TUTELA CONSUMATORI. Antitrust multa Wind per ritardi nei servizi Adsl
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TUTELA CONSUMATORI. Antitrust multa Wind per ritardi nei servizi Adsl23/02/2009 – 13:19 Il motivo della multa di 135mila euro inflitta dall’Autorità alla società di telefonia è una pratica commerciale scorretta: molti consumatori hanno segnalato lunghi ritardi nell’attivazione dei servizi Adsl, a fronte di diverse informazioni contenute nell’offerta commerciale. |
Multa di 135mila euro inflitta a Wind dall’Antitrust per una pratica commerciale sleale. In particolare la società di telecomunicazioni non ha attivato il servizio Adsl a molti utenti che, dal mese di novembre 2007, hanno segnalato la cosa all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. In alcuni casi il servizio Adsl non è stato garantito nei termini previsti, comunicati al cliente (20 giorni), in altri il servizio non è partito neanche dopo 7 mesi dalla stipula del contratto. Sul sito web di Wind, inoltre, c’è un motore di ricerca che verifica la copertura dei clienti e in alcuni casi i risultati ottenuti da questa procedura telematica sono stati diversi dalla situazione reale dei consumatori. Dunque, mentre i servizi vocali vengono attivati in tempo, il servizio internet ha subito lunghi ritardi, con conseguenze costose per i consumatori che hanno dovuto sostenere costi di recesso e di riattivazione per tornare ad un altro operatore. Inoltre Wind prevede la possibilità di recesso solo dopo l’attivazione del servizio Adsl. La società di telefonia si è giustificata attribuendo i ritardi alle complesse e numerose attività di verifica, di natura commerciale e tecnica, che caratterizzano il rapporto tra Wind e Telecom, visto che è quest’ultima che dà l’ok per l’attivazione del servizio. L’Antitrust ha però giudicato la pratica commerciale scorretta, rispetto agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo: Wind non ha informato correttamente i clienti finali sull’effettiva possibilità di accedere ai servizi Adsl e non può addebitare responsabilità a Telecom, visto che spetta all’operatore che promuove l’offerta commerciale il dovere di informare gli utenti. Le informazioni sulle condizioni di fruizione dell’offerta, fornite da Wind, sono state idonee a falsare, in misura significativa, le scelte dei consumatori |