Troppa pubblicità nei cinema prima dei film
Dopo la polemica e i reclami degli spettatori, l’Avv.Angelo Pisani, presidente dell’Associazione Noi Consumatori vince un’innovativa e originale battaglia legale contro i gestori dei cinema per la marea di spot pubblicitari imposti nelle sale cinematografiche prima della proiezione dei film.
Troppa pubblicità al cinema, tempo perso e rubato agli spettatori per la proiezione di decine di spot pubblicitari nell’orario d’inizio del film per cui è stato pagato il biglietto, i clienti Ernesto Esposito e Nunzia Coppola, che tramite internet prenotavano il biglietto per la visione del film “Natale sul Nilo” proiettato nel Big Maxicinema, allo spettacolo delle ore 23.10, come pubblicizzato anche sui quotidiani e sullo stesso sito internet, s’infuriano, protestano, si rovinano la serata più attesa dell’anno e così danno mandato all’Avv. Angelo Pisani di citare in giudizio il Big Maxicinema di Caserta per richiedere il rimborso del prezzo del biglietto e il risarcimento dei danni personali ed esistenziali da turbamento della qualità della vita e inadempimento contrattuale.
Era il giorno di Natale, il cinema è un multisala di 13 schermi, il film in questione è il campione d’incassi “Natale sul Nilo”. La controversia e l’atto del contendere tra gli spettatori e il multicinema nasce dal solito ritardo di oltre 20 minuti dell’inizio dello spettacolo delle 23,10 per un’interminabile proiezione di spot pubblicitari proprio all’orario prefissato per il film. In via stragiudiziale i legali del cinema offrono il rimborso del biglietto, ma gli spettatori infuriati per il ritardo accumulato e l’usurpazione del loro tempo insistono per il risarcimento dei danni personali e patrimoniali.
Nel primo atto di citazione al mondo contro la pubblicità nei cinema, ossia contro gli spot in luogo del prescelto e pagato film, l’avvocato Angelo Pisani, noto per le particolari e vittoriose battaglie legali a difesa dei diritti consumatori (contro la Philips Morris e l’ETI Spa per la dicitura ingannevole light sui pacchetti di sigarette, contro l’Alitalia e l’Air France per il ritardo di un volo e lo smarrimento dei bagagli, contro la TIM per lo Spamming tramite sms, contro l’autostrada meridionale per irregolari arrotondamenti in euro del prezzo del pedaggio, contro il Comune di Napoli per l’illegittimità delle contravvenzioni degli ausiliari al traffico, contro la Regione Campania per l’emergenza sanitari e lo sciopero dei farmacisti e altre, contro la Gestline per l’inammissibilità dei fermi amministrativi sui veicoli) chiede oltre alla ripetizione del prezzo del biglietto del cinema, anche un risarcimento danni, nei limiti di 1032,00 euro, per l’inadempimento contrattuale, i disagi, l’usurpazione del tempo e il danno esistenziale dello spettatore sottoposto a una valanga di spot pubblicitari prima di poter assistere all’inizio del film dall’operato dominante e ingannevole dei gestori dei cinema.
Sempre Pisani chiede all’Antitrust di accertare e sanzionare la pubblicità ingannevole promossa dai cinema sui manifesti e giornali dove s’indica come orario d’inizio spettacolo non il vero inizio del film ma la proiezione di numerosi spot pubblicitari. Dopo lungo procedimento giudiziario, una complessa istruttoria con cinque testimoni ascoltati, interrogatorio formale del legale rappresentante del cinema e valutazione della consulenza tecnica sulla natura delle pellicole dei film e relativi spot pubblicitari, il Giudice di Pace di Napoli, Giuseppe Rachiglio, VII sezione civile, competente per valore, materia e territorio, accoglie le difese dell’avvocato Pisani e riconosce ragione agli spettatori e accerta la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Bigmaxicinema, condannando la società convenuta per i danni patrimoniali e personali provocati agli spettatori a versargli la somma di 550,00 euro ciascuno, oltre 950,00 euro per la rifusione delle spese legali del processo.
Nelle motivazioni il Giudice spiega la responsabilità dei gestori delle sale cinematografiche che dovrebbero premunirsi di pellicole già svincolate dagli spot pubblicitari non richiesti dagli spettatori che invece pagano per assistere solo al film prescelto, quindi il magistrato riconosce che il mancato o ritardato adempimento all’orario prefissato degli obblighi contrattualmente assunti all’atto della vendita del biglietto incide negativamente sulla vita del creditore – in questo caso spettatore – cosicché quotidianamente nell’esecuzione dei rapporti che interessano la vita di ognuno, si determinano inadempimenti alla prestazioni o più frequentemente ritardi, parziali o inesatti adempimenti che, oltre a configurare ipotesi di responsabilità contrattuale, generano anche un vero e proprio danno alla sfera esistenziale del consumatore, che ha diritto al consequenziale risarcimento personale e patrimoniale come ormai chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione.
Per Pisani i diritti e le aspettative del consumatori vanno sempre rispettati e non raggirati o sfruttati, da oggi in poi i cinema valuteranno bene prima di imporre fastidiosi spot pubblicitari nel caso di specie l’inadempimento del Big Maxicinema è inquadrabile come responsabilità contrattuale, art. 1218 c.c. difettando, a fronte del puntuale adempimento della prestazione dell’istante, il pagamento del prezzo del biglietto, l’esatta controprestazione consistente nella regolare proiezione del film all’orario stabilito sul biglietto e senza imposizioni pubblicitarie.
Costituisce orientamento incontrastato in Giurisprudenza che fonte del danno derivato da inadempimento tardivo dell’obbligazione è il ritardo, per cui la sola sussistenza del notevole e tra l’altro preordinato ingiustificato ritardo, per proiettare spot pubblicitari, oltre che del contratto dal quale promana il ritardo dell’adempimento, determina il diritto del contraente puntualmente adempiente a richiedere e ottenere il risarcimento del danno (Cass. 98/1629; 97/12849).
Nel caso di specie, inoltre, il ritardo nell’orario previsto per l’inizio della proiezione del film coincide con una ingiusta e illegittima appropriazione del tempo dell’utente-contraente, in un’altrettanto illegittimo bombardamento pubblicitario unico e innegabile protagonista della ritardata proiezione del film preordinata e conosciuta da controparte, a tutto vantaggio degli introiti pubblicitari della stessa convenuta e a danno dell’utenza inconsapevolmente sfruttata e strumentalizzata per fini speculativi, ancora, nell’aver provocato, a danno dell’utente, una serie di alterazioni umorali e psicologiche, diretta conseguenza dell’evento-ritardo che si sono trasformate in un progressivo disfacimento e annullamento delle aspettative di relax e umorismo che il film prometteva e che il grave e ingiustificato ritardo ha definitivamente compromesso e disatteso.
E benvero sussiste nel caso de quo una illegittima appropriazione e illegittimo sfruttamento del tempo e del relax propri ed esclusivi dell’utente per fatto e colpa della convenuta, anche perché gli orari di inizio delle proiezioni cinematografiche non sono meramente indicativi ma rappresentano un paniere di scelta dell’utente che, a seconda dei propri impegni e necessità propende per lo spettacolo contraddistinto da un preciso orario per la libera disponibilità del tempo prescelto.
L’aver impegnato e addirittura sfruttato tempo che l’utente non aveva destinato alla visione del film, e che aveva destinato ad altri impegni già intrapresi con amici rappresenta una indiscutibile compressione di un diritto fondamentale dell’istante e una grave re-sponsabilità della convenuta, cha da tale illegittimo comportamento ne percepisce un ingiusto vantaggio economico costituito dalle pubblicità trasmesse.
Quanto alle alterazioni d’umore e psicologiche dello spettatore e alla turbativa della qualità della vita e del meritato relax, è fin troppo evidente che si sceglie di andare a cinema e, nel caso di specie un film di pura evasione, per scaricarsi da stress e tensioni che la vita ci propina quotidianamente, con l’aspettativa di passare un’ora e mezza di relax e umorismo, non di sfruttamento e inutile attesa a vantaggio altrui. È innegabile che l’attesa di circa un’ora è in grado di annullare i benefici effetti che l’utente inseguiva, anzi, è in grado addirittura di provocare un’inversione nell’aspettativa dell’utente, trasformando il desiderato relax e divertimento in un chiaro e ulteriore motivo di stress, di disagio e di inquietudine.
Va infine rilevato che la pubblicità proposta dalla convenuta sui giornali, sui manifesti nonché sul sito internet e allo stesso botteghino, relativa al film prescelto dall’istante, in cui è previsto il preciso l’orario di proiezione del film nell’arco della giornata e niente altro oltre all’individuato e pubblicizzato film, costituisce, anche alla luce di quanto suesposto, un manifesto esempio di pubblicità ingannevole, in quanto si pubblicizza un prodotto riservandone invece un altro, odioso e insopportabile quale gli spot pubblicitari, per interminabili minuti e a completa e sola discrezione e vantaggio economico del venditore, senza alcun preavviso al pubblico e con modifica dei tempi e della qualità del prodotto pubblicizzato a danno degli utenti.