Tutor: violazioni multiple e competenza del giudice di pace
In ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte.
Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23881.
La decisione in commento esclude che il giudice possa dichiarare (rectius attestare) la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammisibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità nella sentenza de qua il decreto di inammissibilità viene ad applicarsi solamente nella ipotesi di tardività della impugnazione ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non anche nel caso di incompetenza territoriale.
Il casus decisus
Il trasgressore aveva impugnato l’ordinanza dell’ufficio del giudice di pace di Pistoia, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione dallo stesso presentato, avverso differenti verbali della polizia stradale per violazioni accertate tramite sistema tutor rilevatore di velocità.
Il ricorrente precisava di aver adito il giudice di Pistoia in quanto la propria residenza era in un Comune rientrante nella competenza territoriale del giudice in oggetto.
Il giudice adito, però, dichiarava la propria incompetenza a conoscere del ricorso, in quanto “ il rimedio previsto dall’art. 204 – bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato, altresì, che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione per “nullità del procedimento per violazione dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, poiché il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, effettuando la sola statuizione sulla competenza, senza instaurazione preventiva del contraddittorio, e, quindi, in violazione dell’articolo 23 sopra citato”.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, investiti della questione, “il giudice di pace col suo provvedimento d’inammissibilità ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità, prevista, invece, dal primo comma dell’articolo 23 della legge 689/81, soltanto per l’ipotesi di tardività dell’impugnazione”.
La citata norma, dovendosi ritenere di stretta interpretazione, risulta applicabile solamente nelle ipotesi dalla stessa considerate.
Ad avviso della Corte, inoltre, la specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contradditorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte può affermarsi che il giudice di pace (di rinvio) non dovrà prendere in carico opposizioni a sanzioni che non erano (e non sono) di propria competenza territoriale, bensì dovrà pronunciare con sentenza anzichè emettere (come nel caso di specie fece il giudice di pace di Pistoia) un decreto di inammissibilità del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso presentato dall’automobilista e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.