti, il cui inizio è antecedente al 29.09.2006, può maturare il requisito dei 36 mesi anche successivamente a tale data purché sia ancora in servizio all’01.01.2007 ed in quanto tale ha diritto alla stabilizzazione;
– del periculum in mora: essendo pacifico che, scaduta l’ultima proroga, il personale non ammesso incorrerebbe nella risoluzione del rapporto con gli inevitabili pregiudizi di carattere economico, professionale ed esistenziale.
Infine, il Collegio, in accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo e nel reclamo, ha dichiarato il diritto dell’istante – lavoratore precario – all’inserimento negli Elenchi Regionali del Personale precario del S.S.R. soggetti alle procedure di stabilizzazione.
(Tribunale Civile di Salerno, Ordinanza 16 maggio 2010: Reclamo avverso ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. per carenza del fumus boni juris – Accoglimento con riconoscimento del diritto alla stabilizzazione ed interpretazione logico/giuridica estensiva delle disposizioni di legge in relazione ai principi della “continuità” e del “dies ad quem”).