Tribunale Roma, sez. feriale, ordinanza 08.08.2006
Con la presente ordinanza il Tribunale Civile di Roma ammette per la prima volta la possibilità di disporre, ex art. 700 cpc, la sospensione della procedura di fermo veicoli sulla base della sola comunicazione di preavviso di fermo amministrativo senza dover attendere l’emissione del provvedimento di fermo.
Il Collegio, infatti, chiamato a conoscere la vicenda in sede di reclamo avverso il diniego di provvedimento di urgenza (diniego motivato sulla base della natura non provvedimentale, dunque di per sé non lesiva, del preavviso) ha disposto la “sospensione della procedura di fermo” riconoscendo il fumus del ricorso proposto ed il periculum in mora per il ricorrente.
La pronuncia, pertanto, ha aperto la strada ad una tutela più rapida avverso le procedure di fermo iniziate illegittimamente. Ad oggi, infatti, era possibile ottenere l’annullamento del preavviso rivolgendosi al Giudice di Pace mediante una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Giudice di Pace, Caserta, Sez. I^, 24 aprile 2006) mediante una procedura i cui tempi – soprattutto nelle sedi giudiziarie più “affollate” – sono senz’altro più lunghi di un ricorso ex art. 700 c.p.c.
E’ da sottolineare, infine, che stando alla lettera dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 546/1992, come da ultimo modificata dalla legge 248/2006, di conversione del D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Visco-Bersani) che, suscitando non poche polemiche tra gli operatori giuridici, ha portato alla cognizione delle Commissioni Tributarie “il fermo dei beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973”, è tutt’ora possibile sottoporre in via d’urgenza al Giudice Ordinario la cognizione dell’opportunità della sospensione cautelare del preavviso di fermo essendo lo stesso un atto antecedente e distinto dal provvedimento di fermo su cui è competente a pronunciarsi la Commissione Tributaria.
Insomma, l’ordinanza in commento consente di rimediare all’inopportuno mutamento di giurisdizione, realizzato in totale disprezzo della giurisprudenza consolidatasi in tema di giurisdizione sul fermo amministrativo (cfr Cass. Sez. Un., ord. n. 2053 del 31/1/2006), ricorrendo innanzi al G.O. avverso gli atti di preavviso di fermo veicoli al fine di ottenere con la massima celerità la sospensione della procedura sanzionatoria.
(Altalex, 6 ottobre 2006. Nota di Francesco Marascio)
SEZIONE FERIALE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Ciro Monsurrò, Presidente
dott. Donatella Formisano, Giudice
dott. Ludovica Dotti, Giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta nell’udienza dell’8/8/Z006 ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 46111/2006 r.g. promosso da
XXXXXXXX XXXXXXX elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Martini 2 presso lo studio dell’ avv. Francesco Marascio che lo rappresenta e lo difende come da procura in margine al reclamo;
reclamante
nei confronti di
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. – concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma – in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, via dei Normanni 5;
resistente
AGENZIA DELLE ENTRATE con sede in Roma, viale Europa 242;
resistente
avente ad oggetto il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Giudice designato dal Presidente del Tribunale di Roma in data 1/6/2006 nell’ambito del procedimento cautelare ante causam n. 22265/2006 r.g.;
udita la relazione del Giudice relatore; sentite le parti costituite in sede di reclamo; esaminati gli atti del procedimento n. 46111/2006 r.g.caut. ed i documenti depositati dalle parti;
rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam depositato il 28/3/2006 XXXXXX XXXXXXX ha richiesto la sospensione della procedura di fermo amministrativo ex art. 86 comma l del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 relativa all’autoveico1o targato CX 733 LS di sua proprietà;
che a sostegno della istanza XXXXXX XXXXXX ha dedotto le seguenti circostanze: l) il 27/8/2005 veniva notificata al ricorrente una cartella esattoriale per il pagamento della somma di 1.814,30 euro relativa all’integrazione dell’importo corrisposto a titolo di IRPEF per l’anno 2001; 2) ritenendo non dovuto tale importo, il ricorrente si attivava sia richiedendo all’amministrazione delle entrate l’annullamento del suddetto titolo esecutivo e la sospensione dal ruolo, sia proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; 3) il 1/3/2006 veniva comunicato al ricorrente un “preavviso di fermo veicoli” avente ad oggetto l’autovettura targata CX733LS, in relazione ad un credito tributario di 1.235,72 euro; il ricorrente ha evidenziato in particolare l’illegittimità della procedura di fermo, poiché riferita ad una somma differente da quella indicata nel titolo esecutivo, nonché mancante dell’indicazione dell’autorità alla quale è possibile fare ricorso;
che nell’ambito della prima fase del procedimento cautelare la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (d’ora in avanti “la BANCA”) ha resistito alla pretesa avanzata dalla parte ricorrente con memoria depositata il 25/5/2006 nella quale ha contestato i presupposti dell’invocata tutela;
che il G.d. con ordinanza del 1/6/2006 ha rigettato il ricorso ritenendo il difetto del requisito del fumus boni iuris;
che con reclamo depositato il 28/6/2006 XXXXX XXXXXX ha chiesto la revoca del provvedimento del 1/6/2006 insistendo per l’accoglimento della istanza avanzata nella prima fase del procedimento cautelare;
che nell’ambito del presente procedimento di reclamo la BANCA resistente si è costituita con memoria depositata il 3/8/2006 nella quale ha richiesto il rigetto delle istanze avversarie;
ritenuto preliminarmente che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa della BANCA resistente risulta infondata;
che in linea generale il fermo amministrativo di bene mobile registrato, introdotto dall’ art. 91 bis del d.P .R. n. 602 del 1973 e attualmente disciplinato dall’ art 86 del citato d.P.R., secondo il quale il concessionario può eseguirlo sui beni mobili registrati del debitore d’imposta mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, è preordinato all’ espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito;
che pertanto la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si, deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell’ opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, restando esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, giacché con la richiesta di registrazione nei registri mobiliari il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi (Cass. sez. un., ordinanza n. 2053 del 31/1/2006);
ritenuto che la natura discrezionale del provvedimento di fermo di cui all’art. 86 I comma del d.P.R. n. 602/1973, impone che lo stesso debba essere motivato in modo congruo e specifico, con particolare riferimento alle concrete esigenze che giustifichino l’adozione del provvedimento in rapporto all’entità del credito tributario azionato e alle condizioni soggettive del debitore, in quanto atte a compromettere la garanzia del credito;
che nella specie tale motivazione risulta del tutto carente ed emergono viceversa elementi indiziari di segno opposto, indicativi cioè della carenza dei presupposti per
l’adozione del provvedimento tenuto conto della sproporzione tra l’importo del credito vantato dall’amministrazione e il valore del bene assoggettato al vincolo, nonché dell’assenza di elementi indicativi di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore (cfr. T.A.R. Lazio 23/6/2004; T.A.R. Puglia 4/2/2004 n. 392; Trib. Milano ordinanza 9/4/2003);
che sussiste altresì il requisito del periculum in mora, connesso al pregiudizio attinente alla limitazione delle possibilità di movimento del debitore, anche per esigenze di carattere lavorativo;
che ricorrono pertanto i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. invocata dalla parte ricorrente e relativa alla sospensione del procedimento di fermo amministrativo dell’ autovettura di proprietà del reclamante, con la precisazione che nella specie la sospensione riguarda non l’efficacia esecutiva del titolo, ma il procedimento di fermo, del quale risulta soltanto temporaneamente differita l’esecuzione (v. preavviso comunicato il” 1/3/2006, doc. 2 del fascicolo di parte reclamante );
P.Q.M.
Visto l’art. 669 terdecies c.p~c.;
· in accoglimento del reclamo proposto da XXXXXX avverso l’ordinanza emessa il 1/6/2006 dal Giudice designato presso il Tribunale di Roma, dispone la sospensione del procedimento di fermo relativo all’autovettura targata YYYYYYY di proprietà di XXXXXXX;
· concede termine di giorni trenta per l’instaurazione del giudizio di merito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione feriale del Tribunale civile di Roma, l’8/8/2006.
Il PresidenteDott. Ciro Monsurrò