Tribunale Novara, sentenza 06.02.2006 n° 277
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
dr.ssa Anna Maria Dl ORESTE Presidente
dr. Guido VANNTCELLI Giudice relatore
dr. Bruno CONCA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generate n. 1359/2005, promossa con citazione notificata in data 14.4.2005 a ministero dell’ufficiale giudiziario addetta all’ufficio unico Notifiche del Tribunale di Novara (…)
da
(…), (…) e (…) rappresentati e difesi per procura in calce alla citazione dagli avv.ti (…)
attori
CONTRO
(…) in persona del direttore generale (…), rappresentata e difesa per delega in calce alla copia notificata della citazione dagli avv. (…) ed (…), ed elettivamente domiciliata presso (…)
convenuta
E NEI CONFRONTI DI
(…) in persona del procuratore (…), elettivamente domiciliata in (…), presso l’avv. (…)
terza chiamata
A seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza notificata dagli attori via
telefax il 14 e depositata il 18.11.2005, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, cosi
CONCLUDEVANO
Gli attori:
come da istanza di fissazione dell’udienza del 14.11.2005 che di seguito si
riporta:
FORMUILANO
istanza di fissazione di udienza sensi e per gti effetti degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, D.lgs. 5/2005 e precisalo le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale lll.mo, respínta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria;
– accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e, in ogni caso, l’illegittimità del contratto concluso in data 15 dicembre 2000 tra (…), (…), (…) e (…) (FiIiale di (…) un tempo (…), poi (…)), avente ad oggetto l’acquisto da parte degli attori di obbligazioni Cirio S.p.A, con tasso d’interesse dell’8%, per un ammontare complessivo di Euro 206.000,00;
– per l’effetto, condannare (…) a fare restituzione ai (…), (…) e (…) della somma di Euro 206.000,00 oltre interessi lega1i dal 15 dicembre 2000 al saldo;
– condannare (…) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice per i fatti di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria – per mero scrupolo di difesa e senza che
ciò possa comportare alcuna inversione dell’onere della prova che, ai sensi dell’art. 23, n. 6, TUF, incombe sulla banca convenuta – i (…) deducono i seguenti mezzi istruttori.
a) (…) chiedono venga disposta Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di:
– descrivere natura dei titoli oggetto di controversia, nonché tempistica e modalità del loro collocamento presso gli investitori italiani, specificando se la banca convenuta, ovvero suoi danti causa, abbiano partecipato al collocamento sul mercato dei bond. Cirio oggetto di giudizio e verificando 1a sussistenza e l’estensione di un conflitto di interessi tra banca e investitore;
– verificare se, aI momento dell’operazione per cui è causa, ossia alla data del 15 dicembre 2000, a tali obbligazioni fosse stato attribuito un rating e, comunque, una valutazione da parte del mercato circa i1 loro grado di rischio;
– accertare se tali titoli fossero destinati unicamente a determinate categorie di investitori;
– in ogni caso, individuare i soggetti e illustrare le modalità attraverso cui è stato effettuato il collocamento delle obbligazioni Cirio di cui è causa, precisando: a) se la banca abbia venduto titoli già presenti nel proprio portafoglio ovvero se li abbia acquistati da altri operatori per soddisfare l’ordine impartito dagli attori; b) se ed a quale prezzo tali titoli fossero, da altri operatori, offerti sul mercato il giorno delle operazioni per cui è causa.
b) (…) chiedono altresì l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni e per interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore di (…) e di (…):
1. Vero che nel dicembre del 2000, il (…) ha dichiarato alla banca, nelle persone di (…) e (…) di avere intenzione di impiegare una patte dei propri risparmi in titoli un bassa rischiosità, anche al fine di bilanciare i rischi annessi a titoli già presenti nel portafoglio di (…)
2. Vero che nel dicembre del 2000, la banca, nelle persone di (…) e (…) , ho. proposto telefonicamente a (…) di investire in obbligazioni emesse dalla Cirio Spa, in quanto titolo obbligazionario a basso rischio di insolvenza e con garanzia di rimborso.
Si indicano come testi su tutti i capitoli con riserva di integrare la lista, (…) (…).
(…) si oppongono alle istanze istruttorie formulate da (…) e (…) poiché
tutte inammissibili, irrilevanti e generiche.
Il presente atto viene notificato a (…) e a (…) anche nei modi e nelle forme di cui all’art. 137 cod. proc. civ. e segg.
Milano – Novara, 14 novembre 2005.
La convenuta:
Piaccia al Tribunale lll.mo -dato atto che (…). si è già opposta a qualsivoglia modifica del thema decidendum ed alla formulazione di domande nuove rispetto a quelle formulate in atto di citazione, che tali domande gli attori hanno inammissibilmente modificato in sede di memoria 27/9/2005 ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni, introducendo altresì inammissibili modifiche alla consulenza tecnica richiamata in precedenza- accogliere le conclusioni tutte meglio specificate nella 1^ memoria del 27/10/20O5.
La terza chiamata:
come da nota ex art. 10 D. Lgs. n. 5/2003 che di seguito si riporta, tutto ciò premesso e ritenuto
(…) rappresentata e difesa come precisato in atti nel richiamarsi integralmente alle proprio deduzioni, allegazioni, produzioni, istanze e difese tutte già svolte in atti, e nel ribadire quindi tra l’altro anche le proprie contestazioni in relazione alle avverse deduzioni in fatto ed in diritto, anche per quanto ribadite ed integrate nell’ultima avversa istanza (la quale anche l’esponente contesta integralmente), e con salvezza di ogni proprio diritto, cosi formula le proprie
Conclusioni
Piaccia al Tribunale
Respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
– in via preliminare: dichiarare l’estinzione del presente giudizio nei riguardi di (…) o comunque la cessazione della materia del contendere, anche per ciò che concerne la richiesta di estensione delle domanda proposta dagli attori nei confronti di (…) (per la denegata ipotesi di ritenuta sua ammissibilità) con rifusione a favore dell’esponente ed a carico degli attori di spese, diritti ed onorari di causa; in subordine nel merito, respingere ogni avversa con rifusione all’esponente di spese, diritti ed onorari di causa;
– in via istruttoria – previo rigetto di ogni avversa istanza istruttoria anche in quanto inammissibile ed esplorativa, respinta ogni eventuale contraria istanza e senza alcuna inversione dell’onere della prova gravante su controparte,
a) ammettersi all’occorrenza prova per testi sui seguenti capitoli, con i testi
di seguito indicati:
1. “vero che il signor (…) ha preso servizio presso la filiale di (…) dell’allora (…) soltanto nel 2000 quale addetto all’esecuzione degli ordini impartiti dai clienti in materia di servizi di investimento, e vero che nel prendere servizio egli ha ricevuto dal personale della filiale le informazioni in relazione al signor (…), che era cliente delta filiate stessa e che gli è stato descritto come un cliente importante, con una buona conoscenza dei mercati finanziari e solito ad effettuare operazioni di investimento di un certo rilievo anche in considerazione della consistenza del suo patrimonio che risultava dalla posizione titoli e del conto corrente”;
2. “vero che il signor (…) nel periodo in cui ha prestato servizio presso la filiale di (…), ossia tra gennaio 2000 e dicembre 2001 ha incontrato personalmente il signor (…) solo una volta poiché questi non era solito recasi in filiale e non aveva con 1o stesso sig. (…) una intensa frequentazione”;
3. “vero che il signor (…), in considerazione del proprio ruolo, non usava consigliare ai clienti alcun tipo di operazione, limitandosi a riferire le informazioni relative ai titoli di cui il cliente faceva richiesta così come ha fatto in occasione della disposizione del signor (…) conferita nel dicembre 2000 e relativa alle obbligazioni Cirio S.p.A. 8%”;
4. “vero che il signor (…) quale impiegato nell’ufficio titoli della filiale di Trecate era in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto alla signora (…) la quale era consulente per le imprese e vicedirettrice della Filiale di (…) al tempo dell’operazione di acquisto dei titoli Cirio S.p.A. 8% da parte del signor (…)”;
5. “Vero che il signor (…) era escluso dal novero dei clienti che la signora (…) era deputata a seguire e gestire quale vicedirettrice della filiale di (…), e vero che la signora (…) non ha avuto alcun colloquio con il signor (…) nel dicembre 2000, e non ha mai discusso con il signor (…) in merito a possibili investimenti”;
6. “Vero che anche negli anni dal 1997 al 1999 il signor (…) in occasione di tutti i colloqui con i1 personale della filiale di (…) ed in particolare con il signor (…), ha sempre dichiarato al suddetto personale di essere interessato esclusivamente a titoli che presentassero rendimenti elevati, si informava telefonicamente delle quotazioni dei titoli e delle aste dei titoli di stato italiani ed aveva disposto, già nel 1997, operazioni in obbligazioni Argentina ed obbligazioni Turchia rispetto alle quali il signor (…) ha fornito le informazioni relative ai rischi”;
7.”vero che il signor (…) anche negli anni dal 1997 al 1999, il (…) in occasione di tutti i colloqui con il personale della filiale di (…) ed in particolare con ogni qual volta che parlava con il suddetto personale, ed in particolar modo con i signori (…) e (…), di investimenti finanziari si è sempre espresso con linguaggio tecnicamente corretto ed appropriato, ha sempre dichiarato di conoscere le diverse tipologie di strumenti finanziari e le loro diverse caratteristiche di rischiosità ha sempre discusso delle problematiche inerenti i diversi strumenti finanziari presenti nel suo portafoglio anche per ciò che concerne la strategia di diversificazione ed il rapporto tra rischio e rendimento, ed ha sempre dichiarato di preferire investimenti in titoli che potessero procurargli rendimenti elevati o comunque superiori a quelli dei titoli di stato dichiarandosi edotto del loro maggior rischio”;
8. “vero che ha gli obiettivi posti dall’allora (…) nel sistema di incentivazione delle proprie filiali anche relativamente agli anni 1999,2000 e 2001 è sempre stata esclusa la negoziazione di obbligazioni non bancarie quali i bond Cirio di cui è causa’;
si indicano come testi sui capitoli dal n. 1 al n. 8 che precedono i sigg.ri:
– (…) ed (…) entrambi domiciliati presso (…);
– (…) domiciliato presso (…);
9. “Vero che (…) (e, prima della fusione le singole banche in essa confluite (…)”, (…) e (…)”) negli anni 2000, 2001 e 2002 ha negoziato su base individuale con la clientela in acquisto e in vendita a seconda delle richieste della clientela dalla data di rispettivo lancio sul mercato fino al default i titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio (ivi compresi i titoli Cirio s.pa 8% di cui è causa) a prezzi diversi a seconda dell’andamento del titolo e quali anche risultanti, per i titoli di cui è causa dai prospetti di fonte Bloomberg di cui al doc. 8 del fascicolo di
parte convenuta che si rammostra al teste”;
10. “Vero che il numero di clienti di (…)” (in cui sono confluite (…), (…), (…)- e (…)) che detengono attualmente titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio è pari a circa lo 0,1% del totale dei clienti della (…)”;
11. “Vero che circa l’83% dei titoli amministrati della clientela retail di (…) è costituita da BOT, CTT, obbligazioni bancarie e da alti titoli con rating non inferiore ad “AA”;
12. “Vero che negli anni 2000, 200I e 2002 i titoli di cui ai prestiti obbligazionari emessi dalle società del gruppo Cirio (ivi compresi i titoli Cirio 8% di cui è causa) sono stati trattati da (…) (e, prima della fusione dalle singole banche in essa confluite (…), (…) e (…) all’interno di propri panieri o sistemi di scambi organizzati regolarmente comunicati alla Consob ed inseriti nell’elenco tenuto da essa Consob ai sensi dell’art 78 del D. Lgs. n. 58/98″;
13. “Vero che i titoli obbligazionari in media negoziati sui panieri o sistemi di cui al precedente capitolo negli anni 2000, 2001 e 2002 erano diverse decine”;
14. “Vero che negli anni 2000, 2001 e 2002 (…) (e, prima della fusione le singole banche in essa confluite (…), (…) e (…)) ha detenuto in portafoglio titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio (ivi compresi i bond Cirio 8% di cui è causa) esclusivamente nei tempi e nelle quantità necessari a far fronte alle richieste della clientela e del mercato”:
15. “Vero che negli anni 2000, 2001 e 2002 (…) (e, prima della fusione le singole banche in essa confluite (…), (…) e (…)), in relazione alla negoziazione dei titoli obbligazionari emessi da società del gruppo Cirio (ivi compresi i bond Cirio 8% di cui è causa), provvedeva giorno per giorno ad acquistare i detti titoli da alni investitori istituzionali anche terzi rispetto al (…) nelle quantità volta per volta necessaria per far fronte via via alle richieste della clientela”;
16. “Vero che in data 11.12.2000 (…) ha sottoscritto la quota di € 1.000.000,00 del bond Cirio 8% (data di scadenza 2l dicembre 2005, cod. Isin (…)) e vero che, in relazione al predetto titolo, nella medesima data (…) ha venduto € 1.500.000,00 a (…) e € 79.00,00 a (…) delle (…)”;
17. “Vero che (…) (e ciascuna delle banche in essa confluite (…), (…) e (…)) negli anni 2000, 2001 e 2002 metteva a disposizione dei dipendenti delle proprie filiali, anche tramite collegamento informatico, informazioni inerenti le caratteristiche (emittente, codice titolo, data di scadenza, tasso di interesse, ecc.) dei titoli da essa banca negoziati, ivi compresi i titoli Cirio oggetto di causa”;
18. “Vero che le schede con ‘copyright Bloomberg’ di cui al doc. 8 del fascicolo di parte convenuta che si rammostrano al teste sono estratte dall’information provider Bloomberg e riportano le caratteristiche ed i valori di mercato storici ed duali dei diversi titoli cui ciascuna delle schede stesse si riferisce”;
si indicano come testi sui capitoli dal n. 1 al n. 18 che precedono i signori:
– (…) (…) (…) tutti domiciliati presso (…)
– (…) domiciliato presso (…) limitatamente al capitolo di prova n. 11;
b) per la sola denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte di alcuna delle prove testimoniali dedotte dagli attori, ammettere l’esponente a prova contraria con tutti i testi di patte convenuta (…) sopra indicati sub a).
Milano, 24 novembre 2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l) Con atto notificato in data 14.4.2005 (…), (…) e (…) (d’ora in poi brevius, ‘i (…)’) hanno convenuto in giudizio, nelle forme del rito speciale di cui al decreto legislativo 17.1.2003 n. 5 (d’ora in avanti, per brevità di scrittura, P(rocesso)S(ocietario)) la (…), deducendo di essere contestatari presso la filiale di (…) della convenuta -che questa aveva rilevato da (…), nella quale si era fusa la (…) originaria titolare dello sportello e dei relativi
contratti- del conto corrente n. (…) e del deposito titoli n. (…).
1).1 In punto di fatto gli attori, premesso di aver intrattenuto frequentissimi rapporti con la banca (con cui avevano tra l’altro stipulato nel periodo 1992/1999 un contratto di gestione patrimoniale e diversi contratti di investimento), hanno precisato che proprio in virtù della fiducia nutrita nei confronti dei responsabili della filiale le avevano affidato gran parte dei propri risparmi; tanto che, a mo’ di esempio, avevano investito nel 1997 in bond della Repubblica argentina e di quella turca solo dopo aver ricevuto dal funzionario di riferimento ‘i necessari chiarimenti su caratteristiche e rischi connessi a tali operazioni’ .
Nel 2000, terminato il rapporto di gestione patrimoniale, i titoli in portafoglio erano stati trasferiti in un deposito cointestato; e poiché alcuni di essi presentavano un alto indice di rischiosità, gli attori avevano avvertito la necessità di investire una parte consistente dei risparmi in titoli con basse rischiosità che possibilmente -tuttavia- garantissero un rendimento superiore ai titoli di Stato.
Apprese queste intenzioni, i responsabili della filiale avevano proposto telefonicamente ai (…) di investire parte dei risparmi in bond emessi dalla CIRIO s.p.a., caratterizzati a loro dire da scarsissimo rischio di insolvenza e dotati di piena garanzia di rimborso per il prestigio e la solidità della emittente. Pertanto (…) aveva impartito telefonicamente il 16.12.2000 l’ordine di acquistare bond della CIRIO s.p.a. 8% per un ammontare di euro 206.000,00 (cfr. doc. 2 att.).
Dopo l’acquisto, la banca non aveva fornito agli attori informazioni sull’andamento dell’investimento; tanto che solo nel novembre del 2002 i (…) avevano appreso con sgomento dalla stampa che il trustee inglese Law Debenture aveva dichiarato il default delle emissioni obbligazionarie del gruppo ClRlO, e solo nell’estate del 2003 -sempre a mezzo stampa- che le obbligazioni acquistate erano sfornite di rating, erano state negoziate dalla banca nella fase di mercato precedente alla loro emissione ufficiale (avvenuta nel gennaio 2001) ed erano destinate esclusivamente ad investitori professionali.
Quando il 29.1.2004 (…) si era rivolto sia a (…) (titolare della filiale all’epoca dell’investimento) che a (…) (cessionaria della filiale) chiedendo la restituzione del capitale investito ed il risarcimento dei danni, era iniziato un palleggio di responsabilità fra i due istituti (cfr. docc. 4-8 att.); ed a fronte dell’espresso rifiuto di (…) -alla quale il legale degli attori aveva denunziato ancora il 1°.2.2005 la nullità dell’investimento- di definire bonariamente la vertenza (cfr. docc. 9-12 ibidem), non era rimasta altra scelta che adire autorità giudiziaria.
1).2 A fondamento della propria domanda di accertamento della nullità del
contratto concluso il 16.12.2000, di restituzione ex art. 2033 cod. civ. del
capitale investito con gli interessi legali da tale data al saldo e di risarcimento dai danni subiti per i fatti esposti, i (…) hanno richiamato -denunciandone la violazione- gli artt. 21 co. 1° del decr. legsl. n. 58 del 24.2.1998 (d’ora in avanti, TUF) e 28-29 del regolamento di attuazione n. 11522/1998 emesso dalla CONSOB, deducendo in particolare:
– che al momento della conclusione dell’affare la banca (in allora. la (…)) aveva taciuto il conflitto di interessi in cui versava per esser parte del comitato di collocamento dell’emissione obbligazionaria de qua;
– che non aveva fornito la completa informazione dovuta circa i rischi dell’operazione, ed in particolare circa l’assenza di rating e di prospetto informativo;
– che la banca non si era comunque astenuta dall’effettuare l’operazione nonostante essa fosse manifestamente inadeguata ai (…) -evidentemente, non investitori professionali- per tipologia e dimensione;
– che infine, alla luce di quanto precedeva, il rifiuto della banca di farsi carico della richiesta attorea era pretestuoso poiché essa, in quanto cessionaria dei rapporti giuridici già facenti capo a (…) in relazione alla filiale di (….), doveva ritenersi responsabile in via esclusiva ex art. 58 decr. lgsl. n. 385/1993.
2)(…). s’è costituita osservando che il contratto di negoziazione titoli oggetto della domanda attorea di nullità era stato concluso anteriormente alla cessione -intervenuta per atto pubblico in data 17/7/2001 (cfr. doc. 1 conv.)- dall’allora (…) ad essa del ramo d’azienda comprensivo dell’agenzia di (…); atto in base ai cui artt. 7.2. 7.4 e 7.5 la banca cedente si era impegnata a tenerla indenne da pretese e responsabilità per fatti anteriori alla data di efficacia della cessione e sino al 30.9.2006 (cfr. docc. 2-4 ibidem).
Premesso di non disporre della documentazione relativa all’affare contestato, risalente al dicembre del 2000. ha comunque evidenziato come i primi segnali dell’insolvenza del gruppo CIRIO fossero emersi soltanto nel novembre del 2002.
Ne conseguiva che, non essendo stata la dante causa (…) in possesso di informazioni riservate o privilegiate sull’andamento del Gruppo CIRIO (con il quale non aveva mai intrattenuto rapporti), la pretesa dei (…) di riportare indietro di oltre due anni la situazione di defautt era manifestamente infondata.
Ha quindi sostenuto che la specifica attività di negoziazione impugnata -diversa dalla gestione o dal mandato- si era svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di sollecitazione, e senza che sussistesse alcun obbligo della banca di informare i clienti di eventi successivi alla compravendita; e si era caratterizzata, come ogni investimento finanziario, per l’assunzione da parte del cliente di un rischio inversamente proporzionale al reddito atteso.
Contestata infine la sussistenza di un conflitto di interessi e del nesso causale fra gli asseriti illeciti commessi dalla banca ed il danno risentito.
(…) ha chiesto che ogni domanda contro di lei rivolta venisse respinta:
in principalità per il suo ‘difetto di legittimazione’ e comunque per l’obbligo di (…) di garantirla e totalmente manlevarla.
Ha pertanto contestualmente chiamato in causa (…) -cui l’atto 6 stato notificato il 20.6.2005- per sentirla condannare a rimborsarle qualsiasi somma essa chiamante fosse stata a sua volta eventualmente condannata a sborsare ai (…).
3) Gli attori hanno replicato alla comparsa di (…) ribadendo –con memoria depositata il 29.9.2005- che l’atto di cessione del ramo d’azienda invocato dalla convenuta era per essi res inter alios acta, e che (…) era responsabile ‘in via immediata ed esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 T.U.B., per tutti i fatti dedotti in giudizio dagli attori’.
Hanno tuttavia dedotto che la chiamata di (…) aveva prodotto ben precise conseguenze processuali, poiché aveva determinato l’automatica estensione all’istituto chiamato -sul fondamento di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che hanno richiamato- della domanda originariamente svolta nei confronti di (…).
Ciò posto, hanno ulteriormente allegato che il contratto di investimento per
cui era causa doveva ritenersi nullo anche perché concluso in epoca anteriore all’emissione dei titoli, avvenuta nel gennaio del 2001, e quindi per mancanza dell’elemento essenziale del suo oggetto, ovvero per la sua
impossibilità materiale che ne rendeva pure inindividuabile la determinatezza (termini testualmente ripresi da una sentenza emessa il 31.1.2005 dal Tribunale di Milano).
L’operazione era altresì viziata dal conflitto di interessi colpevolmente taciuto dall’allora (…), poiché come si evinceva dalla c.d. offering circular contestualmente prodotta la banca venditrice figurava fra i componenti del comitato di collocamento delle obbligazioni oggetto del fissato bollato prodotto.
Hanno pertanto esteso la domanda all’annullamento e, in ogni caso, all’accertamento della ‘illegittimifà’ del contratto concluso il 15.12.2000; e chiesto che le condanne alla restituzione ed al risarcimento dei danni già richieste contro la (…) venissero pronunciate ‘in subordine’ nei confronti della terza chiamata (…).
4) Nelle more (…), in persona del dirigente (…), ha notificato in data 3.10.2005 a (…). rinuncia agli atti della causa instaurata con l’atto di chiamata (con espressa menzione’ spese di causa già regolamentate’ ): rinuncia espressamente e senza riserve accettata dalla terza chiamata -a mezzo dei suoi difensori a ciò abilitati in virtù della procura loro rilasciata- sin dalla comparsa di risposta di cui subito appresso.
4).1 Dando atto di ciò, (…) si è infatti costituita in giudizio depositando il 13.10.2005 comparsa nella quale ha preliminarmente dedotto l’intervenuta estinzione del giudizio instaurato con l’originaria chiamata di terzo, e precisato pertanto che la costituzione veniva svolta proprio al principale fine di sentir dichiarare tale cessazione del processo.
Anticipando il contenuto della propria replica alla memoria attorea, medio tempore già notificatale -poi depositata il successivo 31.10.2005- (…) ha rilevato come del resto gli stessi (…) avessero ben individuato nella (…), in forza del disposto dell’art. 58 del T.U.B., il soggetto legittimato a resistere alle loro pretese, sicché essi non vantavano interesse alcuno in contra dell’estinzione.
La successiva estensione ad essa terza della domande attoree, affermata dai (…) nella loro memoria di replica, era infatti inammissibile, anche perché l’automatico effetto estensivo allegato dagli attori -fondandosi l’atto di chiamata sul contratto di cessione dello sportello bancario a suo tempo concluso fra (…) e (…)- non aveva in realtà avuto luogo.
4).2 Solo per il subordinato caso in cui l’estinzione non fosse stata ritenuta
operante, (…) ha comunque articolato alle pagine da 1 a 23 di tale comparsa una lunga difesa nel merito (accompagnata dalla produzione di 20 documenti e dalla formulazione di 18 capitoli di prova per testi), che ha
poi espressamente richiamato e riassunto alle pag- 3-6 della memoria di replica notificata il 27.10.2005 agli attori ai sensi dell’art. 7 PS in termini di:
– consapevolezza delle scelte di investimento operate dagli attori, ben a conoscenza almeno dal 1997 (anno del primo investimento in ingenti quantitativi di obbligazioni argentine e turche) delle caratteristiche dei titoli obbligazionari ad alta cedola;
– insussistenza del lamentato conflitto di interessi, che andava escluso alla luce del ridottissimo quantitativo di obbligazioni sottoscritto in sede di emissione dalla COMIT (la quale infatti, per soddisfare le richieste dei clienti, aveva dovuto acquistare quantitativi del titolo in questione sul mercato secondario da intermediari terzi ed estranei al proprio gruppo);
– imprevedibilità, nel dicembre del 2000, del default del gruppo CIRIO (intervenuto solo il successivo novembre 2002 allorché la CIRIO FINANCE LUXEMBOURG s.a. aveva dichiarato di non esser in grado di rimborsare altro prestito obbligazionario);
– piena legittimità e uniformità alla prassi delle modalità di strutturazione, collocamento e negoziazione dei bond CIRIO per i quali era causa (anche in relazione alla negoziazione sul mercato secondario in ltalia presso i risparmiatori in assenza di prospetto informativo e rating ed anche in fase di c.d. grey market, come affermato dalla BANCA D’ITALIA in una comunicazione apparsa sul suo Bollettino n. 41 del novembre 2003);
– non ancora intervenuta scadenza dei titoli acquistati dai (…), che avevano nel corso dell’amministrazione straordinaria del Gruppo CIRIO riacquistato valore e per il quale non poteva escludersi un almeno parziale indennizzo.
(…) ha inoltre pregiudizialmente eccepito che le ulteriori domande svolte dagli attori nella loro memoria di replica -ed in particolare, la domanda di annullamento, la declaratoria di ‘illegittimità’ del contratto e la nuova ragione di nullità fondata sulla pretesa illiceità della negoziazione delle obbligazioni CIRIO nel periodo del c.d. grey market- rappresentavano ampliamenti non consentiti dal secondo comma dell’art. 6 PS; eccependone pertanto l’inammissibilità e dichiarando di voler contraddire, ed in via subordinata, solo alle domande attoree come originariamente svolte in citazione.
4).3 Anche (…) ha depositato una ulteriore memoria di replica ex art. 7 PS, nella quale ha denunziato l’inammissibilità del tentativo effettuato dagli attori in memoria di replica’ di introdurre domande nuove (di annullamento e/o di illegittimità) e di modificare altresì il thema decidendum’; ed ha ri-prodotto a sostegno delle proprie eccezioni tutti i documenti già versati in atti dalla terza chiamata nonché ri-formulato tutti i mezzi di prova orale da questa dedotti nella sua comparsa di risposta.
5) A questo punto gli attori, ricevuta dalla convenuta il 27.10.2005 notificazione della predetta memoria di replica. hanno notificato il 14 e depositato il 18.11.2005 istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 8 co. 1° lett. C PS; nella quale, preso atto della rinuncia di (…) alla domanda di manleva svolta contro (…) e quindi dell”esplicito riconoscimento da parte di (…) della propria esclusiva legittimazione passiva nel presente giudizio’ ai sensi dell’art. 58 co. 5° del decr. legsl. 1°.9.1993 n. 385, hanno espressamente dichiarato che ciò aveva fatto ‘venir meno I’automatica estensione della domande formulate dagli attori nei confronti del terzo chiamato (…)’ dedotta alla pag. 2 della loro memoria di replica, ed hanno pertanto formulato le proprie conclusioni unicamente nei confronti dell’originaria convenuta.
5).1 Sia la convenuta che la terza chiamata hanno quindi depositato in termini la propria nota ai sensi dell’art. 10 co. 1° PS: nella quale -in particolare- (…). ha a sua volta preso atto della rinuncia all’estensione delle domande da parte degli attori (inferendone quantomeno Ia cessazione della materia del contendere), ma ha ribadito come detta estensione fosse ab origine inammissibile; ed ha chiesto che, poiché essa era rimasta in causa ed aveva ulteriormente replicato solo a causa della stessa, le fossero rifuse dai (…) le spese di lite
5).2 Emesso in data 12.1.2006 ampio decreto di fissazione dell’udienza (nel quale il giudice relatore, ritenuto che nulla ostava all’estinzione del processo quanto al rapporto instauratosi fra (…) e (…) con l’atto di chiamata poi rinunciato, ha motivatamente disatteso -anche alla luce delle produzioni documentali di parte convenuta- la prova orale richiesta dalle parti), le parti hanno depositato memorie conclusionali.
Il 20.2.2006 si è quindi svolta la discussione finale; all’esito della quale il
Tribunale si è riservata la decisione nel termine previsto dall’art. 16 co. 5°
secondo periodo PS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6) Prima di scendere all’esame del merito delle domande che gli attori hanno svolto nei confronti di (…)., due sono le questioni da affrontare in via pregiudiziale.
6)l La prima riguarda le conseguenze sul processo dell’intervenuta rinuncia da parte di (…) -con atto debitamente notificato ed espressamente accettato dai procuratori (muniti incontestabilmente dei poteri a ciò necessari) di (…)- alla domanda di garanzia svolta nei confronti della terza chiamata.
Sul punto, in realtà, il problema non è certo il perfezionamento ex art. 306
c.p.c. della fattispecie estintiva del rapporto processuale instauratosi fra la
convenuta e (…) con la chiamata nel processo di quest’ultima, avendo tra l’altro le parti già regolato fra loro il regime delle spese legali sostenute; dovendosi integralmente condividere quanto già espresso in proposito dal giudice relatore nel decreto di fissazione dell’udienza.
Neppure possono essere prese in considerazione le difese che (…) ha subordinatamente svolto nel merito, poiché una volta dichiarata l’estinzione e preso atto che i (…) nelle conclusioni definitive non hanno svolto alcuna domanda -neanche subordinata- nei confronti della terza chiamata, esse restano assorbite e precluse (anche per quanto riguarda le istanze istruttorie) dalla pronuncia processuale di estinzione del rapporto processuale generato dalla chiamata.
Ciò che il Collegio deve qui esaminare, non senza rilevare come appaia del tutto ultronea l’ampia discussione del merito della causa che il difensore di (…) ha comunque ritenuto di effettuare (con le legittime rimostranze dell’avv. (…)) all’udienza collegiale di discussione, è se sia fondata o meno la richiesta di (…) di sentir condannare oli attori alla refusione delle spese legali sostenute.
Premesso che ciò richiederebbe di sceverare nell’ambito di queste ultime
quelle afferenti il contraddittorio instauratosi con gli attori da quelle resesi
necessarie per resistere alla chiamata, rileva il Collegio che le domande proposte contro (…) ‘in subordine’ dai (…) nella loro memoria di replica -come chiarito dagli attori nell’istanza di fissazione dell’udienza- non sono state il frutto di un autonomo e deliberato esercizio del diritto di azione anche nei confronti della chiamata, ma la ritenuta conseguenza automatica
dell’azione di garanzia esperita contro (…) dalla (…) e poi rinunciata; tanto che nell’istanza di fissazione sopra citata gli attori non hanno formulato una dichiarazione di rinuncia nel senso tecnico processuale del termine, ma hanno piuttosto evidenziato come la rinuncia di (…) avesse a sua volta automaticamente prodotto l’effetto processuale di far venir meno l'(altrettanto) automatica estensione alla terza chiamata delle proprie domande della quale avevano ritenuto di dover prendere atto in sede di replica.
Sennonché osserva il Tribunale che la banca convenuta, nella sua comparsa di risposta (cfr. supra al paragrafo 2), non ha effettuato una vera e propria laudatio actoris, indicando cioè in (…) l’esclusiva responsabile in vece sua delle nullità contrattuali lamentate dagli attori e delle presunte conseguenze restitutorie e risarcitorie, ma -pur esprimendosi (anche ed impropriamente) in termini di difetto di legittimazione passiva- ha piuttosto invocato il titolo contrattuale intercorso il 17.7.2001 fra sé e la cedente, vale a dire l’intervenuta cessione ad essa (…) dello sportello bancario ex (…) di (…), sostenendo che in forza delle pattuizioni in esso contenute (…) avrebbe dovuto tenerla indenne dalle pretese attoree.
Non era (e non è) pertanto applicabile alla fattispecie il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa, che si verifica nelle ipotesi appunto di laudatio actotis, vale a dire quando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore sul fondamento dell’indicazione del terzo come unico obbligato nei confronti dell’attore stesso ed in vece del convenuto.
Solo in tale ipotesi, secondo una condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (peraltro relativa ad ipotesi di responsabilità per fatto illecito), si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), che lascia tuttavia ferma -proprio in ragione di tale duplice alternatività- l’unicità del complessivo rapporto controverso.
Non v’è luogo ad alcuna automatica estensione allorquando invece il chiamante, come nel caso in esame, faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come causa petendi ed in particolare (come pure avvenuto nella fattispecie, nella quale i (…) hanno individuato nell’art. 58 del T.U.B. -ed in particolare nel comma 5° di tale disposizione di legge- il fondamento normativo della responsabilità di (…)) qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo diverso da quello invocato dall’attore (nella specie, i patti di garanzia conclusi fra la banca cedente –e garante- e quella cessionaria); al fine non già dell’affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l’attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, quanto piuttosto allo scopo di ottenere, sulla base del diverso nomen allegato, il rilievo dalla responsabilità invocata dall’attore con la domanda introduttiva della lite.
In questo secondo caso resta infatti ferma l’autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo (così, in modo particolarmente perspicuo, Cass., sez. 3^, n. 1748 del 28/1/2005, poi da ultimo ribadita sotto diverso profilo processuale da Cass. sez. 3^ n. 254 dell’11/1/2006; e già, ancora di recente, le sentenze della seconda sezione civile della Cassazione n. 6753 del 51512003 e 7273 del 121512003).
Ne consegue che, se gli attori hanno errato nel ritenere che la chiamata di (…) da parte di (…) (da essa correttamente individuata come legittimata passiva rispetto alla loro domanda) avesse prodotto automaticamente l’estensione della stessa all’istituto chiamato in garanzia, altrettanto erroneamente (…) ha ritenuto che essi avessero con ciò svolto un’autonoma domanda di garanzia impropria dalla quale doversi difendere; posto che sarebbe bastato ad essa limitarsi a dimostrare l’alterità della causa petendi della chiamata rispetto a quella della citazione per stornare da sé ogni rischio di estensione automatica della domanda attorea, ed andare assolta da ogni pretesa senza alcuna necessità di svolgere -come invece ha ad abundantiam fatto- ulteriori e complesse difese nel merito (che paiono quasi configurare, come la discussione finale ha mostrato, un intervento adesivo alle posizioni di (…) mai espressamente svolto).
Non può pertanto (…) chiedere ora che le spese conseguenti a questa sua -errata- scelta processuale siano poste a carico degli attori, con i quali nessun rapporto processuale è allo stato in essere; onde sussistono ampiamente, ad avviso del Collegio, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali anche nel rapporto fra i (…) e la terza chiamata.
6).2 La seconda questione processuale che va preliminarmente affrontata riguarda invece l’ammissibilità della modificazione delle domande e delle conclusioni che i (…) hanno effettuato nella propria memoria di replica; aggiungendo a quelle articolate in citazione una domanda di annullamento, una domanda di accertamento della -peraltro non meglio precisata- ‘illegittimità’ del contratto di negoziazione di obbligazioni CIRIO per cui è causa, ed una censura di nullità ar sensi del combinato disposto degli artt. 1325 n. 3, 1346 e 1418 co. 2° cod. civ. per esser stati i bond negoziati nella fase c.d. di lancio antecedente alla loro effettiva emissione.
Ammissibilità che, in accoglimento della tempestiva eccezione di parte convenuta (che sul punto ha ripreso i rilievi formulati dalla terza chiamala
nella sua comparsa di risposta), va esclusa.
Il secondo comma dell’art. 6 PS, infatti. consente all’attore in sede di prima
replica alla comparsa costitutiva del convenuto di ‘precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte’ -lettera a)- nonché, a pena di decadenza, di ‘proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto’ -lettera b).
L’esegesi congiunta di tali norme processuali, le quali regolano e delimitano -riprendendo e specificando nel processo speciale di cui al decr.
lgsl. n. 5/2009 la regola generale dettata dal 4° comma dell’art. 183 c.p.c.- il ius variandi dell’attore, appalesa che la proposizione di vere e proprie domande nuove è qualcosa di più e di diverso rispetto ad una loro mera modificazione (ché altrimenti non avrebbe significato lo sdoppiamento della previsione); e che solo può giustificarsi, quando si tratti di nuove domande che conseguano, in rapporto di causa / effetto difensivo, da precise difese svolte dal convenuto ovvero da una sua domanda riconvenzionale.
Con una scelta processuale che si pone in chiara reazione -come noto- con l’impianto del codice di rito così come dai più interpretato sino alla novella recata dalla legge n. 353/1990, il potere dell’attore di introdurre nel processo domande nuove rispetto a quelle che abbia svolto in sede di prima evocazione in giudizio del convenuto è fatto quindi dipendere dalle scelte processuali di quest’ultimo, e non da una valutazione strategica discrezionale; con la conseguenza che domande diverse da quelle articolate in citazione le quali non siano strettamente necessarie all’esercizio del diritto di difendersi contro le allegazioni argomentazioni e riconvenzioni del convenuto, non possono -in caso di tempestiva eccezione ex art. 13 co. 4° PS- modificare ed arricchire il thema decidendum.
L’applicazione di tali principi al caso in esame va pertanto condotta alla stregua del concreto -e modesto- contenuto della comparsa di risposta di (…), riportato pressoché per intero al precedente paragrafo 2).
Tale contenuto si è sostanziato in una richiesta di rigetto della domanda attorea fondata su mere argomentazioni difensive (alle quali -salvo che per
il richiamo, poi rinunciato, alla presunta responsabilità di (…)- non può annettersi neppure il significato di eccezioni in senso stretto) e su una generica allegazione di correttezza della banca cedente in sede di negoziazione dei bond emessi fra il dicembre 2000 ed il gennaio 2001 dalla CIRIO s.p.a.
Esso pertanto, ad avviso del Collegio, non ha in alcun modo giustificato né la successiva domanda di annullamento (per quale vizio del consenso, non
è specificato), né la richiesta declaratoria di illegittimità del contratto (censura che rasenta la nullità, attesa l’ambiguità nel diritto dei contratti di
una tale generica categoria di conformità a legge la quale meglio s’attaglia a comportamenti che a negozi), e neppure la domanda di nullità del contratto stesso fondata sulla circostanza -non allegata (presupponendosi anzi il contrario) in citazione- di una presunta inesistenza ed ‘inindividuabilità’ del suo oggetto.
Né tale ultima nullità, che per aver individuato un vizio genetico ulteriore e diverso rispetto a quelli già dedotti nell’atto introduttivo ha senz’altro integrato una nuova domanda, può costituire oggetto di un rilievo officioso
da parte del Tribunale: dovendosi piuttosto aderire sul punto, al fine di coordinare il principio della rilevabilità officiosa delle nullità (art. 1421 cod. civ.) con quello della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), a quel consolidato orientamento di legittimità secondo il quale soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l’atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice -ed in qualsiasi stato e grado del giudizio- indipendentemente dall’iniziativa delle parti; laddove invece quando sia la parte interessata a chiedere la dichiarazione di radicale nullità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di invalidità enunciate dall’interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi la nullità come elemento costitutivo della domanda dell’attore che si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale (cfr., fra le altre, Cass. n. 2637 del 2°/12/2003 e Cass. n. 13628 del 5/11/2001).
In accoglimento dell’eccezione di inammissibilità svolta dalla banca convenuta, l’esame del merito va pertanto limitato alla domanda così come concretamente proposta nella citazione introduttiva; senza possibilità per il
Tribunale di prendere in considerazione le allegazioni -e le relative domande- ulteriori e diverse che i (…) hanno svolto nella loro memoria di replica (nonché, a maggior ragione, nella loro memoria conclusionale).
7) Tutto ciò premesso, la domanda di nullità svolta dai (…) deve essere rigettata.
Essa è infatti tesa a sentir dichiarare la nullità della compravendita diretta
di obbligazioni CIRIO s.p.a. 8% (aventi codice (…) e scadenza 21/12/2005) intervenuta il 15.12.2000) e con data di regolamento 22.1.2001, sul fondamento di censure che attengono in realtà ad obblighi informativi (indicati dall’attori con riguardo alle lettere da A ad E del primo comma dell’art. 21 T.U.F. ed agli ant. 28 e E del regolamento CONSOB 1 1522 del 1998) che non sono suscettivi, sia pur in relazione all’art. 1418 co. 1° cod. civ, di fulminare di nullità i contratti conclusi in loro ipotetica violazione.
Come infatti questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare in proprie precedenti pronunzie, trovando da ultimo il significativo avallo della Corte di cassazione,
– la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 co. 1° cod. civ. postula che tale violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi cioè alla struttura o al contratto;
– l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che tale più radicale sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi (come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli art. 1469 ter co 4° e 1469 quinques co. 1° cod. civ.);
– va pertanto escluso che l’inosservanza degli obblighi informativi stabiliti dall’art. 21 co. 1. T.U.F. (come già di quelli, di contenuto del tutto analogo, previsti dall’abrogato art. 6 della legge n. 1/1991), concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, possa determinare la nullità o anche solo l’annullabilità del negozio, dal momento che essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell’operazione e che la loro violazione neppure dà luogo a mancanza del consenso in senso proprio;
– la violazione da parte dell’intermediario finanziario dell’obbligo di agire, nel caso di operazioni in cui abbia un interesse conflittuale con quello del cliente, in modo da assicurare comunque trasparenza ed equo trattamento alla controparte (sancito in via generale dall’art. 21 co. 1° lett. c T.U.F. e specificato nella normativa regolamentare di attuazione), non determina infine la nullità del contratto di compravendita di strumenti finanziari successivamente stipulato, ma può al più -sussistendone i presupposti- dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19024 del 29/9/2005).
Ne consegue che, senza necessità di scendere nel merito dell’effettiva sussistenza di tali violazioni (ivi compresa quella relativa alla posizione dell’allora (…) -peraltro dimostrata per tabutas- nel board dei collocatori istituzionali dell’emissione obbligazionaria), esse non possono comunque
assurgere a causa di nullità del contratto che gli attori si dolgono d’aver concluso.
E poiché è sul fondamento di tali pretese cause di nullità, e solo (per tutto quanto considerato ai precedenti paragrafi) su quelle, che si fondano le conseguenti domande di ripetizione di indebito e di generico risarcimento
dei danni pure svolte dai (…) in citazione, anche queste ultime debbono esser respinte senza necessità di ulteriore istruttoria (a conferma, sul punto, della decisione assunta dal giudice relatore con il proprio decreto del 12.1.2006).
8) Venendo infine al regime delle spese di lite, nulla va ulteriormente statuito -a fronte dell’intervenuto regolamento pattizio fra (…) e (…) nonché di quanto già esposto sopra al paragrafo 6).1- in ordine alle spese attinenti al rapporto fra convenuta e terza chiamata, e fra quest’ultima e gli attori.
(…), (…) e (…) dovranno però solidalmente rifonderle a (…) nella misura
che, in considerazione della penetrante attività difensiva svolta in vece della convenuta da (…) ed espunte le spese riferibili al rapporto processuale con quest’ultima, va equamente limitata a complessivi euro 8.530,65: di cui euro 1.130,65 per spese in senso stretto (già comprensivi di euro 925,00 ai sensi dell’art. 14 della Taríffa forense in materia civile e non imponibili per euro 20,65), euro 2.9’12,00 per diritti di procuratore ed euro 4.488,00 per onorari; oltre al C.P.A. al 2% su euro 8.510,00 ed all’l.v.a. di rivalsa sull’imponibile complessivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (…), (…) e (…) nei confronti di (…) con citazione notificata in data 14.4.05, nonché in ordine al rapporto instauratosi a seguito delta chiamata in causa di (…) da parte della convenuta, così provvede:
l) conferma il decreto emesso dal giudice relatore in data l2 gennaio 2006;
2) dichiara l’intervenuta estinzione del processo nel rapporto instauratosi fra (…) e (…) con la chiamata in causa di quest’ultima;
3) in accoglimento delle eccezioni processuali svolte dalla banca in via pregiudiziale, dichiara inammissibili le domande nuove tutte svolte da (…), (…) e (…) successivamente alla citazione introduttiva, e segnatamente nella loro memoria di replica;
4) rigetta nel merito le domande svolte da (…), (…) e (…) in atto di citazione;
5) compensa le spese processuali relative al rapporto fra gli attori e la terza chiamata (…);
6) condanna infine (…), (…) e (…), in solido fra loro, a rifondere a (…) le spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 8.590,65, oltre al C.p.A. ed all’l.V.A. alle rispettive aliquote di legge su diritti onorari e spese imponibili come indicato in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2006
Il Presidente
(Anna Maria Di Oreste)
Il Giudice relatore
(Guido VANNICELLI)