Tutor tangenziale: illegittima l’applicazione della riduzione del solo 5% alla velocità accertata
Una speranza per i Cittadini ormai perseguitati e controllati in ogni modo dalle Amministrazioni Pubbliche che risultano così rigorose solo quando si tratta di incassare soldi.
Il Giudice di Pace di Viterbo, Avv. Andrea Stefano Marini Balestra, con sentenza n. 3641 del 6 ottobre 2008 ha affrontato la giusta questione dell’applicazione della riduzione del 5% alla velocità rilevata, qualora l’eccesso di velocità sia accertato mediante sistema TUTOR.
Infatti, la riduzione suddetta ( 5%) è prevista dalla legge ( art. 345 comma 2 DPR n. 495 1992, disp. att. Cod. Strada) solo nell’ipotesi in cui il sistema di rilevamento dell’eccesso di velocità viene effettuato con apparecchiature approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici che individuano la velocità che il veicolo percorre in un dato istante, come le apparecchiature autovelox.
Qualora, invece, il rilevamento della velocità avviene attraverso mezzi che non accertano la velocità di un veicolo in un dato istante, ma individuano la velocità media che il veicolo percorre in una determinata tratta, come nell’ipotesi del TUTOR, la legge (art. 345 comma 3 DPR n. 495 1992, disp. att. Cod. Strada) prevede, anche se per una diversa ma analoga ipotesi, vale a dire quella del rilevamento della velocità tramite i biglietti autostradali, che la percentuale di riduzione sia parametrata alla velocità media percorsa, del 5% se inferiore ai 70 km/h, 10% se al di sopra dei 70 km/h e entro i 130 km/h e del 20% se oltre i 130 km/h.
Risulta molto più logico applicare al sistema Tutor il meccanismo di riduzione graduale 5-10-15% previsto dalla legge per i sistemi di rilevamento della velocità media, che quello standard del 5% previsto per le apparecchiature appartenenti alla categoria degli AUTOVELOX.