Truffa: niente attenuante per chi fa "shopping" con assegni scoperti
Scatta una condanna per truffa nei confronti di chi fa “shopping” con
assegni che si scopre, poi, essere privi di copertura presso la banca.
Ma non è tutto. Anche se uno degli importi scoperti non supera i mille
euro, il responsabile degli atti truffaldini non potrà beneficiare
della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui
all’articolo 62 n. 4 del codice penale, perché pure una tale somma è
idonea ad arrecare nocumento al negoziante, privatosi di merci per quel
controvalore. Così la Cassazione con la sentenza 108/10 ha confermato
la condanna per truffa nei confronti di una donna che aveva comprato
scarpe e vestiti, in due negozi separati, pagando con assegni risultati
poi scoperti. I giudici del merito, infatti, avevano ritenuto una tale
condotta idonea ad integrare quegli artifici e raggiri richiesti per la
configurabilità del delitto ex articolo 640 Cp: la donna, come
risultava dagli atti, dava l’immagine di persona affidabile per aspetto
e per modi e, quindi, aveva ingenerato un legittimo affidamento nei
negozianti. Tesi condivisa a pieno dalla Suprema corte. Non solo. La
seconda sezione penale del Palazzaccio è stata d’accordo con i colleghi
del merito anche sull’esclusione dell’attenuante del danno di speciale
tenuità: l’importo di ottocentoquaranta euro (uno degli assegni) era
«suscettibile di arrecare un nocumento sensibile anche per un
esercente, privatosi di merci per quel controvalore, senza che occorra
scendere ad indagare le condizioni specifiche in cui versava la persona
offesa».